Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33433 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26597-2015 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo
studio dell’avvocato ANNALISA CIAFFI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ONOFRIO CIAFFI;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS),
CONDOMINIO (OMISSIS), IPOST-ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7271/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2019 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Condominio di (OMISSIS), con atto affidato a due ordini di motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 7271/14 della Corte di Appello di Roma.
Il ricorso non è resistito dalle parti intimate di cui in epigrafe.
Con la succitata gravata sentenza la Corte territoriale, “in parziale riforma della sentenza impugnata (Trib. Roma, n. 4623/00), per il resto confermata”, annullava la decisione di primo grado limitatamente alla parte in cui era stato dichiarato che ” la striscia di terreno larga m. 6,00 con accesso da (OMISSIS) è di pertinenza ed appartiene” all’omonimo condominio, dichiarando che – viceversa- la detta medesima striscia apparteneva al Condominio di (OMISSIS).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Secondo la prospettazione di cui la motivo qui in esame non vi sarebbe stata la sanatoria del difetto -rilevato innanzi al Tribunale- di autorizzazione all’amministratore del Condominio di (OMISSIS) al fine di esperire azione di rivendicazione. Tanto per mancanza del quorum della delibera autorizzativa e per tardività della stessa rispetto a fase giudizio.
Il motivo evita del tutto di confrontarsi con il consolidato orientamento ed il principio per cui “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c., comma 3 (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.” (Cass. S.U. 7 marzo 2005, n. 4806).
Pertanto non offrendo elementi per mutare l’esposto orientamento, conformemente al quale sì è pronunziato il Giudice del merito, il motivo non può che essere ritenuto inammissibile.
2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Secondo parte ricorrente pronuncia della Corte di Appello avrebbe statuito oltre quanto richiesto con la domanda dell’avverso Condominio.
Senonchè l’odierna parte ricorrente non ottempera all’onere, ad essa incombente, di autosufficienza non trascrivendo, nè individuando le parti degli atti dalle quali emergerebbe la proposizione di altra domanda rispetto a quella accolta in giudizio.
La circostanza, per di più, è particolarmente rilevante in quanto risulta che il giudizio abbia comunque interessato anche altro Condominio di (OMISSIS) (ma scale F-G-H), nonchè altre parti ancora.
In ogni caso la rivendicazione della controversa striscia di terreno ben poteva essere svolta anche nella qualità di comproprietario della stessa e comunque il motivo si appalesa privo della dovuta specificità.
Lo stesso, quindi, non è ammissibile.
3. – Deve, dunque, essere dichiarata l’inammissibilità, nel suo complesso, del proposto ricorso.
4. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019