Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33440 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9279/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Velletri 35,

presso lo studio dell’Avvocato Pietro Federico, che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in atti;

-controricorrente –

e

Equitalia Polis spa, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma Via Camozzi 1, presso lo studio

dell’Avvocato Adriano Giuffrè e rappresentata e difesa dall’Avv.to

Achille Janes Carratù, in forza di procura speciale in atti;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/48/2011 della Commissione Tributaria

regionale della Campania, depositata ii 12/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2018 dal cons. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di I.S. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Polis spa (che nel controricorso aderisce alla prospettazione della ricorrente), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1/48/2011, depositata in data 12/01/2011, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, effettuata su immobili di proprietà dello I., per un debito relativo a dieci cartelle esattoriali, e di quattro delle correlate cartelle di pagamento, emesse per IRPEF e contributi SSN dovuti in relazione agli anni dal 1991 al 1993 ed al 1998, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente (con il quale si era eccepita la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per tardiva iscrizione a ruolo e mancata rituale notifica delle cartelle, nonchè la omessa notifica dell’avviso di mora).

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame, hanno sostenuto che il concessionario per la riscossione non aveva rispettato il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 e che la perdita di efficacia delle cartelle non era stata sanata dalla mancata impugnazione delle stesse da parte del contribuente.

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo (cui aderisce Equitalia Polis), la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non avendo la CTR considerato che l’avviso di iscrizione ipotecaria poteva essere impugnato solo per vizi propri, a fronte della mancata impugnazione nei termini delle sottese cartelle di pagamento, notificate al contribuente, come documentato da Equitalia.

2. La censura è fondata.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. 21123/2011; Cass. 14624/2000), “In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, u.p., requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore; ne consegue che l’eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi alcuna contestazione in proposito” (cfr. in tema Cass. 25270/2017).

Nella specie, risultava dimostrata l’avvenuta notificazione delle cartelle, cosicchè la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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