Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33436 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis c.p.c., comma 1)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 29118/’15) proposto da:

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) e C.V. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Salvatore Bonarrigo e domiciliati “ex lege”

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma,

piazza Cavour;

– ricorrenti –

contro

D.M. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 622/2015,

depositata il 10 aprile 2015 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza n. 310 del 2008, il Tribunale di Catania – sez. dist. di Giarre, pronunciando sulle domande di risoluzione del contratto preliminare del 9 marzo 2004 – avente ad oggetto un edificio di vecchia costruzione sito in (OMISSIS) – e di condanna al pagamento del doppio della caparra proposte da G.M. e C.V. nei confronti di D.M., le respingeva e, in accoglimento di quella riconvenzionale formulata dal predetto convenuto, dichiarava risolto il suddetto contratto per inadempimento degli attori e riconosceva il diritto del medesimo a trattenere la caparra.

Decidendo sull’appello formulato dal G.M. e dalla C.V. e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 622/2015 (depositata il 10 aprile 2015), rigettava il gravame e confermava, per l’effetto, l’impugnata sentenza, condannando gli appellanti anche alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte etnea rilevava che l’obbligo di stipulare il contratto definitivo non era subordinato alla concessione di un mutuo e che il bene promesso in vendita era validamente commerciabile, con la conseguenza che gli appellanti erano da ritenersi inadempienti per rifiuto ingiustificato di concludere il contratto definitivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, G.M. e C.V..

L’intimato D.M. non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione della L. n. 47 del 1985, dovendosi, nella fattispecie, diversamente da quanto statuito dal giudice di appello, ritenere, a loro avviso, che il bene oggetto del contratto preliminare di compravendita fosse incommerciabile con la conseguente nullità del contratto stesso.

1.2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 1460 c.c., asserendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva sostenuto che le loro doglianze, basate sul raffronto tra l’atto di provenienza ed il preliminare di compravendita, avrebbero potuto ben essere chiarite in sede notarile, ove, tuttavia, essi, quali promissari acquirenti, avevano rifiutato di recarsi.

2. Rileva il collegio che il primo motivo è destituito di fondamento. Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la Corte territoriale ha compiutamente e motivatamente accertato – anche sulla base dei conferiti esiti della disposta c.t.u. – che il bene promesso in vendita dal D. agli attuali ricorrenti era del tutto coincidente con quello descritto nell’atto di provenienza del suddetto promittente venditore, che, peraltro, aveva la stessa identificazione catastale. In particolare, la Corte di appello – proprio in base agli espletati accertamenti tecnici – ha appurato che il vano con terrazzino (del quale era stata dedotta l’abusività) non costituiva affatto un ampliamento dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita oggetto e, quindi, era in esso escluso, con la conseguente commerciabilità dell’immobile effettivamente promesso in vendita.

Va, peraltro, osservato in via generale come, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 21942/2017 e Cass. n. 6685/2019) la sanzione di nullità per violazione della L. n. 47 del 1985, non trova applicazione con riferimento ai contratti con effetti obbligatori (come il preliminare di compravendita), ma solo a quelli con effetti traslativi.

3. Il secondo motivo – con il quale i ricorrenti hanno, in effetti, censurato la motivazione del giudice di appello sul loro affermato inadempimento – è altrettanto privo di fondamento, poichè Corte territoriale (come già posto in risalto) ha univocamente e motivatamente accertato (perciò insindacabilmente in questa sede di legittimità) che l’immobile venduto in precedenza al D. corrispondeva esattamente a quello poi promesso in vendita ai ricorrenti, ragion per cui il rifiuto dei promissari acquirenti a stipulare il contratto definitivo non poteva ritenersi giustificato.

4. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese essendo il D. rimasto intimato.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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