Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33451 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12941/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.F., con l’avv. Giuseppe Tenchini e domicilio eletto

presso il di lui studio in Roma, alla via Francesco de Sanctis, n.

4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

TOSCANA – Sez. 18 n. 21/18/10 depositata in data 22/03/2010 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Co: Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che il contribuente conduce attività di autotrasporto cose ed è stato accertato per maggiori redditi ai fini Irpef, Irap ed Iva per gli anni 2002 e 2003;

che alcune delle voci di contestazione (spese telefoniche) non erano impugnate dal contribuente, mentre su altre, annullate dalla CTP, l’Ufficio ha dichiarato di prestare formale acquiescenza;

che – per quanto qui interessa – il contezioso permaneva su due profili: a) le spese per il carburante ritenute fittizie per oltre un milione di euro; b) le spese di pubblicità o sponsorizzazione fatturate per un ammontare di circa centomila Euro, ma prive del riscontro probatorio ulteriore della “locandina” a dimostrazione della loro inerenza all’attività d’impresa;

che la CTR ha preliminarmente ritenuto l’acquiescenza (implicita) dell’Ufficio sulla detraibilità dei costi del carburante, per essersi limitato in appello solo alla deducibilità Iva della relativa spesa;

che nel merito la CTR ha respinto il gravame erariale, affermando che la prova della spesa del carburante possa essere fornita allude quando le schede carburante siano imprecise o incomplete: nel caso di specie sono state valorizzate le fatture e le bolle di consegna dei trasporti commissionati, in uno con il telepass del relativo tragitto effettivamente svolto, il tutto meglio illustrato con perizia di parte;

che la stessa CTR ha ritenuto bastevole la fattura delle spese di pubblicità ai fini delle deducibilità, affermando che la regolare tenuta della scritturazione contabile è anche prova dell’avvenuta prestazione e che non può essere richiesta prova ulteriore al contribuente;

che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, sollevando sei motivi di doglianza;

che si è costituito con controricorso il contribuente, replicando puntualmente alle censure.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si contesta l’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in rapporto agli artt. 324 e 329 stesso codice e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53: in sostanza la CTR avrebbe mal interpretato il motivo di gravame, ritenendo che la contestazione si fosse ridotta alla detraibilità dell’Iva sui costi per il carburante, con acquiescenza sulla detrazione dei medesimi costi; all’opposto, l’intenzione dell’Ufficio sarebbe stata quella di impugnare l’intero capo di sentenza, riproponendo la doglianza già sollevata in primo grado;

che l’orientamento di questa Corte è rivolto a favorire l’accesso all’appello nel processo tributario, limitando le ipotesi di inammissibilità ai casi ove vi sia insuperabile incertezza della volontà della parte (cfr. Cass. 5, 20/12/2007, n. 26842);

che, non di meno, nel caso all’esame, la lettura dell’atto di appello (debitamente riprodotto a pag. 14, 15 e 16 del ricorso erariale) conduce ad individuare quattro passaggi sull’argomento, di cui uno (pag. 14 undecima ultima riga) in narrativa parla di recupero degli acquisti di gasolio a fini Imposte dirette e Iva, mentre negli altri tre, attinenti al profilo impugnatorio, si fa espressa menzione, rispettivamente, (pag. 15 terzultima riga) al “dovere di precisare che in discussione si pone il problema della detraibilità dell’Iva sui costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto del carburante”, nonchè (pag. 16, prima riga) parlando delle schede carburante “il diritto alla detrazione della relativa imposta” ed, infine, (pag. 16, duodecima ultima riga) lamentando il vizio di carenza di motivazione della sentenza di prime cure, ci si riferisce a “il diritto alla detrazione dell’imposta IVA”;

che pertanto, per un verso appare inequivoca la dichiarazione di circoscrivere la portata della controversia alla sola detrazione Iva, per altro verso, il tenore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è esplicito nel ritenere rinunciate tutte le doglianze non espressamente riformulate in grado d’appello, così come l’art. 329 c.p.c. individua l’acquiescenza in dichiarazioni o contegni incompatibili con l’intento di coltivare l’azione;

che pertanto il primo motivo appare infondato e va rigettato;

che con il secondo motivo si censura il medesimo profilo come vizio di insufficiente motivazione, per non aver spigato come possa ritenersi avvenuta l’acquiescenza sulla deduzione dei costi carburante (riducendo la controversia alla sola deducibilità della relativa Iva) a fronte dell’espressa dichiarazione dell’atto d’appello (come riprodotto a pag. 21 del ricorso per cassazione, righe 9 e 10) di volere la riforma della sentenza per i punti 2 (spese carburanti), 5 e 6 del gravame;

