Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33450 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6628-2018 proposto da:
M.L., elettivamente VIALE DELLE MILIZIE 9, presso FAVI
FRANCESCO, rappresentato AVENI GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
G.P., C.D.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIUNTA FRANCESCO;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 420/17 de TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, depositata il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
M.L. conveniva in giudizio, ai sensi degli artt. 688 e 700 c.p.c., C.D.L. e G.P., chiedendo la sospensione di lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà di questi ultimi;
deduceva l’attore che tali lavori erano stati oggetto di concessione edilizia illegittima, ponevano in pericolo la statica del proprio contiguo immobile, ne causavano ulteriori danni e ne ledevano la servitù di veduta;
il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, davanti al quale resistevano i convenuti, accoglieva la domanda con pronuncia riformata dal collegio che, in sede di reclamo, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo;
avverso questa decisione ricorre per cassazione M.L. formulando un motivo avversato da controricorso corredato da memoria;
resistono con controricorso C.D.L. e G.P..
Diritto
RITENUTO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, Cost., e degli artt. 2907, 1171 e 1172, c.c., artt. 688 e 700, c.p.c., art. 133, c.p.a., poichè il tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la domanda era stata formulata quale richiesta cautelare atipica e denuncia di nuova opera e danno temuto, chiedendo la sospensione dei lavori e l’adozione di ogni provvedimento necessario a evitare i danni allegati, senza che vi fosse alcuna richiesta di annullamento della concessione rilasciata dalla pubblica amministrazione che non era parte del giudizio;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
il ricorso è inammissibile;
infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione in quanto tali statuizioni sono prive di stabilità e inidonee al giudicato, e il ricorso proposto non può essere esaminato neppure come regolamento preventivo di giurisdizione essendo anch’esso inammissibile finchè l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito (Cass., Sez. U., 28/02/2019, n. 6039, Cass., Sez. U., 28/12/2007, n. 27187);
la domanda in scrutinio è cautelare e anticipatoria di natura nunciatoria, e il giudizio di merito pacificamente non è stato instaurato;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.271,00, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019