Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33452 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8185/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.A., con gli avvocati Fausta Matteo e Francesco Falcitelli e

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via

Gian Giacomo Porro n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO

– Sez. 4 n. 67/04/11 depositata in data 09/02/2011 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Co: Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che torna alla cognizione della Sezione la questione dell’aliquota sulle somme erogate a titolo di previdenza integrativa ai sensi dell’accordo ENEL – FNDAI del 16 aprile 1986;

che, in particolare, il contribuente chiedeva il rimborso dell’importo di Euro 106.506,97 o, in subordine, di Euro 68.078,38 per aver l’ENEL indebitamente operato una trattenuta alla fonte applicando l’aliquota media del 31,18% sulle somme erogatigli nell’anno di imposta 2003 a titolo di previdenza integrativa, anzichè la più favorevole del 12,50% sul netto dei premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo dal prefato accordo che aveva trasformato in previdenza integrativa il trattamento assicurativo precedente (PIA);

che avverso il silenzio rifiuto il contribuente adiva la CTP di Roma, riproponendo l’istanza di rimborso, in base alla natura assicurativa delle somme ricevute che assolvono obblighi contributi al massimo nel 12,50%, con le deduzioni ulteriori per ogni anno successivo al decimo dalla conclusione dell’accordo, com’è nel caso di specie;

che il contribuente precisava essersi in presenza di contratto di capitalizzazione, fiscalmente equiparato al contratto di assicurazione sulla vita;

che avverso il rigetto del ricorso, il contribuente ricorreva alla CTR che accoglieva parzialmente il ricorso, affermando che sul rendimento andava applicata l’aliquota del 12,50%, mentre sull’importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore deve applicarsi la medesima tassazione del TFR in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua;

che insorge l’Amministrazione affidandosi ad un unico motivo;

che si è costituito il contribuente replicando diffusamente alla censura con tempestivo controricorso;

che in prossimità dell’udienza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che la difesa erariale lamenta insufficiente motivazione sul punto centrale della controversia in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la CTR accoglie – ancorchè in parte – il ricorso del contribuente senza svolgere alcuna indagine se il fondo PIA fosse o meno un fondo a capitalizzazione, cioè che la prestazione fosse stata erogata in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione e, conseguentemente, se nella prestazione corrisposta dall’Enel al contribuente sussistesse o meno una componente costituita dal rendimento imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, assoggettabile all’aliquota del 12,50%;

che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con plurime sentenze a partire dalla n. 13642/2011, sancendo il principio per cui le prestazioni erogate in forma capitale da un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette ad un regime di tassazione differenziato, per cui: 1) gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 seguono la tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, sol per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro (TFR), 2) alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;

che questa Corte è ulteriormente intervenuta in materia, precisando che il principio sopra indicato non deve essere applicato meccanicamente, ma dev’essere preceduto da una congruente analisi giuridica delle fattispecie concreta, con particolare riguardo sulla natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se e quale impiego vi sia stato da parte del Fondo sul mercato finanziario ovvero fossero di provenienza da accantonamenti del datore di lavoro, poichè questo ultimi non possono beneficiare di trattamento agevolato (cfr. Cass. 5 10285/2017);

che questa Sezione è anche di recente intervenuta ribandendo i principi esposti (cfr. Cass. 5 16240/2018);

che la CTR non ha svolto alcuna indagine sulla provenienza – da accantonamento o da investimento sul mercato – delle somme liquidate al contribuente su cui ha ritenuto applicabile acriticamente l’aliquota agevolata del 12,50%;

che il motivo è fondato e che la sentenza dev’essere cassata e rinviata al giudice di merito perchè esegua i dovuti accertamenti sulle diverse componenti della somma percepita dal contribuente e sulla loro provenienza, se e in che misura da capitale investito nel mercato finanziario o se invece proveniente da accantonamenti in bilancio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana in altra composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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