Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33454 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8215/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

LOMBARDIA, Sezione staccata di Brescia – Sez. 67 n. 250/67/11

depositata in data 27/09/2011 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che torna alla cognizione della Sezione la questione della tassazione agevolata al 50% dell’indennità di volo pensionabile;

che la CTR Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha confermato il riconoscimento al contribuente del diritto al rimborso delle ritenute operate sulla “indennità di aeronavigazione pensionata”, ritenendola soggetta a tassazione al 50% (e non al 100%), in forza del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 51 (nel nuovo testo), comma 6, ove riconosce il favorevole trattamento fiscale a tale indennità sia in pensione che in servizio;

che la CTR ha accolto l’eccezione della difesa erariale volta a riconoscere la decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, delle imposte richieste oltre il termine di quarantotto mesi dalla ritenuta;

che secondo il giudice d’appello l’art. 51, comma 6, TUIR pur non riferendosi ai lavoratori in quiescenza, faccia comunque riferimento all’elemento oggettivo, cioè alle indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo;

che la pensione costituisce reddito differito di lavoro dipendente e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, avente natura reddituale;

che, conseguentemente il regime agevolato (misto risarcitorio retributivo) permane nel trattamento di quiescenza per la parte che era agevolata dell’indennità di volo in costanza di servizio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 53 e 59 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, in particolare, viene censurata la sentenza ove considera applicabile il regime fiscale agevolato all’indennità di volo percepita in quiescenza, pur quando non svolge più funzione risarcitoria del rischio di volo, operando così un’indebita estensione (recte, analogia) di norma eccezionale, quale sarebbe la disposizione agevolativa dell’art. 51, comma 6, TUIR;

che il motivo è fondato, alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui “in tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo (di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 59, “ratione temporis” vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività Lavorativa. Detta agevolazione si giustifica, invero, solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo” (Cass. n. 25642 del 2015, n. 16319 del 2013);

che, pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese dell’intero processo possono essere compensate in ragione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA