Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33446 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23113-2018 proposto da:

INVERSIONES MALIBU’ SOCIEDAD ANONIMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAPONARO SANDRA;

– ricorrente –

contro

STELVIA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMNISTRATIVA, in persona dei

Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BACCHI SILVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Inversiones Malibù, Sociedad Anonima (Società guatemalteca) ha presentato ricorso avverso la sentenza n. 1016/2018 della Corte d’Appello di Firenze, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione da essa proposta avverso la sentenza n. 4275/2008 del Tribunale di Firenze (che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla Stelvia s.c. a r.l., aveva dichiarato inefficace l’atto notarile 26 aprile 2005 con il quale la Don Ferdinando S.A. aveva venduto alla Inversiones Malibù S.A. un immobile sito in Lamporecchio di Pistoia).

Secondo la Corte territoriale, era tardiva l’impugnazione proposta dalla società Inversiones Malibù a circa 3 anni di distanza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non essendo inesistente la notifica dell’atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, a detta società e dovendosi presumere sulla base di plurimi indizi documentali che essa era a conoscenza del processo.

2.Ha resistito con controricorso la Stelvia S.C.A.R.L. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.II ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società ricorrente denuncia violazione ed errata/falsa applicazione del D.P.R. n. 200 del 1967, artt. 30 e 75 e dell’art. 145 c.p.c.. Sostiene che la notifica dell’atto di citazione effettuato. dalla Stelvia avrebbe dovuto essere dichiarata inesistente (e non nulla), in quanto non avrebbe rispettato lo schema legale per la notifica a società con sede all’estero. Deduce che, secondo detto schema, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado avrebbe dovuto esserle notificato presso la sua sede guatemalteca; e che, non sussistendo convenzioni tra Italia e Guatemala, Stelvia avrebbe dovuto effettuare la notifica a mezzo di ufficio consolare con applicazione delle leggi guatemalteche in materia. Deduce, inoltre, di aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio incardinato dalla Stelvia soltanto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente, in via subordinata, denuncia l’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito dalla sua mancata conoscenza del processo a causa della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Sostiene che la Corte ha erroneamente desunto la sua conoscenza del processo dal fatto che la prima notifica, ancorchè invalida, fosse stata fatta a S.S., sua procuratrice, in occasione della compravendita (dichiarata inefficace dal giudice di primo grado), nonchè dal fatto che la seconda notifica, ancorchè nulla, era stata fatta alla sorella di S.A. (suo l.r.p.t.): i due soggetti destinatari delle notifiche, secondo la Corte, hanno ragionevolmente informato la società guatemalteca della pendenza del processo.

Al contrario, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe dovuto affermare che essa non era a conoscenza del processo se solo avesse considerato che: a) nel corso del giudizio d’appello era stato provato che S.S. (procuratrice speciale della società e destinataria della prima notifica della citazione) aveva esercitato tale funzione procuratoria solamente in occasione dell’operazione di compravendita, dichiarata poi inefficace; b) nel corso del giudizio di appello era stato provato che S.A. alla data della seconda notifica (della quale era stato destinatario) risiedeva già da 5 anni in Guatemala; c) durante il giudizio di appello era stato provato documentalmente che l’agente notificatore aveva indicato S.C. come soggetto non convivente con il fratello S.A. (destinatario della notifica).

2. A prescindere dal fatto che l’appello verosimilmente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto dal controllo dell’atto di appello risulta che la società Inversiones Malibù non aveva neppure indicato il giorno ed il modo in cui era venuta a conoscenza della sentenza di primo grado, il ricorso è inammissibile.

Invero, la sua illustrazione si fonda su documenti (e in particolare sugli atti concernenti i procedimenti notificatori relativi al giudizio di primo grado), ma inammissibilmente non osserva i contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto:

a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione;

b) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. 22716 del 2011); a quest’ultimo scopo, a proposito del secondo motivo, non risultano idonee le indicazioni che figurano a pagina 10 (dove testualmente si legge: dapprima, “vedi doc. 1 atto cit. appello e comp. conclusionale appello a pag. 20”; poi, “vedi doc. 3 atto cit. appello e comp. conclusionale appello a pag. 21”; ed, infine, “vedi doc. ove il termine “convivente” è stato sbarrato dall’agente notificatore e comp. conclusionale appello a pag. 24″): dette indicazioni, infatti, lasciano comunque integra la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 a proposito degli atti concernenti il procedimento notificatorio di primo grado; inoltre, l’ultima indicazione nemmeno indica il n. del documento;

c) non indica se e dove sarebbe depositata ed esaminabile in questa sede la comparsa conclusionale ed anzi nemmeno indica di quale parte essa sia; d’altronde, anche a voler supporre che si tratti della comparsa conclusionale della società ricorrente, quest’ultima neppure dichiara di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come pur ammettono le Sezioni Unite nella sentenza sopra citata).

Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

Occorre d’altronde rilevare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che, quand’anche fossero superabili i rilievi sopra svolti, il ricorso, ai fini del secondo motivo, non sarebbe procedibile, in quanto nel fascicolo della ricorrente si rinviene (non la conclusionale, ma) soltanto il documento concernente lo Stropeni.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla cooperativa controricorrente, nonchè la declaratoria di sussistenza di presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA