Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3345 del 12/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3345 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16535 del 2007 del ruolo
generale, proposto
da
Agenzia delle entrate,

in persona del direttore pro

lempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente contro
lapicca Mario, titolare della ditta individuale C FA di
Mario lapicca, rappresentato e difeso, giusta mandato in
calce alla copia notificata dei ricorso per cassazione, dagli
avvocati Franco Battaglia e Giovanni Ferreri, domiciliato
presso lo studio del secondo in Roma. alla via Gramsci, n.
54;
.• •
l« i 1(1535’2007

1

Anlicii i-1’v1

Data pubblicazione: 12/02/2013

-ricorrente
nonché contro
Paolo Brignolo Goda, nella qualità di curatore del fallimento di
Mario lapicca;

intimato

regionale della Lombardia, sezione 35, depositata in data 18 aprile
2006, n. 35/35/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
dicembre 2012 dal consigliere Angelina-Maria l’errino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Pietro
Garofoli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Affilio Sepe, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso o, in subordine, per raccoglimento per quanto di ragione

Fatto
L’agenzia delle entrate accertò per l’anno 1998, con avviso
notificato il 2 luglio 2003, ai tini IRPEF, IRAP ed Iva, un maggiore
reddito imponibile, con un conseguente debito d’imposta, nei
confronti di lapicca Mario, titolare dell’impresa individuale CTA di
Iapicca Mario, dichiarato fallito dal tribunale di Milano in data 3
apri le 2001.
L’avviso di accertamento era scaturito da un processo verbale di
constatazione della guardia di finanza, concernente le risultanze
delle movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti intestati a
lapicca, che avevano indotto l’amministrazione ad applicare la
presunzione stabilita dall’articolo 32, 10 comma, n. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1«.ì 16535: 2007

9

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Sia Mario lapicca, sia il curatore del fallimento impugnarono
I avviso, deducendone la carenza di motivazione e lamentando
l’assenza dei presupposti per l’operatività del suddetto articolo 39 e
la commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi.
1.a commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha
respinto l’appello proposto dall’ufficio, affermando l’inapplicabilità

dell’articolo 74, 1° comma, lettera d) e 2° comma, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.
L’agenzia delle entrate ricorre per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a cinque motivi.
Resiste Mario Iapicca con controricorso, mentre il curatore del
fallimento non spiega difese.
Diritto

i.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n.
4 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli
articoli 75, 2′ comma, e 112 del codice di procedura civile nonché
degli articoli 42 e 43 della legge fallimentare, deducendo che Mario
lapicca, già fallito al momento della notifica dell’avviso di
accertamento, era privo di legitimatio ad processum e formula il
seguente quesito di diritto: <>.
21-11 motivo è irrilevante ai tini del decidere e va in conseguenza

Esso è calibrato sull’assenza dell’autorizzazione ad agire rilasciata
al curatore dal giudice delegato nella sola fase di primo grado del
giudizio. Non è dato ricostruire dalla lettura dell’atto, né, pervero,
dalla sentenza, se il curatore si sia costituito anche nella fase
d’appello e se in quella fase abbia prodotto l’autorizzazione ad
agire.
Va dunque richiamato ai riguardo l’orientamento di questa Corte
secondo cui l’autorizzazione del giudice delegato a promuovere
azione giudiziale o a resistere all’altrui azione è da ritenere
condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore, di guisa
che si verifica una sanatoria ex

tune

nell’ipotesi in cui

l’autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo
giudizio d’impugnazione (Cass. civ., 11 settembre 2007, n. 19087).
La mancanza di ogni deduzione in ordine agli accadimenti della fase
d’appello rende irrilevante la censura esclusivamente incentrata
sulla fase di primo grado.
3.- Col terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ex art. 360,
co., n. 5 c.p.c., l’insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, in quanto la sentenza
confonde il tema della valenza probatoria delle indagini bancarie
svolte dalla guardia di finanza col tema dei presupposti per

l’accertamento ex art. 39, 1° comma, del d.p.r. 600 del 1973, non
prende in esame le difese svolte dall’ufficio in ordine alla valenza
/

RG 16535.’2007

An2.elind-M jiria Pe fi n
;

ellti(11″C

respinto.

probatoria dei dati bancari riferibili a lapicca Mario e non illustra le
ragioni per le quali afferma l’applicabilità dell’art. 74, 1° co., lett. d)
e 2 0 comma del d.p.r. 633 del 1972.
3.).-Quanto alle censure concernenti la confusione del tema della
valenza probatoria delle indagini bancarie con quello dei

l’omessa indicazione delle ragioni di applicazione dell’art. 74, l’
co., lett. d), e 2′ co. del d.p.r. 633/72, il motivo, dietro lo schermo
del vizio di motiva/ione, censura, in realtà, argomentazioni e
statuizioni della sentenza. Al riguardo, giova rimarcare che questa
stessa sezione ha stabilito che <> (Cass.
civ., 29 luglio 2011, n. 16655).

