Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33436 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 06/12/2018, dep. 27/12/2018), n.33436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14238-2013 proposto da:

ELPI SRL in persona dell’Amm.re Unico, domiciliato in ROMA VIA

RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

GIANSANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI IERARDI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA 2 in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 390/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

di ricorso e rideterminazione del valore;

udito per il ricorrente l’Avvocato IERARDI che si riporta al ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato CAMASSA che si riporta al

controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con rogito in notar T.F. del 27.9.2007 la Elpi s.r.l. acquistava dalla società Cesan s.r.l. per il corrispettivo di Euro 250.000,00 tre immobili nel Comune di (OMISSIS).

L’Agenzia delle entrate, emetteva un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta registro, ipotecaria e catastale con il quale accertava, in relazione agli immobili, un maggiore valore pari a Euro 1.016.600,00 calcolando, conseguentemente, maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria nonchè sanzioni per un totale di Euro 62.592,88.

Entrambi i contribuenti impugnavano l’avviso in due distinti giudizi.

La CTP di Roma rigettava il ricorso di Elpi s.r.l.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la contribuente.

La CTR del Lazio con la sentenza n. 25/10/2012 depositata il 29.11.2012 confermava la sentenza di primo grado sul presupposto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, e che l’Ufficio avesse correttamente operato la rettifica del valore degli immobili avvalendosi dei dati ricavati dall’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), non essendo idonea a smentire la valutazione estimativa dell’Ufficio del Territorio, la perizia di parte prodotta da parte contribuente.

Nei confronti della suddetta pronuncia Elpi s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

La contribuente preliminarmente evidenzia la formazione del giudicato esterno, formatosi nel giudizio promosso dalla condebitrice solidale Cesan s.r.l. avverso il medesimo atto di rettifica con il quale era stato attribuito agli immobili oggetto della compravendita il valore di Euro 469.759,88. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’esistenza di un giudicato esterno, formatosi nel giudizio promosso dalla condebitrice solidale Cesan s.r.l. avverso il medesimo atto di rettifica e liquidazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2. Il motivo è fondato.

La ricorrente invoca, nel presente giudizio il giudicato favorevole alla coobbligata in solido Cesan s.r.l, che aveva autonomamente impugnato l’avviso di rettifica, producendo la sentenza della CTR del Lazio n. 75/37/13, depositata il 22.3.2013 con attestazione di passaggio in giudicato.

Osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria, dell’art. 1306 c.c., comma 2, che – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore.

Ai sensi dell’art. 1306 c.c., “la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes.

Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati.

In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).

La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (Cass. 7255/1994 che ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all’Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l’avviso di liquidazione, “vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione”, Cass, 22885/2005; Cass. 14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).

Il collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo.

Nella specie la contribuente ha invocato correttamente, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore nel giudizio sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione e nel quale, evidentemente, non si è ancora formato alcun giudicato nei suoi confronti.

2.a. Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes.

Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, del giudicato potrà giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso.

3. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento degli altri motivi e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., deve essere parzialmente accolto l’originario ricorso introduttivo e il valore degli immobili rideterminato in Euro 469.759,58.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di estensione del giudicato.

Anche le spese del presente giudizio di legittimità devono essere compensate in considerazione del fatto che il giudicato si è formato nella pendenza del presente giudizio.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo determinando il valore degli immobili in Euro 469.759,58.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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