Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3344 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16790/2019 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso dall’avvocato

Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1762/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B., cittadino maliano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Genova, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’erronea, contraddittoria e carente motivazione dell’ordinanza (rectius, sentenza) impugnata, in ordine alla valutazione dei presupposti della protezione internazionale, nonchè dell’error in procedendo derivante dalla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio e della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14,10 e 16, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria perchè le dichiarazioni rese dal richiedente non sarebbero veritiere e, comunque, senza aver effettuato alcun approfondimento circa la situazione interna del paese di provenienza; 2) della violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L 25 ottobre 1977, n. 881), in relazione, in particolare, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè della violazione degli D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e dell’omesso esame della domanda di protezione umanitaria, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura sebbene la protezione umanitaria costituisca un catalogo aperto di situazioni tutelabili, tra cui in particolare quelle imputabili all’instabilità politica del paese di provenienza, postuli una valutazione comparativa tra il contesto di provenienza e quello di accoglienza, contrassegnati nella specie da incolmabile sproporzione, e non può prescindere dal prestare un’attenta considerazione, oltre che alla raggiunta integrazione nel paese di accoglienza, ai traumi patiti nel paese di attraversamento.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso – debitamente sfrondato da ogni suggestione motivazionale, poichè, in disparte dall’espunzione delle sollevate lagnanze dal catalogo dei vizi cassatori, la decisione impugnata è congruamente motivata – è, quanto alle residue lagnanze – peraltro anch’esse non immuni da preclusivi rilievi procedurali allorchè non si allineano allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto -, inammissibile essendo inteso a promuovere una rivalutazione delle risultanze fattuali della vicenda senza tuttavia confrontarsi con le ragioni poste dal decidente a fondamento dell’impugnata pronuncia.

3. La Corte d’Appello – che pur non ha omesso di far conoscere il suo pensiero riguardo alla situazione del paese di provenienza, dando atto che “deve escludersi che la situazione generale del Mali sia una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale” – rigettando il gravame sul punto, ha fatto rimarcare che “l’appellante non ha fatto alcun riferimento a elementi che integrino i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e/o quelli della protezione sussidiaria. Nè l’appellante ha dedotto una situazione di pericolo derivante dalla situazione politica del suo paese di provenienza che d’altra parte non risulta sia attualmente coinvolto in un conflitto bellico”.

Orbene rispetto a questo giudizio il motivo, da un lato, non esaurisce le ragioni della decisione impugnata, dato che la Corte d’Appello ha respinto il gravame non solo per la contraddittorietà dei fatti narrati dal ricorrente e quindi per un difetto di veridicità, esprimendo, peraltro, al riguardo un convincimento di merito che non è sindacabile in questa sede (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340); dall’altro, non considera che la Corte d’Appello, pur rilevando la carente rappresentazione al riguardo, ha comunque proceduto all’apprezzamento della situazione interna del paese di provenienza, quantunque il giudizio pronunciato all’esito non coincida perciò con le aspettative del richiedente.

Dunque il motivo infrange il precetto di specificità e sollecita solo una rivisitazione di quegli esiti giudicati non soddisfacenti.

4. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

Anche in relazione a questo motivo si impone la previa tacitazione di ogni suggestione motivazionale, posto che la Corte territoriale ha delibato e motivatamente respinto la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente, sicchè non è ravvisabile riguardo ad esso alcun “omesso esame”.

E appena poi il caso di rammentare – riprendendo concetti già enunciati in precedenti analoghi (Cass., Sez. II, 1/10/2020, n. 20939; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12541; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12517) – che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente, a cui il diritto vivente riconnette il riconoscimento della protezione umanitaria, deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel nostro paese e quella a cui il medesimo verrebbe esposto in caso di rimpatrio, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

In questo scenario il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente, ma tale elemento deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, m contrasto col parametro normativo di riferimento.

Eppur vero che in questa direzione il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non è peraltro sufficiente a questo fine il solo elemento costituito dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, potendo questo assumere decisività non quale fattore esclusivo di giudizio, ma quale circostanza in grado di concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di una misura atipica; così come del pari non ha portata decisiva l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito a quel Paese ed il contenuto della domanda, onde essa costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata in linea di principio con riferimento al Paese di origine.

5. Riflettendo esattamente questo ordine di idee la Corte d’Appello ha evidenziato la lacunosità che inficia la perorazione ricorrente nell’insistere per la concessione della misura denegata in primo grado.

Ed invero il ricorrente, motiva il decidente, “non ha legami affettivi o familiari tali da integrare un motivo umanitario che ne giustifichi la permanenza in Italia, nè risulta aver reperito in Italia occupazioni lavorative che gli consentano di provvedere al proprio mantenimento”. Inoltre neppure è provato che egli “versi in una situazione di invalidità tale da richiedere la sua permanenza in Italia per ricevere le cure necessarie e adeguate che il suo paese di provenienza non gli fornirebbe”.

La trascritta motivazione soddisfa perciò i parametri interpretativi enunciati in materia da questa Corte, di guisa che le lagnanze esposte nel motivo incarnano esclusivamente la mera sollecitazione ad una revisione del giudizio di merito reso dal decidente d’appello, a cui non è però compito di questa Corte dare seguito.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ sezione civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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