Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33455 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10732-2018 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ACERBO LUIGI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza depositata il 7.2.2012 il tribunale (OMISSIS), pronunciando su opposizione proposta da D.R. con citazione notificata il 2.5.1997 avverso decreto ingiuntivo di pagamento di oneri condominiali emesso dal pretore su istanza del condominio in (OMISSIS), la ha rigettata. Ha dichiarato altresì inammissibile, quale intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., la domanda di D.M.I., coniuge di D.R., volta a ottenere in via riconvenzionale il pagamento di una fornitura.

2. Con sentenza depositata il 22.1.2018 la corte d’appello (OMISSIS) ha rigettato l’impugnazione proposta da D.R. e D.M.I..

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.R. su due motivi. Il condominio in (OMISSIS) non ha svolto difese.

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Dovendo essere il ricorso disatteso per le causali di inammissibilità di cui in prosieguo, la corte stessa è esentata dal valutare ulteriori profili processuali.

1.1. Deve in tal senso farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale l’effettuazione di adempimenti o la trattazione di questioni pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).

1.2. In particolare, diviene superfluo l’esame delle questioni derivanti dall’apparente mancata partecipazione al giudizio di cassazione di D.M.I., consorte in lite di D.R. nel procedimento d’appello.

2. Il primo motivo (violazione art. 100 c.p.c. e inesistenza della costituzione del condominio in appello) appare inammissibile in quanto:

in generale, non risulta la pertinenza delle norme o principi di diritto indicati come violati rispetto alle argomentazioni svolte;

più specificamente, ove con il motivo si intendesse far valere la non effettiva esistenza di una costituzione del condominio in appello, non si trascrivono le deduzioni mediante le quali essa sia stata tempestivamente dedotta, nè si fofniscono altri elementi salvo a contestarsi il sussistere di poteri in capo al nuovo amministratore, di cui si deduce addirittura anche la inesistenza sotto il nome indicato;

ove, poi, con il motivo si intendesse far valere meramente la mancanza di delibera autorizzativa, il motivo stesso non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata secondo cui essa non sarebbe stata, nel caso di specie, necessaria, trattandosi di riscossione di contributi.

3. Il secondo motivo (violazioni art. 24 Cost., art. 324 c.p.c., artt. 2909 e 2697 c.c.; nel corpo del motivo si aggiungono poi riferimenti all’art. 111 Cost e alle norme in tema di motivazione degli atti giudiziari) appare parimenti inammissibile in quanto con esso, mediante argomentazioni miste e non agevolmente separabili, si sollevano plurime censure, talune delle quali inammissibilmente di merito; in ordine a un profilo relativo all’affermazione della non contestazione circa l’ammontare dovuto da parte della sentenza impugnata, che la parte ricorrente nega, al di là dei riferimenti a contestazioni pre-processuali contenuti nel ricorso la parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i brani degli atti processuali da cui la contestazione emergesse; in ordine a presunti vizi della delibera assembleare, anche in ordine al riparto, il motivo non si confronta, poi, con la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla diversità del tema decisionale rispetto all’impugnazione della delibera; in ordine alla c.d. “confusione” delle posizioni e al rilievo della documentazione appare infine trattarsi di questioni di merito, non deducibili in cassazione.

4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, non dovendo provvedersi sulle spese per mancato espletamento di difese da parte del condominio intimato; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

la corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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