Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33443 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21374-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA

1/A, presso lo studio dell’avvocato PANELLA ALESSIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 910/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. M.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 910/2018 del Tribunale di Milano che – respingendo l’impugnazione da lui proposta nei confronti di D.A. e della compagnia Generali Italia s.p.a. – ha confermato la sentenza n. 17110/2015 del Giudice di Pace di Milano, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dal D. in relazione al sinistro occorso in data 3 aprile 2011 (tra la motocicletta condotta dal D. e la Fiat condotta dal M. e priva di copertura assicurativa), era stata affermata la paritaria responsabilità del M. e del D. nella determinazione dell’evento dannoso, le Generali Italia spa (quale impresa designata dal FGVS) ed il M. erano stati condannati al risarcimento in favore del D. della complessiva somma di Euro 5.380,48 ed era stato riconosciuto il diritto di regresso delle Generali nei confronti del M..

2. Nessuna delle parti intimate ha resistito con controricorso.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.11 ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti e dell’art. 2730 c.c., nonchè degli artt. 18-30 c.p.c. in materia di competenza per territorio, nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha confermato l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano, che aveva affermato la propria competenza territoriale sulla base del fatto che le Generali, quale impresa designata dal FGVS, aveva una sede in Milano, senza considerare che detta circostanza, riferita dal legale delle Generali era rimasta sfornita di prova. Rileva che: detta dichiarazione era stata resa dal legale in corso di causa (e non in comparsa di costituzione); le Generali ed il D., nonostante l’eccezione di incompetenza territoriale, non avevano prodotto in giudizio la visura della società; la sede legale dell’azienda era in realtà in Trieste (luogo dove era stato notificato l’atto di citazione).

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, disattendendo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41/2006, ha ritenuto che l’eccezione di competenza proposta da uno solo dei convenuti lascia ferma la competenza del giudice adito rispetto agli altri convenuti che non hanno proposto tale eccezione ed è pertanto inefficace nei confronti di tutti i convenuti qualora si verta in tema di litisconsorzio necessario passivo.

In definitiva secondo il ricorrente, entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare il difetto di prova in relazione alla presenza a Milano di una sede delle Generali Assicurazioni (e, quindi, di procuratori autorizzati a stare in giudizio) e, conseguentemente, avrebbero dovuto accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano con affermazione della competenza in capo al Giudice di Pace di Abbiategrasso (oggi Vigevano), luogo dove si era verificato il sinistro, nonchè luogo dove risiede il M., ovvero del Giudice di Pace di Trieste, luogo dove si trova la sede legale delle Generali).

2. Il ricorso è inammissibile. Invero, in conformità a consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, l’ordinanza n. 12455/2010 e, tra le più risalenti, la sentenza n. 5100/1981, provvedimenti entrambi di questa Sezione), la sentenza del giudice di appello, essendo stata impugnata soltanto sulla competenza (e non anche nel merito), avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento necessario di competenza.

D’altronde, il ricorso non può essere nella specie convertito nel mezzo di impugnazione del regolamento necessario di competenza, come pure ammette la giurisprudenza di questa Corte (si cfr. tra le altre, le ordinanze nn. 5391 e 9806 del 2009, emesse sempre da questa Sezione), in quanto non risulta proposto nel termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2. Invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 26/1/2018 (e dall’acquisita attestazione di cancelleria risulta che la comunicazione è avvenuta in detta stessa data), mentre la notifica del ricorso è avvenuta nel luglio 2018, quando il termine di 30 giorni, previsto dalla sopracitata disposizione, era abbondantemente scaduto.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria che precede non consegue alcuna declaratoria sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’intimato, ma consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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