Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33450 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13713/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Loiacono,

elettivamente domiciliato presso lo studio di Alfredo e Giuseppe

Placidi, in Roma, via Cosseria n. 2.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 6, n. 86/06/2011, pronunciata il 21/10/2011,

depositata il 18/11/2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, per un motivo, nei confronti di M.A., che resiste con controricorso, nel quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, affidato a un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR) in epigrafe che – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso, presentata il 29/12/2005, dal contribuente, ex dipendente della S.ES.I.T. Puglia Spa, delle maggiori ritenute d’acconto IRPEF, operate dall’INPS, sulle somme corrispostegli per gli anni dal 2004 al 2007, assoggettate in parte a tassazione ordinaria e in parte a tassazione separata, quali assegni straordinari per il sostegno del reddito per i dipendenti delle imprese del credito – accoglieva l’appello del contribuente e disponeva il ricalcolo delle imposte in base alla tassazione separata e con aliquota agevolata, compensando le spese processuali.

Il giudice d’appello ha ritenuto sufficiente la documentazione allegata dal contribuente a sostegno della richiesta di tassazione separata degli assegni straordinari corrisposti dall’INPS per il sostegno al reddito, ai fini dell’incentivo all’esito anticipato del lavoratore; inoltre, ha affermato che tale tassazione separata dovesse essere effettuata sulla base di un’aliquota dimezzata (del 12,31% anzichè del 24,62%) rispetto a quella applicata al T.F.R. ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, vigente ratione temporis; ha, infine, escluso la decadenza del diritto del contribuente al rimborso delle maggiori ritenute IRPEF – eccezione di decadenza sollevata in primo grado dall’Ufficio, non esaminata dalla Commissione tributaria provinciale e non riproposta in appello dall’Amministrazione finanziaria – in quanto il termine di 48 mesi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, per presentare istanza di rimborso decorre dalla corresponsione delle somme e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Unico motivo del ricorso: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, del D. 24 novembre 2003, n. 375, art. 1 e del D.Lgs. n. 112 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile al contribuente la disciplina prevista per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito, erogati ai lavoratori dipendenti delle aziende di credito, nella specie non applicabile in quanto il lavoratore non apparteneva al personale dei concessionari della riscossione (cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito), ma rivestiva la qualifica di addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e di altri enti pubblici, categoria professionale per la quale era stato creato un apposito fondo.

Il fondo (istituito dal D. 24 novembre 2003, n. 375, art. 1, del ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo cui: “E’ istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112″.”) eroga ai lavoratori somme al fine di risarcirli, almeno in parte, della perdita subita per effetto della cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Dette somme, in mancanza di una disposizione derogatoria del TUIR, sono assoggettate a tassazione ordinaria e non a tassazione separata, come previsto invece per il personale delle imprese di credito o delle poste italiane.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E’ incontestato e, comunque, riconosciuto dall’Ufficio – che, a pag. 9 del ricorso per cassazione, così si esprime: “si significa che, pur se mai dedotto nei gradi di merito, il rilevo può essere, per la prima volta, sollevato in sede di legittimità, vertendo la controversia in materia di diritti indisponibili e trattandosi di causa di improponibilità dell’azione ex art. 2969 c.c.” – che la censura non è stata fatta valere nel giudizio di merito.

Ciò precisato, non è consentito che essa venga proposta, per la prima volta, in sede di legittimità.

E’ il caso di ricordare che, secondo il costante orientamento della Corte, al quale il Collegio intende aderire, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787).

Il ricorrente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140).

1.2. Non è neppure condivisibile la tesi erariale secondo cui, come suaccennato, la Corte dovrebbe comunque esaminare la doglianza, seppure mai prospettata nei gradi precedenti, perchè si verte in materia di diritti indisponibili e si tratta di rilevare, ex art. 2969 c.c., la decadenza del diritto al rimborso delle maggiori ritenute e la conseguente improcedibilità dell’azione.

La Corte, seguendo un indirizzo consolidato, è ferma nel ritenere che, in materia tributaria, la decadenza, essendo prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria e attenendo a situazioni non disponibili, può essere rilevata d’ufficio, ragione per cui la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass. 26/09/2017, n. 22399).

Nella specie, però, non è in discussione la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso – il cui mancato verificarsi è res indicata poichè la relativa eccezione, sollevata in primo grado dall’Ufficio e implicitamente disattesa dalla Commissione tributaria provinciale, non è stata riproposta in grado d’appello -, bensì il diverso e nuovo tema della qualificazione giuridica della misura fiscale dell’assegno di sostegno al reddito, funzionale all’individuazione del corretto criterio di tassazione che, in definitiva, per quanto si è stabilito in precedenza, è dedotto, in modo non consentito, solo adesso, nel giudizio di legittimità.

1.2.1. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale.

2. Occorre adesso esaminare il ricorso incidentale del contribuente, con il quale si fanno valere la violazione di legge ed il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha disposto la compensazione delle spese processuali, senza pronunciarsi, e, comunque, senza sviluppare un’adeguata motivazione sulla richiesta, formulata dal contribuente nell’atto di appello, di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte fondato.

2.1.1. Dal primo punto di vista (inammissibilità), con esso è chiesta, in modo non consentito, la riforma della sentenza d’appello, che avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda del contribuente di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che erano state compensate.

Un simile vizio, però, è stato erroneamente ricondotto nel paradigma della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè, come sarebbe stato corretto, nell’alveo dell’error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1.2. Per il resto, invece, il motivo è fondato.

E’ il caso di comporre il quadro normativo di riferimento, come recentemente delineato dalla Corte (Cass. 5/07/2018, n. 17589), secondo cui l’art. 92 c.p.c., comma 2, ha subito molteplici modifiche, volte a regolare l’esercizio del potere del giudice di compensazione delle spese del giudizio, vale a dire:

a) R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”;

b) L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”;

c) L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 comma 11: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.” (ai sensi della stessa L., art. 58, la modifica si applica ai procedimenti introdotti dopo la data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4/07/2009);

d) D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.” (ai sensi dello stesso provvedimento, art. 13, comma 2, tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto).

Tornando, adesso, alla fattispecie concreta, il giudizio è stato instaurato dal contribuente con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari del 20/07/2009 (cfr. pag. 1 del ricorso dell’Agenzia delle entrate e pag. 1 del controricorso di M.), onde, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 (in vigore dal 4/07/2009), l’accoglimento dell’appello doveva comportare anche la liquidazione delle spese del grado a favore del contribuente, quale parte vittoriosa, in assenza di: “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, idonee a giustificare la compensazione delle spese.

Pertanto, è affetta da errore di diritto la decisione della CTR che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, senza prendere esplicitamente posizione sulla richiesta dell’appellante di condanna dell’Amministrazione, ha così statuito: “Il Collegio ritiene che la particolarità delle questioni trattate possa giustificare la compensazione delle spese di giudizio.” (cfr. pag. 8 della sentenza).

S’intende dare continuità all’arresto nomofilattico secondo cui: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cass. 25/09/2017, n. 22310).

2.2. Ciò determina, in parziale accoglimento del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese del giudizio d’appello e il rinvio alla CTR, in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale nei limiti sopra enunciati e lo dichiara inammissibile per il resto;

cassa la sentenza impugnata limitatamente alla parte accolta del ricorso incidentale;

rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per la decisione sulle spese del giudizio di appello e anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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