Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33437 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18177-2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO LUPO;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato SONIA SPALLITTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3662/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere PICARONI ELISA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata il 15 giugno 2015, ha accolto l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1433 del 2012, e nei confronti del Condominio di (OMISSIS).

1.1. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione proposta da S.A. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2978 del 2011, che gli intimava il pagamento di Euro 4.011,48, a titolo di spese condominiali e di consumo idrico, in relazione al periodo gennaio 2008/novembre 2010.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

Rilevato che la documentazione prodotta dal Condominio non conteneva il quadro incassi e spese, di cui al punto 2 della delibera condominiale in data 8 aprile 2011, il Tribunale ha ritenuto che difettasse la prova del credito azionato, ed ha condannato il Condominio alla restituzione di Euro 5.186,32 in favore di S.A..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio di (OMISSIS), sulla base di un motivo. Ha resiste con controricorso S.A.. Entrambe le pari hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva la tardività della memoria del resistente S., depositata oltre il termine fissato dall’art. 380-bis c.p.c., e l’inammissibilità della memoria depositata in data 18 ottobre 2019 dal ricorrente Condominio, per avvenuta consumazione del relativo potere con il deposito della memoria in data 11 settembre 2019.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si contesta che il Tribunale abbia ritenuto insufficiente a dimostrare il credito azionato la delibera condominiale, approvata a maggioranza in data 8 aprile 2011, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconnette efficacia probatoria al verbale di assemblea condominiale contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione e l’uso delle parti comuni.

2. La doglianza è infondata.

2.1. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con il principio ripetuta mente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l’esistenza di tale credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga (ex plurimis, Cass. 09/12/2005, n. 27292).

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha osservato che la delibera assembleare si limitava ad approvare il punto 2 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto il quadro incassi/spese che però non era stato prodotto nè a corredo del ricorso monitorio nè successivamente, mentre le ricevute di pagamento del S. non erano idonee a fornire la prova del credito azionato nel giudizio di opposizione (in tal senso, Cass. 29/03/2001, n. 4638).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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