Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33442 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26208/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 235/18/2010 della Commissione Tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 28/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di R.A. (che non svolge attività difensiva), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. Staccata di Palermo n. 235/18/2010, depositata in data 18/07/2010, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di comunicazione di rettifica del reddito IRPEF dichiarato per l’anno d’imposta 2003, in conseguenza del reddito accertato (e del recupero di aiuto di Stato concesso alle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nell’anno 2002, in attuazione di decisione della COMMISSIONE delle CE n. 2005/315/CE del 2004) nei confronti della Centro Dynamic di R.A. & C. sas, di cui la contribuente era socia al 50%, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, stante il rigetto del gravame avverso altra pronuncia, emessa in relazione al recupero dell’imposta nei confronti della società, doveva del pari essere respinto l’appello contro la sentenza riguardante il recupero d’imposta ai danni del singolo socio.

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, essendosi la CTR limitata ad una motivazione per relationem, al pari di quanto statuito in primo grado; 2) con il secondo motivo, l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 e la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, disposizione speciale che prescrive la necessità, per decisione delle controversie in materia di recupero di aiuti di stato, dell’udienza pubblica con lettura del dispositivo in udienza e deposito della sentenza entro quindici gg., non essendosi la Corte d’appello pronuncia motivo di appello, in rito, sollevato in relazione alla violazione, da parte della CTP, delle prescrizioni dettate in tema di processo per il recupero di aiuti di Stato; 3) con il terzo motivo, l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 e la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, non avendo la Corte d’appello motivato sul motivo di appello concernente la nullità della pronuncia di primo grado, in quanto motivata per relationem ad altra pronuncia, non passata in giudicato e neppure recepita e vagliata autonomamente; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 107 e 108 TRATTATO UE, degli artt. 11, 12, 14, 15 Regol. CE n. 659/1999, dell’art. 5 della Decisione n. 2005/315/CE, della L. n. 29 del 2006, art. 24, avendo la CTR, implicitamente, richiamando la decisione assunta nel giudizio riguardante la società, ritenuto che l’amministrazione finanziaria fosse decaduta per mancato recupero dell’aiuto illegale irrogato entro il termine di due mesi imposto dalla Commissione Europea nella Decisione del 2005; 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 12, 15 Regol.CE n. 659/1999 e della L. n. 29 del 2006, art. 24, avendo la CTR, implicitamente, richiamando la decisione assunta nel giudizio riguardante la società, ritenuto che l’amministrazione finanziaria fosse decaduta per mancato recupero dell’aiuto illegale irrogato con un ritardo di sei mesi rispetto al termine di recepimento della legge nazionale.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti.

La sentenza impugnata risulta affetta da nullità per motivazione del tutto apparente, risolventesi in un mero richiamo ad altra decisione assunta nei giudizio riguardante la società Centro Dynamic srl, oggetto di separata impugnazione, senza alcuna autonoma valutazione del caso oggetto di controversia, nel quale si controverteva, oltretutto, di questioni di rito (violazione, in primo grado, delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis) e del recupero degli aiuti di Stato nei confronti del socio di società di persone e della decadenza asserita dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’iter procedimentale dettato dalla L. n. 29 del 2006, art.24 e della contestazione, da parte dell’Ufficio, della omessa presentazione della attestazione richiesta dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 2 (legge comunitaria 2005).

Nella specie, la ricorrente deduce un vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, sia pure indicando in rubrica l’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando, nel corpo del motivo, che la CTR nella sentenza impugnata si sia limitata “incongruamente a pronunciare una decisione per relationem su quanto statuito” in atro giudizio, tra diverse parti, oltretutto.

Questa Corte ha di recente ribadito che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione e censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. 23940/2017; Cass. S.U. 8053/2014). Pertanto, qualificato il motivo come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, va richiamato quanto affermato dalle S.U. di questa Corte nella pronuncia recente n. 22232/2016: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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