che tale riferimento testuale alla volontà di riforma del capo di sentenza non è incompatibile con la successiva – parimenti espressa – sua delimitazione al solo capo detrazione Iva;

che pertanto anche il secondo motivo è infondato e va rigettato;

che deve quindi ritenersi formato un giudicato interno sul capo di sentenza di primo grado circa la deducibilità delle spese per carburante, ma che non è condivisibile l’affermazione della difesa del contribuente, dove (pag. 12, in fine, del controricorso) predica un effetto riflesso del giudicato interno anche sulla deducibilità Iva, trattandosi di medesimo accertamento di fatto; vero invece trattarsi di capi autonomi e che la rinuncia (implicita) a coltivare un capo di domanda non si estende al capo di domanda che si intende espressamente perseguire, pur se fondato sul medesimo accertamento di fatto, che prosegue quindi al fine di dar conto al capo di questione controverso;

che con il terzo motivo si contesta falsa applicazione delle norme in tema di riparto di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di valenza probatoria delle schede carburante (D.P.R. n. 444 del 1997) in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè di fronte a schede carburante non ritualmente compilate e pacificamente carenti o manchevoli, il giudice di merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio per equipollente, consentendo un’integrazione documentale tramite riferimento a fatture e bolle di consegna atte a dimostrare il chilometraggio degli automezzi in quanto non espressamente dichiarate false;

che è costante insegnamento di questa Corte, cui il collegio intende qui dare continuità, l’infungibile completa e corretta compilazione della scheda carburante, compresa l’indicazione dei chilometri percorsi, secondo il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, allegato; sicchè una scheda incompleta non può consentire la detrazione fiscale, nè può essere ammessa alcuna prova integrativa in ragione della valenza chiaramente antielusiva perseguita con la novellazione del 1997 (cfr. Cass. 12692/2018, 24409/2016, 5415/2016, 26842/2014, 6606/2013, 21756/2005);

che il collegio fiorentino ha mal governato il principio consolidato in questa materia, che il motivo è fondato e che la sentenza merita di essere cassata per questo profilo;

che il quarto motivo contesta l’insufficiente motivazione su questo medesimo profilo della compilazione schede carburante in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il quarto motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del terzo;

che il quinto motivo lamenta violazione della legge sul riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 74 e 75, come vigente all’epoca dei fatti, del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19,ancora del D.P.R. n. 633 del 1972, art.19 e plurime direttive comunitarie in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè l’impugnata sentenza ha ritenuto sufficiente la fattura della pubblicità per portarne a deduzione il relativo costo, smentendo l’Ufficio che chiedeva l’esibizione anche della relativa locandina, sicchè – così facendo – la CTR ha posto in capo all’Ufficio la prova dell’inerenza della spesa della pubblicità;

che l’insegnamento di questa Corte è parimenti consolidato nell’affermare il riparto dell’onere della prova in capo all’Ufficio per la dimostrazione dell’esistenza del maggior imponibile, mentre è in capo al contribuente il compito di provare l’esistenza di oneri o costi deducibili (cfr. Cass. 5, 8072/2010);

che, più specificamente, in tema di Iva ed in rapporto ai parametri comunitari (dir. n. 77/388/CEE) e della Corte GCE, la riferibilità all’attività di impresa si presume per le fatture emesse, mentre l’inerenza va provata (dal contribuente) per le fatture ricevute di cui si chiede la deduzione (cfr. Cass. 5, 3706/2010);

che, ancora una volta, il collegio fiorentino ha mal governato il principio consolidato in sede comunitaria e nazionale, affrancando il contribuente dal dimostrare l’inerenza della spesa di pubblicità alla propria attività di autotrasporto di cose;

che, pertanto, il quinto motivo è fondato e la sentenza merita di essere cassata per questo profilo;

che il sesto motivo attiene alla carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul medesimo profilo del riparto di onere della prova sulle spese di pubblicità;

che il sesto motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del quinto;

Che in definitiva la sentenza merita annullamento per i vizi attinti dai motivi terzo e quinto.

PQM

Accoglie il terzo ed il quinto motivo, rigetta il primo ed il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla C.T.R. per la Toscana in diversa composizione il proseguo del giudizio, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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