Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3345 del 13/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3345 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: ARMANO ULIANA
SENTENZA
sul ricorso 8101-2008 proposto da:
A.A.
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso lo studio
dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIAZZA NICOLA giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
M.M.,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo
studio dell’avvocato NANNI NICOLA, rappresentato e
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Data pubblicazione: 13/02/2014
difeso dall’avvocato SCLAFANI VALENTINO giusta delega
in atti;
N.N.,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo
studio dell’avvocato NANNI NICOLA, rappresentato e
in atti;
– controricorrenti nonchè contro
PUMA GIOVANNA PMUGNN36R70A089Z, A XX & FIGLI S.R.L.
00254210842, ALBERGHIERA MOSE’ S.R.L. 01718180845;
– intimati –
avverso la sentenza n. 814/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 22/08/2007 R.G.N. 1991/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE URCIOLI per delega;
udito l’Avvocato VINCENZO CAMILLERI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
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difeso dall’avvocato CAMILLERI VINCENZO giusta delega
Svolgimento del processo
A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Palermo ,depositata il 22-8-2007, di rigetto dell’appello
da lui proposto nei confronti di N.N., M.M., P.P.,
M.M. e N.N. hanno resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno presentato difese.
Dopo la proposizione del ricorso A.A. ha notificato atto di rinunzia
al ricorso non accettata dai resistenti.
Motivi della decisione
Si rileva che, a seguito della dichiarazione di rinunzia del ricorrente, è
venuto meno il suo interesse
alla decisione di questa Corte.
Di conseguenza il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Le spese del giudizio nei confronti delle parti che hanno resistito al ricorso si
pongono a carico del rinunziante che ha dato corso al procedimento per
cassazione .
P.Q.M
La
Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 10.300,00 di cui euro
200,00 per spese,oltre accessori come per legge in favore di ciascuno dei
resistenti.
Roma 27-11-2013
Il Consigliere estens.
4. ,
AXX & Figli s.r.I e YY s.r.l.