Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33441 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23214/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Canina 6,

presso lo studio dell’Avvocato Bruno Piccarozzi, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in atti;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/16/2010 della Commissione Tributaria

regionale del Veneto, depositata il 24/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2018 dal cons. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di V.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 68/16/2010, depositata in data 24/9/2011, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del contribuente, già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore ai 12,50%, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, sia pure sulle sole somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento, deve essere applicata la ritenuta del 12,50 %, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6, applicabile ai contratti di capitalizzazione quale quello in oggetto, con conseguente spettanza del rimborso delle maggiori somme versate.

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, della L. n. 482 del 1985, art. 6, degli artt. 16,17 e 42 TUIR e delle disposizione dell’accordo ENEL-FNDAI, trattandosi di retribuzione differita, cui va applicata la stessa aliquota operante per il trattamento di fine rapporto; con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittoria motivazione, laddove la CTR ha ritenuto che si era in presenza di un rapporto di capitalizzazione.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte, in due recenti pronunce della Sezione Quinta (Cass. 12267/2017; Cass. 10285/2017), richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13649/2011, ricostruito il quadro fattuale, dal 1986, dell’assicurazione sulla vita, con previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione momento del collocamento a riposo, stipulata a favore dei dirigenti Enel, ha precisato, con specifico riferimento ai capitali maturati anteriormente al 1^ gennaio 2001 (essendo applicabile successivamente il regime di tassazione separata di cui all’art.16, comma 1, lett. a) TUIR e all’art. 17TUIR) dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, che: 1) per gli importi maturati fino ai 31 dicembre 2000, il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato; 2) detta gestione viene a mancare se, e nella misura in cui, le somme erogate siano frutto, anzichè d’investimento di contributi, di accantonamento in base ai criterio delle riserve matematiche e siano, dunque, realizzate, anzichè con metodo “contributivo”, con metodo “retributivo”; 3) in particolare, il fondo di previdenza integrativa denominato P.I.A. non ha natura assicurativa, essendo destinato a garantire, sin da subito, una prestazione previdenziale complementare pari al 70% della differenza intercorrente tra la retribuzione individuale ed ii valore annuo massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, costituenti un mero “criterio matematico funzionale alla quantificazione delle risorse necessarie per garantire la coperture richiesta dalle prestazioni concordate, come tale neutro e privo significato ai fini della qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle risorse medesime”. 4) spetta indubbiamente al contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento.

Nella, ancora più recente, sentenza di questa Corte n. 4942/2018, si è poi ribadito il seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”.

La sentenza impugnata, essendosi limitata a ritenere applicabile l’aliquota ridotta “sulle sole somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento”, deve essere, dunque, cessata e la causa va rinviata al giudice di appello, perchè si accerti il diritto del contribuente ad usufruire dell’imposizione con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42,comma e della L. n. 482 del 1985, art. 6, con esclusivo riguardo alle somme costituenti frutto di effettivo impiego sul “mercato” di capitale accantonato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dei Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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