Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33432 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26870-2015 proposto da:

S.M.L., S.M., M.A.,

S.G., S.D., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONELLO BRUNO;

– ricorrenti –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MILLEVOI

681, presso lo studio dell’avvocato ESTER PAESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO CARRIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. ed altri hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 314/15 della Corte di Appello di Lecce con atto fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso dell’intimato F.S..

La sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte rigettava l’appello interposto dalle medesime odierne parti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale di Brindisi in data 20/2/2012.

Con tale sentenza il Tribunale di prima istanza rigettava la domanda proposta dagli odierni ricorrenti volta ad ottenere sentenza dichiarativa della loro proprietà, acquistata per intervenuta usucapione, di un locale – di cui in atti – ubicato in (OMISSIS) con contestuale declaratoria di inefficacia di precedente contratto di compravendita del medesimo immobile intervenuta il 13/12/1988.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158, 1165, 2730 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il motivo svolge errato riferimento al parametro normativo processuale (indicato col n. 4), nel mentre lo stesso va correttamente inteso come eventuale violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ciò posto e precisato, deve rilevarsi che l’essenza della doglianza svolta attiene, nella sostanza, a questione di valutazione dell’esito dell’interrogatorio formale reso all’udienza del 16.6.2003 e di deduzione della “confessione della proprietà piena” in capo a S.V..

Il motivo non è ammissibile.

“L’interpretazione del giudice del merito, in ordine alle dichiarazioni rese da una delle parti, al fine di stabilire se esse costituiscano confessione, a norma dell’art. 2730 c.c., non è soggetta a Sindacato di legittimità, quando la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.” (Cass. 13 febbraio 1981, n. 887).

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., degli artt. 115,116 e 184c.p.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”.

Inteso correttamente il motivo come proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deve osservarsi quanto segue.

La questione sollevata, in punto, dal ricorso e qui in esame attiene squisitamente ad un profilo relativo alla valutazione di elementi istruttori come tale inerente aspetti valutativi che sia appartengono alla competenza precipua del Giudice del merito e, come tali, non sono più riesaminabili in sede di giudizio di legittimità.

D’altra parte deve, al riguardo, ribadirsi il principio per cui “in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto”, giacchè “il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre – come nella fattispecie- l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3. – Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il motivo non è ammissibile.

Nell’esposizione dello stesso manca del tutto la prescritta puntuale prospettazione dei vizi ipotizzati nella rubrica.

Nel motivo stesso viene addotta, in effetti, la mera prospettazione in fatto attraverso un riepilogo relativo all’esame delle risultanze della licenza edilizia del 1996 e delle deposizioni dei testi D.N., N. ed altro, aspetti tutti di puro fatto e relativi alla valutazione nel merito della fattispecie.

4. – Il ricorso deve -dunque- essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.

5. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

6. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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