Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33457 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25323/2012 R.G. proposto da:

P.D. Gen. B.A. A.M. con l’avv. Anna Rita Moscione e

domicilio eletto presso Biagio Marinelli, in Roma, alla via

Acquedotto Paolo, n. 22;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12,

– intimati –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

TOSCANA – Sez. 25 n. 63/25/11 depositata in data 22/09/2011 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che il contribuente è insorto contro la trattenuta IRPEF operata sull’indennità di buonuscita dal proprio ente previdenziale;

che, più in particolare, lamenta essergli stata applicata la percentuale del 26,04% solo sui periodi di ruolo effettivo (34 anni) e non su quello più ampio comprendente anche i c.d. servizi pre ruolo di cui alla L. n. 1368 del 1965 e i c.d. servizi usuranti di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973 (46 anni);

che la CTP era favorevole al contribuente, mentre la CTR ha accolto l’appello erariale, affermando che il contribuente avrebbe fatto riferimento alla circolare n. 31 del 1986, che si riferisce alla percentuale del 26,04%, senza verificare se quella fosse l’aliquota a lui spettante.

Diritto

CONSIDERATO

che il contribuente ricorre per cassazione affidandosi ad unico motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 2, commi 1 e 4, come integrata dalla sentenza della Corte cost. n. 178 del 1986, ove ha dichiarato l’incostituzionalità delle prefate disposizioni, nella parte in cui non prevedono che dall’imponibile vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, in ragione del 2,50% calcolata in ragione di anno;

che questa Corte, con orientamento risalente ma non mai rivisto, ha affermato il principio per cui ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e del corrispondente trattamento tributario i servizi non di ruolo e le altre anzianità convenzionali riscattati a norma di legge sono soggetti allo stesso regime del servizio di ruolo al quale vanno ricongiunti (cfr. Cass. n. 150/1996);

che di tale principio non ha fatto buon governo la CTR, sicchè il motivo è fondato e la sentenza dev’essere cassata ed il giudizio deve riprendere avanti il giudice di merito, che si atterà al principio indicato in motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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