Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33456 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11125-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, PREFET’T’URA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO,

MINISTERO DELL’INTERNO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 459/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SABATO

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il giudice di pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il tribunale, alla luce della ritenuta natura di opposizione in materia esecutiva dell’azione proposta da S.G. nei confronti di Roma Capitale, della prefettura di Roma – UTG – e del ministero dell’interno, nonchè di Equitalia Sud s.p.a. in ordine a preavviso di fermo amministrativo di veicolo per crediti relativi a n. 4 cartelle esattoriali.

2. Con sentenza depositata il 9 gennaio 2018 il tribunale di Roma, adito con appello di S.G., accogliendo il primo motivo, ritenendo che fosse stata contestata la pretesa sanzionatoria e non meramente impugnato il provvedimento di fermo, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del giudice di pace, assegnando termine per la riassunzione dinanzi a quest’ultimo.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.G. su un motivo. Non hanno resistito le parti intimate.

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con un unico motivo si deduce violazione degli artt. 112,339,353 e 354 c.p.c., per avere il tribunale, nel delibare la questione di competenza, omesso di decidere la causa nel merito, come dispone l’art. 354 c.p.c., comma 1, e avere invece erroneamente disposto la rimessione al giudice di pace.

2. Il motivo, nella parte in cui contiene censura per violazione dell’art. 354 c.p.c., è fondato.

2.1. In argomento, va data continuità ai precedenti di cui a Cass. 12455 del 2010, 13623 del 2015 e 5887 del 2016.

2.2. Può preliminarmente rilevarsi, quanto all’ammissibilità, che rettamente il rimedio rispetto alla lamentata violazione processuale è stato individuato da S.G. nel ricorso per cassazione e non nel regolamento di competenza. In tal senso può rinviarsi ai predetti precedenti.

2.3. Venendo alla questione sollevata, va affermato che l’appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa (art. 113 c.p.c., comma 2) – impugnazione dunque necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) – investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell’esame del merito quale giudice dell’appello in conseguenza del normale effetto devolutivo, dovendosi escludere, per principio ormai assolutamente consolidato, che al rigetto dell’appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinchè la controversia venga decisa in primo grado (Cass. 20636 del 2006 e 13623 del 2015); qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall’art. 353 c.p.c. comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, secondo la quale il pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne dichiarasse la competenza), il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, decidere sul merito quale giudice d’appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria potestas decidendi, e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (cfr. i precedenti cit. nel precedente paragrafo, anche per richiami).

2.4. Pertanto il tribunale di Roma, adito in sede di appello contestandosi la declinatoria di competenza del giudice di pace, avrebbe dovuto comunque decidere nel merito della pretesa sostanziale.

3. Conseguentemente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, quale giudice di appello per la decisione della causa alla luce dei principi suesposti.

4. Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, quale giudice di appello, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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