Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3345 del 19/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3345 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 20974-2013 proposto da:
AíESIA S.R.L. (09159421008), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 101,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FORLANI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
CORIOLANI MARCO (CRLMRC84CO2L219X), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO BONARDO,
CORRADO GUARNIERI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 117/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 29/1/2013, depositata il 29/3/2013;

Data pubblicazione: 19/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/1/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato ANDREA BARBUTO (delega avvocato FORLANI)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

contenuto:
<>.

Ric. 2013 n. 20974 sez. ML – ud. 13-01-2016
-4-

presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis cod. proc.
civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di

dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
4 – Conseguentemente la sentenza impugnata va dichiarata nulla.
La causa va rimessa, secondo la regola desumibile dall’art. 354,
primo comma, cod. proc. civ., al medesimo giudice che ha pronunciato
la sentenza carente di sottoscrizione, il quale risulta investito del poteredovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla
semplice rinnovazione della pronunzia. Trattasi, invero, di rinvio
improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di
gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve
ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va ‘sostituito’ con
altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va
‘rinnovato’ dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare
in grado di appello sulla sentenza di primo grado (cfr. Cass. 14 febbraio
2006, n. 3161; Cass. 28 settembre 2006, n. n. 21049; Cass. 8 novembre
2010, n. 22705).
Il suddetto giudice provvederà anche alle spese del presente giudizio
di legittimità.

P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte di
appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016
Ric. 2013 n. 20974 sez. ML – ud. 13-01-2016

legittimità in materia e che sussista con ogni evidenza il presupposto

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