Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33453 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3903-2018 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO

15, presso lo studio dell’avvocato VICINANZA ALESSANDRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICINANZA RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1854/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SABATO

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 2934 del 2015 il giudice di pace di Sant’Anastasia ha rigettato, nei confronti di M.G. rimasto contumace, la domanda con cui V.C. – avendo dichiarato di aver acquistato dallo stesso M.G. un’automobile Alfa Romeo per il prezzo di Euro 1.000 – ha chiesto accertarsi l’avvenuta usucapione della proprietà per possesso ultratriennale ex art. 1162 c.c., non essendo il signor M.G. risultato proprietario in base a visura del p.r.a., che indica come proprietaria S.C..

2. Con sentenza n. 1854 del 2017, pubblicata in data 8.8.2017, il tribunale di Nola, sempre in contumacia di M.G., ha rigettato l’appello di V.C.. Ha considerato il tribunale che, benchè fosse addotta la fattispecie dell’usucapione ultratriennale di bene mobile registrato per acquisto astrattamente idoneo ma a non domino, la causa avrebbe dovuto rettamente proporsi nei confronti dell’apparente effettiva proprietaria e non del venditore non dominus.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.C. su un motivo. Non ha svolto difese M.G..

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1162 c.c., allegandosi che tale norma non prevede che chi invochi l’usucapione per decorso del triennio dalla trascrizione dell’atto di acquisto del bene mobile registrato debba provare chi sia il precedente proprietario; pertanto, avrebbe errato il tribunale nel rigettare l’appello.

2. Il motivo è, anzitutto, inammissibile in quanto non indica in maniera sufficiente (non si menziona, ad es., la data della trascrizione dell’acquisto da M.G.) il sussistere dei presupposti su cui si fonderebbe la dedotta fattispecie di acquisto per usucapione.

3. Il motivo, comunque, è in via ancor più radicale inammissibile siccome non si confronta adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata che, sul presupposto (dedotto dallo stesso ricorrente) dell’essere M.G. non proprietario, ha richiamato in sostanza il principio (per il quale v. ad es. Cass. n. 24260 del 04/10/2018) secondo cui l’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà per usucapione deve essere proposta nei confronti di chi ne è proprietario all’atto della domanda (v. anche per l’usucapione di mobili registrati Cass. n. 22418 del 27/10/2011).

4. Al contrario, il motivo di ricorso ascrive alla sentenza impugnata una statuizione, asseritamente erronea, in essa contenuta, sul piano probatorio: è evidente, al riguardo, che il tribunale ha non già affermato che avrebbe dovuto essere provata, al di là delle risultanze del p.r.a., la proprietà di S.C., ma ha affermato che la causa avrebbe dovuto essere nei di lei confronti proposta.

5. L’inammissibilità a pronunciarsi esime questa corte dall’esame in concreto della correttezza del principio di diritto enunciato dal tribunale.

6. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato espletato difese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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