3.2.-In ordine all’altra censura in cui si articola il motivo, dinanzi
indicata, il motivo manca dell’esatta specificazione dei fatti
controversi. Si consideri che la ricorrente non indica, neanche a mo’
di sintesi, quali siano le articolate difese da essa proposte,
limitandosi a citare le pagine dell’atto di appello in cui esse
sarebbero state dedotte: questa Corte., di contro, ha reiteratamente
stabilito che il principio di autosufficienza trova la propria ragion
d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di
valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame

1((i 16535:2( o7

6

presupposti per l’accertamento ex art. 39 del d.p.r. 600/1973 e

dei fascicoli di ufficio o di parte (vedi, ex multis, Cass. IO gennaio
2012, n. 86).
4.-Col quarto e col quinto motivo di ricorso, da esaminare
congiuntamente, in quanto logicamente avvinti, la ricorrente
censura:

dell’art. 32, l’ comma, numer#29;/,, 39, 1° comma, lett. d) del d.p.r.
n. 600 del 1973 nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice
civile, per avere escluso la sussistenza dei presupposti necessari per
procedere alla rettifica ex art. 39, 1° comma, del d.p.r. 600 del 1973,
ibrmulando il seguente quesito di diritto: <> –quarto motivo;

-ex art. 360, l co., n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 perché la commissione tributaria regionale ha annullato
l’avviso di accertamento, senza esaminare le doglianze proposte in
via subordinata, volte ad ottenere un’autonoma rideterminazione
dell’imponibile e formula il seguente quesito di diritto: <>- cinto motivo.
4.1.

Secondo la sentenza impugnata, che sul punto richiama la

sentenza di primo grado, della quale riporta in narrativa lo stralcio
significativo in argomento, le risultanze dei movimenti bancari sui

l’accertamento concernente il maggior reddito:
perché l’ufficio si era limitato ad esaminare i libri Iva e le
dichiarazioni, e
/g.-perché non aveva applicato le disposizioni contenute nell’art. 74,
co., lett. d) e co. 2° del d.p.r. 633 del 1972.
4.2.-L’affermazione sub a. è errata in diritto, in quanto l’esercizio

del potere dell’amministrazione di acquisire le risultanze delle
movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati al contribuente
non postula attività prodromiche.
La disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi accorcia
all’amministrazione finanziaria la possibilità di avvalersi delle
presunzioni, procedendo da un fatto noto e non controverso alla
determinazione del fatto ignoto (Cass., ord. 26 novembre 2009, n.
24933). Nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio
finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si è
aggiunto, è onere del contribuente, a carico del quale si determina
una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi
desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad
operazioni

imponibili,

mentre

l’onere

probatorio

dell’amministrazione è soddisratto, per legge, attraverso i dati e gli
clementi risultanti dai conti (Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589).
In particolare, è onere del contribuente dimostrare che i proventi
desumibili dalla movimentazione bancaria non devono essere

R(ì Ì6S1?OO7

8

A ng.el i n a- Matem

conti correnti intestati a Mario 14-Acca non potevano fondare

’esEr :
A i, :‘,2
. 1.5

recuperati a tassazione o perché egli ne ha uià tenuto conto nelle
dichiarazioni, o perché non sono fiscalmente rilevanti in quanto
riferiti ad operazioni non imponibili: il legislatore ha valutato come
altamente probabile, secondo i’ i1 quod plerumque accidli, che il
contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le

novembre 2011, n. 25502; Cass. 14 gennaio 2011, n. 767).

4.3. L’affermazione sub b., poi, che implica l’inapplicabilità della
presunzione in questione a causa della non imponibilità delle
operazioni corrispondenti ai movimenti bancari per l’operatività
dell’art. 74 1° co., lett. (1) e co. 2′ del d.p.r. 633 del 1972, si risolve
in un’asserzione apodittica, in quanto non descrive la fattispecie e
non dà conto delle ragioni per le quali l’attività già svolta da lapicca
corrisponda, in fatto, a quelle assoggettate alla norma in questione.

5. Il ricorso va in conseguenza accolto per questi profili; la sentenza
va cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della
commissione tributaria regionale della Lombardia, che procederà ad
accertare la fisionomia dell’attività già svolta da lapicca, al fine di
verificarne l’assoggettabilita all’art. 74 V co., lett. (1) e cc. 2 0 del
d.p.r. 633 del 1972.

P.Q.M.

DEPOSMI.\TO \!
;L
,,, ,, …

La Corte :
-rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
-accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso;
– cassa sul punto la sentenza impugnata;
– rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione
tributaria regionale della Iombardia.
Così deciso nella camera di consiglio I 2 dicembre 2012.

………..

UONA..

rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività (Cass. 30

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA