Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33434 del 18/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26223-2015 proposto da:

AGRICOLA CAVANELLA DI D.M. & C SAS in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

GEN. GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FULVIA BACCOS;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALVISE CAPPELLARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1604/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere ORICCHIO Antonio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Agricola Cavanella, con atto affidato a due ordini motivi e resistito con controricorso di G.M., ricorre avverso la sentenza n. 195/15 della Corte di Appello di Venezia.

Con tale decisione venivano rigettati gli appelli interposti, in via principale, dalla odierna parte ricorrente ed, in via incidentale, dalla odierna parte controricorrente avverso la sentenza n. 51/2011 del Tribunale di Venezia.

Quest’ultima – all’esito di giudizio introdotto dalla G. – accoglieva la domanda della stessa parte attrice volta a sentirsi dichiarare proprietaria degli immobili in atti individuati, acquistati con scrittura privata del 22/5/1978 intervenuta con l’originario proprietario.

Hanno depositato memoria entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di “violazione dell’art. 2644 c.c., comma 2, con riferimento all’art. 2295 c.c., n. 6” e per “violazione correlata, per quanto di ragione, all’art. 2697 c.c.”.

Parte ricorrente lamenta l’erroneità della decisione gravata della Corte di Appello in ordine al capo di gravame con cui si deduceva l’errore del Tribunale di prima istanza nell’aver ritenuto che “la C. non aveva mai acquistato la proprietà del fabbricato controverso”.

In realtà il medesimo fabbricato di via (OMISSIS) per cui è causa era, secondo le contrapposte prospettazioni delle parti, oggetto – rispettivamente- dell’atto di acquisto intervenuto in favore della G. da parte del dante causa S. ovvero ricompreso nel compendio aziendale acquisito dalla C. in quanto oggetto di conferimento in società da parte degli eredi S. all’atto della costituzione della società in accomandita semplice del 30/6/1988.

La controversia – quindi – si risolveva, in punto di fatto e di interpretazione, nella concreta individuazione della collocazione del suddetto fabbricato quale oggetto del negozio in favore della Guitto ovvero del conferimento del compendio in favore della società.

Orbene tale individuazione costituisce strettamente attività di interpretazione degli atti e dei titoli e, quindi, come tale non è sindacabile in sede di legittimità, ferma – peraltro – la correttezza di quanto svolto dai Giudici del merito deputati al precipuo accertamento interpretativo.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., con riferimento all’art. 948 c.c.”.

Viene col motivo riproposta, in sostanza e sia pur sotto altri profilo, la medesima questione sollevata ovvero la ricomprensione del fabbricato controverso nell’atto in favore della G. ovvero in quello di conferimento alla suddetta s.a.s..

Nel motivo si fa riferimento alla questione della natura di vendita non a corpo, ma a misura della compravendita in favore della G..

E tanto al fine di sostenere la ricorrenza di un elemento del tutto originale qualificato come “coelemento di identificazione”, sempre al fine della pretesa ricostruzione dell’ambito dell’oggetto della scrittura privata di cessione in favore della G..

Al di là della circostanza che quest’ultima risultava aver acquistato il podere, di cui era parte il fabbricato controverso, “compendio”, non può che ribadirsi il carattere del tutto meritale della svolta censura qui in esame.

Il motivo non può, quindi, che essere ritenuto inammissibile.

3. – Con il terzo motivo parUe ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il lamentato fatto che viene prospettato come omesso in motivazione sarebbe costituito dalla descrizione del fabbricato di via (OMISSIS) nei termini di cui alla perizia del geom. B..

Senonchè la sentenza per cui è ricorso non si esime affatto dall’esame della detta perizia di parte ed, anzi, dà conto specificamente (v. p. 16 della decisione stessa) del perchè “l’osservazione non viene qui condivisa”.

Il motivo, quindi, persegue – per di più attraverso l’impropria utilizzazione della pretesa omissione – il fine non ammissibile innanzi a questa Corte di una nuova valutazione in fatto.

Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile.

4. – Alla affermata inammissibilità dei motivi non può che conseguire la declaratoria di inammissibilità, nel suo complesso, del proposto ricorso.

5. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo.

6. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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