Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33452 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 17/12/2019), n.33452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7902-2018 proposto da:

B.R., G.M.G., M.C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LAUDANI DOMENICO;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ASPRO MILAZZO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2373/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SABATO

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con citazione innanzi al tribunale di Catania M.C.R., G.G.M. e B.R. hanno convenuto Carmelo Benfatto chiedendo tra l’altro dichiararsi venuta meno l’utilitas (di raggiungere la comune cisterna) alla base della servitù, qualificata coattiva, a vantaggio del fondo del signor B. in Ragalna, di transitare sul fondo degli attori al civico (OMISSIS) della locale via (OMISSIS); ciò in quanto erano state eseguite opere che rendevano più agevole l’accesso dall’esterno. Hanno chiesto quindi le condanne conseguenziali, in particolare alla cessazione del transito e alla chiusura di un cancello.

2. Sulla resistenza di B.C., con sentenza del 20 ottobre 2016 il tribunale di Catania ha rigettato la domanda principale, accogliendo la domanda riconvenzionale di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, avendo le opere edili intraprese dagli attori senza il consenso del convenuto occupato parte della terrazza comune.

3. Con sentenza depositata il 18 dicembre 2017 la corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello di M.C.R., G.G.M. e B.R., considerando:

– che il fondo, giammai intercluso, fruisse di servitù costituita “sia a piedi che con animali da soma… per andare nella cisterna e per andare nella casa di proprietà…” giusta atto di divisione del 04/06/1938;

– che la servitù fosse dunque volontaria, in quanto non connessa allo stato dei luoghi;

– che, comunque, l’utilitas considerata nell’atto costitutivo non fosse solo quella di raggiungere la cisterna, eventualmente oggi venuta meno, ma anche quella di raggiungere la casa.

7. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.C.R., G.G.M. e B.R. su un unico motivo. Ha resistito con controricorso B.C..

8. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha condiviso la proposta predetta.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Dovendo essere il ricorso disatteso per le causali di inammissibilità di cui in prosieguo, la corte stessa è esentata dal valutare talune ulteriori questioni -di natura processuale – sollevate dalle parti.

1.1. Deve in tal senso farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale l’effettuazione di adempimenti o la trattazione di questioni pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).

1.2. In particolare, diviene superfluo l’esame delle eccezioni di tardività del ricorso e di mancanza di procura speciale, sollevate da parte controricorrente.

2. Deve rilevarsi, anzitutto, come sia del tutto inesigibile in sede di legittimità una qualche disamina delle doglianze in ordine a temi, accennati nel ricorso, ma non affidate a specifici motivi.

2.1. Trattasi dei temi della dedotta omessa pronuncia su capi dell’atto di appello (p. 6 del ricorso per cassazione) e del sussistere di presunti vizi di motivazione od omesso esame (p. 7 del ricorso per cassazione).

2.2. Com’è noto (cfr. ad es. Cass. n. 11603 del 14/05/2018) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.. Ciò non è nel caso di specie, in cui le predette doglianze sono meramente accennate, senza alcuno sviluppo argomentativo che consenta di calarle nel contesto della lite.

3. Adeguatamente sviluppata, ma inammissibile su altre basi, è la censura con cui (p. 7 del ricorso) si deduce – menzionandosi come violate le norme degli artt. 1055,949 e 841 c.c. – che la corte d’appello non abbia considerato il venir meno dell’utilitas di accedere alla cisterna, con ritenuta conseguente cessazione della servitù.

3.1. Il motivo non è pertinente rispetto alla ratio che sorregge la sentenza impugnata.

3.2. Come è dato leggere nella sentenza impugnata (p. 10) la servitù di cui si discorre è stata qualificata dai giudici d’appello volontaria (con statuizione non impugnata), individuandosi non una sola utilitas a base della stessa, ma più funzionalizzazioni. In particolare, enuncia la sentenza impugnata (anche in tal caso con statuizione non censurata) che “la servitù… era stata costituita non solo per raggiungere la comune cisterna, ma anche la casa di proprietà (oggi) di B.C.” (p. 10 cit.).

3.3. Di fronte a tale accertamento operato dai giudici di merito, il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto impugnare lo stesso, argomentando in guisa tale da far emergere l’insussistenza della doppia utilitas. Solo in ipotesi di vittorioso esperimento di una siffatta censura, sarebbe stata ammissibile una censura relativa al venir meno della sola funzionalità di accesso alla cisterna.

3.4. A fronte dell’inammissibilità del motivo, resta ulteriormente esentata questa corte dalla disamina dei presupposti a fronte dei quali soltanto, venuta meno l’utilitas, si estingue la servitù.

4. Il ricorso è dunque nel suo complesso inammissibile.

5. Le spese vanno regolate secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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