Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33440 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10057-2018 proposto da:
S.A., S.L., in proprio e in qualità di
eredi di N.M.V., rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. cron. 249/2017 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositato il 22/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/11/2019 dal Consigliere LOMBARDO Luigi Giovanni.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– con ricorso al presidente della Corte di Appello di Firenze, S.A. e S.L., premesso che il loro nonno N.B. con ricorso del 29/11/1971 aveva promosso giudizio pensionistico – successivamente interrotto per il decesso del N. e riassunto dalla vedova Si.In.; poi ancora interrotto per la morte di costei e riassunto dagli odierni ricorrenti nella qualità di eredi, essendo premorta la loro genitrice N.M.V. – che era stato definito con sentenza della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale della Toscana del 13/1/2016, chiesero, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata del giudizio;
– il consigliere designato emise decreto col quale rigettò la domanda;
– avverso tale decreto, il ricorrente propose opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;
– con Decreto 22 settembre 2017, la detta Corte di Appello, in composizione collegiale, in parziale accoglimento dell’opposizione, liquidò ai ricorrenti l’indennizzo di Euro 2800,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
– per la cassazione di tale ultimo decreto S.A. e S.L. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi;
– nell’adunanza camerale dell’8/3/2018, questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria con la quale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne ha disposto la rinnovazione;
– la rinnovazione della notificazione è stata tempestivamente eseguita, ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (col quale si lamenta che la Corte territoriale abbia escluso il diritto all’indennizzo iure ereditatis dal momento in cui il giudizio presupposto fu riassunto da Si.In. – moglie del de cuius – fino al momento in cui il giudizio fu riassunto dagli odierni ricorrenti) è inammissibile, trattandosi di doglianza con la quale non viene denunciata alcuna violazione di legge nè alcuno degli altri vizi di legittimità tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c.;
– il secondo motivo (col quale si lamenta la violazione dell’art. 6 CEDU, per non avere la Corte territoriale considerato il periodo di durata del processo presupposto anteriore all’1/8/1973, data di accettazione da parte dell’Italia dell’apposita previsione della CEDU) è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso sul punto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 14286 del 20/06/2006; Sez. 6 – 2, n. 95 del 07/01/2016), secondo cui il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’I agosto 1973 (data a partire dalla quale l’Italia si è obbligata all’osservanza dell’apposita disposizione della CEDU sulla ragionevole durata del processo) va escluso dal calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali, e non offrendo il motivo argomenti per mutare orientamento;
– il terzo motivo (col quale si deduce la violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto che la ragionevole durata del primo grado del giudizio contabile fosse di tre anni, piuttosto che di due) è manifestamente infondato, in quanto la L. n. 89 del 2001, art. 2, prevede un termine di ragionevole durata fino a tre anni per il giudizio di primo grado valido per tutte le giurisdizioni, senza distinguere tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile;
– il ricorso va, pertanto, rigettato;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019