Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3346 del 05/02/2019
Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17241/2018 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Dossi
n.45, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/01/2019 dal cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 3672 del 2018 (pubblicato il 17 maggio 2018), ha respinto il ricorso proposto dal sig. L.L., cittadino del Bangladesh (distretto di (OMISSIS)), avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Caserta che aveva disatteso le sue richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Tribunale, dato atto che il ricorrente aveva chiesto la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e l’annullamento del provvedimento impugnato, viste le conclusioni scritte del PM, compiuta una ricognizione dei presupposti per il riconoscimento delle richieste misure, all’esito ne escludeva la ricorrenza per il richiedente: a) il racconto era certamente attendibile, perchè il richiedente aveva narrato di essere genitore di quattro figli ed in condizioni di estrema povertà, sicchè in caso di rimpatrio non avrebbe avuto di come mantenere sè e la propria famiglia; b) il Bangladesh non era interessato da conflitti armati diffusi, sicchè andava esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; c) quel Paese, inoltre, aveva registrato importanti e positivi cambiamenti; d) non erano rilevabili ragioni di carattere umanitario, non essendo stati segnalati stati patologici di rilievo e profili di vulnerabilità per il richiedente asilo, tali da giustificare l’applicazione della misura residuale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il predetto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, che lamenta il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6 TU). Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, il difetto della procura alle liti, che pure si premette al ricorso essere presente in virtù del mandato in calce al ricorso.
Nella specie, infatti, si nella copia e sia nell’originale notificato tale mandato risulta mancante, cosicchè – in adesione alle richieste del PG – deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso senza dover provvedere sulle spese di questa fase del processo, non avendo il Ministero intimato svolto difese.
PQM
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019