Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3344 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20029-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 53 A, presso lo

studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL

GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ENNA;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ENNA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

contro

SERIT SICILIA SPA, S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso principale, rigetto ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza 12 marzo 2012 ha rigettato l’appello proposto dalla Serit Sicilia S.p.A. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna emessa in data 27 aprile 2009, confermando il giudizio del primo giudice che aveva accolto l’eccezione della ricorrente S.M. di decadenza dei termini di riscossione. La cartella di pagamento era stata notificata il 5 febbraio 2009, laddove, essendo divenuto esecutivo l’accertamento il (OMISSIS), il termine biennale di decadenza per la riscossione era maturato il 31 dicembre 2008.

2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Serit Sicilia S.p.A. per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, in relazione all’art. 2969 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente aveva eccepito nei motivi di appello l’avvenuta decadenza dalla impugnazione della S. non essendo stato osservato il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica dell’atto impugnato: la cartella esattoriale era stata notificata il 5 febbraio 2009, mentre il ricorso era stato notificato il 6 aprile 2009. Il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza della S. a proporre ricorso, dappoichè ritenuta domanda nuova non proposta in primo grado. L’assunto era errato in quanto la decadenza era rilevabile d’ufficio, concernendo una materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Conclude quindi per la cassazione della sentenza.

3. Resiste la S. con controricorso, osservando che il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione era stato osservato; comunque, essendo stato il ricorso proposto mediante notifica a mezzo posta in data 3 aprile 2009, occorreva fare riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricevimento dell’atto. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

4. L’Agenzia delle entrate, convenuta in giudizio, già costituitasi in entrambi i gradi, ha depositato controricorso con ricorso incidentale lamentando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR esaminato e dato risposta all’eccezione difensiva del difetto di legittimazione passiva.

Con il secondo motivo, l’Agenzia denunzia la violazione delle norme sul contraddittorio – art. 111 Cost., artt. 101, 102 e 107 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1997, artt. 10 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Premessa l’articolata ricostruzione delle norme regolatrici del litisconsorzio necessario nel processo tributario, la ricorrente lamenta che la CTR non abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti, atteso che sia in primo grado sia in sede di appello essa aveva ribadito che nelle controversie aventi ad oggetto la denuncia di vizi propri dell’atto imputabili al concessionario del servizio di riscossione unico legittimato passivo era quest’ultimo. Conclude per la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Serit è infondato. Come esattamente rilevato dalla difesa della controricorrente S., il ricorso in appello era tempestivo perchè, a prescindere dal rilievo che la notificazione a mezzo posta si considera fatta nella data dinspedizione, il termine di 60 giorni decorrente dal 5 febbraio 2009 scade il 6 aprile 2009 e non il 5 come sostenuto dalla ricorrente. Sul punto la motivazione della CTR, che ha ritenuto inammissibile l’eccezione perchè tardiva, deve essere corretta e a tanto può provvedere direttamente questa Corte giacchè l’interesse all’impugnazione può nascere solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione, comunque corretta, di una siffatta questione.

2. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate è infondato. quanto al primo motivo è inconferente l’assunto che la CTR non abbia esaminato e dato risposta all’eccezione sul difetto di legittimazione: l’eccezione è stata presa in considerazione avendo la sentenza impugnata ritenuto che la rilevata decadenza “deve ritenersi assorbente di ogni altro ulteriore motivo e/o eccezione”.

Relativamente al secondo motivo, pur essendo corretta la tesi che quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto e che in tali casi, non è configurarle un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08), è però decisivo ed assorbente rilievo che l’Agenzia non ha allegato quale pregiudizio o quale negativa ricaduta sulla sua posizione sia derivata dall’omessa declaratoria di inammissibilità.

3. La soccombenza della ricorrente Serit ne comporta la condanna al pagamento delle spese in favore della controricorrente S. nella misura liquidata in dispositivo. Tra le altre parti è opportuna la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna Serit a rifondere a S. le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000 per compensi e Euro 100 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge. Compensa tra le altre parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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