Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3344 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21153-2018 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 17

presso lo studio dell’avvocato FABIO BAGLIONI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 403/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.680,90, inferiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale, oltre accessori, in favore di C.T., detenuto presso la casa circondariale “(OMISSIS)” di Roma, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie per la prestazione di lavoro dallo stesso svolta dal marzo 2010 al settembre 2013; in merito alla domanda di corresponsione della tredicesima mensilità, ha accertato che la stessa era stata corrisposta all’appellato in forma di ratei mensili conglobati nella mercede;

la cassazione della sentenza è domandata da C.T. sulla base di due motivi, mentre il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta ” Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al mancato riconoscimento di 13 mensilità”; se è pur vero che la tredicesima era stata conglobata nella mercede, così come motiva la sentenza gravata, è sulla valutazione del quantum che la censura appunta la sua critica; la Corte territoriale, avendo affermato che la Commissione ministeriale tenuta ad aggiornare la retribuzione spettante ai detenuti non si riuniva dal 1993, e che, quindi, gli adeguamenti salariali da applicare avrebbero dovuto ricavarsi dai minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo, non aveva, tuttavia, proceduto ad adeguare la tredicesima mensilità alle tariffe previste dal contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico ratione temporis applicabile, come si sarebbe desunto agevolmente dai conteggi prodotti con il ricorso introduttivo;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c.”; il giudice, intendendo colmare le lacune probatorie del Ministero, ha pronunciato riformando la sentenza di primo grado sulla base di documenti relativi alla fruizione delle ferie da parte del C., prodotti soltanto in udienza e non contestualmente alla costituzione di parte;

in generale, va preliminarmente rilevato che parte ricorrente avrebbe dovuto depositare il contratto collettivo al quale la censura fa riferimento;

per costante orientamento di questa Corte “Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.” (ex multis, da ultimo cfr. Cass. n. 6255 del 2019);

venendo, comunque, all’esame dei motivi, il primo si presenta inammissibile sotto più di un profilo;

la formulazione della doglianza quale vizio di motivazione, esula dai parametri dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5, che ha inteso limitare al minimo costituzionale la possibilità del sindacato di legittimità sulla motivazione resa dal giudice del merito;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

la prospettazione del motivo riguarda, dunque, non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, quanto piuttosto la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

il motivo non supera, comunque, il vaglio di ammissibilità in quanto manca di specificità;

parte ricorrente non trascrive nè produce i conteggi dai quali poter verificare che la Corte territoriale abbia omesso l’adeguamento dei ratei di tredicesima mensilità alle tariffe previste dal contratto collettivo per il lavoro domestico;

il secondo motivo è infondato;

l’orientamento di legittimità relativamente al processo del lavoro, va nel senso di ritenere che, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. (ex multis, Cass. 6255 del 2019; Cass. n. 7694 del 2018; Cass. n. 20055 del 2016; Cass. n. 2577 del 2009);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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