Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33435 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13543/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Il Sig. D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Sezione staccata di Latina, Sez. 39, n. 445/39/11,

depositata il 18 aprile 2011 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2018

dal Co: Fracanzani Marcello M.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo il rinnovo

della notifica e, in subordine, l’accoglimento dei motivi n. 1 e 2

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A conclusione di attività di verifica veniva accertato il maggior reddito del sig. D.A. per la sua partecipazione al 90% della Autotrasporti D.A. & C. s.a.s. di (OMISSIS), cui il contribuente reagiva con ricorso alla CTP di Latina, sfociato nella sentenza di accoglimento n. 783/03/2005, avversata dall’Ufficio con appello non apprezzato dalla CTR con la sentenza qui gravata, ove motiva per relationem, affermando di aver pronunciato lo stesso giorno analoga sentenza di rigetto dell’appello dell’Ufficio relativo al contenzioso inerente l’omonima società e per il medesimo accertamento. Solo sulla rilevata consequenzialità delle fattispecie veniva quindi motivato il rigetto del gravame.

Spicca ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi di ricorso.

E’ rimasto intimato il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

0. Viene verificata, in via preliminare di rito, la ritualità della notifica del ricorso per cassazione, pervenuta al domicilio eletto presso il difensore costituito e ivi rifiutata, come da relata in atti, equivalendo a notifica il rifiuto del difensore a ricevere l’atto (cfr. Cass. S.U. n. 9325/2002; Cass. n. 10476/2006; Cass. n. 9779/2018; Cass. n. 28907/2018). Si può dunque esaminare il merito del ricorso.

1. Con il primo motivo di lamenta violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel concreto affermando che non potesse esser fatta valere la forza del giudicato della sentenza precedente, resa nei confronti della società, perchè pronunciata lo stesso giorno, non passata in giudicato, anzi prontamente evocata avanti al giudice di legittimità.

2. Con il secondo motivo si afferma nullità per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando l’assenza di motivazione della sentenza gravata e citando i precedenti di questa Corte sui limiti del rinvio per relationem a sentenze pronunciate lo stesso giorno, nonchè sull’assenza di adesione quantomeno implicita alle tesi di una delle parti.

Prima dell’esame dei motivi, in via pregiudiziale di rito, dev’essere rilevata la violazione del contraddittorio per mancata costituzione del litisconsorzio necessario che nelle società di persone lega soci e società in presenza di accertamento tributario dell’una e, a cascata, degli altri.

Ed infatti come già statuito tempo fa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Sul punto ancora recentemente questa Corte ha confermato il proprio orientamento, precisando – quanto specificamente alle vicende processuali dei giudizi di merito come in quello di legittimità che possono comunque sia pur in extremis escludere il contrasto di giudicati – che (Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017) nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In conclusione, dev’essere dichiarata la nullità del giudizio, con rinvio al primo giudice. Il carattere pregiudiziale ed assorbente del rilievo preclude l’esame dei motivi.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Latina in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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