Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33439 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8444/2011 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliato in Roma P.zza Sallustio 9,

presso lo studio dell’Avvocato Bartolo Spallina, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/25/2010 della Commissione Tributaria

regionale del Piemonte, depositata l’8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2018 dal cons. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.T. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 7/25/2010, depositata in data 8/2/2010, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per Irpef ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2000, a fronte di dividendi da partecipazione in società di capitali, non dichiarati, stante l’omessa presentazione di dichiarazione dei redditi (e la conseguente insussistenza del credito d’imposta), è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto l’impugnazione, dichiarando la debenza delle sole sanzioni.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che non era stata provata dal contribuente (il quale, in effetti, aveva dedotto di avere provveduto alla compilazione ed all’invio in via telematica del proprio modello unico 2001, ma di non essere in grado di comprovarne la ricezione da parte dell’Ufficio) la presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente impossibilità per lo stesso di avvalersi del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 14, comma 5, TUIR, nel testo vigente all’epoca.

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla, documentata, effettuazione del versamento dell’imposta contestato; con il secondo motivo, il G. lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 3, non avendo la CTR applicato la normativa sopravvenuta, entrata in vigore con la finanziaria del 2005 (L. n. 311 del 2004), più favorevole al contribuente, secondo la quale i redditi da partecipazione societaria sono tassati nella misura del 40% del loro ammontare.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto, in ogni caso, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo la CTR accertato che il contribuente non poteva usufruire del credito d’imposta per dividendi percepiti e non dichiarati, a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Invero, il TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, comma 5, prescrive, nel testo vigente ratione temporis, in relazione al credito d’imposta per utili distribuiti da società o enti, che “La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l’ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi”.

3. Anche la seconda censura non merita accoglimento.

Il contribuente invoca l’applicazione del nuovo regime, più favorevole, di tassazione dei dividendi dettato dalla L. n. 311 del 2004, il quale tuttavia opera, in difetto di disciplina transitoria, a decorrere dal 1/1/2005 e quindi in relazione ai periodi di imposta successivi a tale data.

Con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 349, lett. d) (Finanziaria 2005) si è prevista, infatti, a decorrere dall’1 gennaio 2005 l’abrogazione dell’art. 14 TUIR, implicante appunto per i dividendi distribuiti un credito d’imposta da richiedere con la dichiarazione annuale dei redditi, e la sostituzione di un nuovo meccanismo, con una tassazione nella misura del 40% di detti redditi.

Peraltro, costituisce orientamento consolidato di questo giudice di legittimità, che qui va confermato, quello secondo il quale l’art.3 e le altre disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa e non ad opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette condizioni, non è suscettibile di disapplicazione, nè può essere di per sè oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità (Cass. 4815/2014; Cass. 696/2015; Cass. 20812/2017; Cass. 11077/2018).

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA