Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3346 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23254-2012 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amm.ne e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

VITO BELLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

ARTIMAGNELLA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

udito per il ricorrente l’Avvocato FACCINI per delega dell’Avvocato

ARTIMAGNELLA che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza 16 gennaio 2012 ha accolto l’appello proposto da P.A. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna emessa in data 1 ottobre 2010, dichiarando prescritti i crediti relativi a sei intimazioni di pagamento perchè notificate l’11 gennaio 2010, oltre i cinque anni dalle cartelle cui facevano riferimento notificate tra il 2000 e il 2004. In particolare, citando la sentenza del giudice di legittimità n. 10608 del 2001, riteneva inidonee ad interrompere la prescrizione le iscrizioni ipotecarie eseguite sui beni del debitore il 13/7/2004 e il 12/11/2008, ma non notificate.

2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Serit Sicilia S.p.A. per tre motivi.

Con il primo di essi deduce la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erroneamente la CTR aveva applicato per analogia la sentenza della cassazione 10608 del 2001 che riguardava un atto del procedimento di espropriazione e non una misura cautelare precedente ed estranea ad essa. Osserva ancora che il debitore non aveva eccepito la mancata notifica delle iscrizioni ipotecarie e che comunque essa non era dovuta.

Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR posto a fondamento della decisione l’omessa notifica delle iscrizioni ipotecarie, laddove quest’eccezione non era stata sollevata da P. che aveva eccepito la nullità delle ipoteche perchè non precedute dall’invio delle intimazioni di pagamento.

Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver la CTR offerto adeguata motivazione sulle ragioni per cui le iscrizioni ipotecarie non avessero avuto efficacia interruttiva del termine di prescrizione, pur essendo state portate regolarmente a conoscenza del contribuente debitore, unitamente agli altri atti del concessionario della riscossione.

Conclude per la cassazione della sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si osserva in primo luogo che non è pertinente il richiamo della CTR alla sentenza n. 10608/2001 di questa Corte che era relativa ad una fattispecie particolare, diversa da quella in giudizio, vertente sulla inidoneità dell’intervento in una procedura esecutiva da parte di chi non era titolare di un credito garantito da ipoteca sull’immobile pignorato ad interrompere la prescrizione.

L’eccezione di prescrizione sollevata dal P. nel giudizio di merito è stata erroneamente accolta. Questa Corte ha affermato costantemente che gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall’art. 2943 c.c., devono contenere l’esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo (Sez. 3, Sentenza n. 20656 del 25/09/2009, Rv. 609350; Sez. 3, Sentenza n. 25500 del 30/11/2006, Rv. 594166). Nel caso in esame, la ricorrenza di questa condizione si ricava agevolmente dall’esame delle norme che regolano la riscossione delle imposte (D.P.R. 602 del 1973) che agli artt. 50 e 77 collegano l’iscrizione ipotecaria all’espropriazione forzata. Di tal che, dall’intervenuta iscrizione dell’ipoteca è evidenziabile la volontà dell’esattore di far valere il diritto, indisponibile, di esazione del credito tributario.

La sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

I restanti motivi sono assorbiti.

2. Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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