Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33459 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33459
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12942-2018 proposto da:
B.C.A., B.V.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati CAPOZZOLO ANTONIO, MARCONE
MICHELE;
– ricorrenti –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1046/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SABATO
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. B.C.A. e B.V.M. hanno evocato C.G. innanzi al tribunale di Sala Consilina deducendo aver lo stesso spogliato i ricorrenti di porzione del fondo da essi posseduto in Montesano sulla Marcellana, località Pattano. Il tribunale sia con ordinanza interinale sia con sentenza di merito (depositata il 30.9.2010) ha disatteso l’istanza di tutela possessoria.
2. Con sentenza depositata il 27.10.2017 la corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione proposta da B.V.M. e B.C.A..
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B.V.M. e B.C.A.. Non ha spiegato difese C.G..
4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.
Considerato che:
1. L’unico motivo, avverso sentenza d’appello depositata nel 2017, è formulato secondo il parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, quale previgente rispetto al testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, che ha ripristinato quale parametro quello originario del 1942 di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
2. AI di là dell’intestazione del motivo, l’esame di esso non offre la possibilità di reperire gli elementi – quali chiariti da Cass. Sez. Un. 07 aprile 2014, n. 8053 – la cui delibazione è necessaria ai fini della valutazione di sussistenza del vizio di “omesso esame”.
3. Ne discende l’inammissibilità.
4. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019