Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33431 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 27/12/2018), n.33431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17366/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

ESSEDIL SRL (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fedele Dolce, con

domicilio eletto in Roma, viale Parioli n.79/H presso lo studio

dell’Avv. Pio Corti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 69/19/10 depositata il 7.5.2010.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2018

dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo;

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale (in seguito, CTR), veniva annullato l’avviso di accertamento impugnato emesso nei confronti della ESSEDIL SRL (in seguito, la contribuente) ai fini IVA, IRPEF e IRAP per l’anno di imposta 2003, in riforma della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 81/01/2008 (in seguito, CTP);

– la CTR così annullava la ripresa a tassazione operata di maggiori redditi non dichiarati dalla contribuente, operante nel settore edile e nella compravendita di immobili propri, derivati dalla vendita di alcuni appartamenti, anche sulla base di valori inferiori al normale valore di mercato, riportati nel bollettino dell’osservatorio immobiliare, oltre che di altri indizi, con la conseguente dichiarazione infedele, anche ai fini IVA e IRAP;

– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia affidato a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso;

Considerato che:

– Con il primo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 6, D.P.R. n. 600 del 1972, art. 33, comma 1, oltre che dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTR ritenuto che la ripresa a tassazione non fosse provata perchè i dati contenuti nel processo verbale di constatazione (in seguito, p.v.c.) e richiamati nella motivazione dell’avviso non sarebbero stati supportati dai documenti pertinenti, pur in assenza di specifica contestazione della contribuente;

– Il motivo è fondato, sotto il profilo della lamentata violazione di legge. La contribuente ha infatti sì contestato il valore probatorio degli elementi indiziari dell’Ufficio, raccolti nel processo verbale di constatazione in sede di appello, riprodotto ai fini dell’autosufficienza del motivo, ma non la loro veridicità. La genericità della contestazione emerge dal fatto che l’appello non è diretto a censurare i fatti oggetto del p.v.c. mediante controdeduzioni sorrette da prove non esaminate dai verbalizzanti, e confliggenti con l’accertamento descritto nel p.v.c., documento munito di fede privilegiata (Cass. 3 luglio 2014 n.15191). Nè questo può essere disatteso in assenza di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che i documenti su cui si basa sono stati esaminati dall’agente verificatore (Cass. 24 novembre 2017 n. 28060); nel caso di specie, la contribuente non allega alcuno specifico elemento di prova in senso contrario a tali elementi indiziari;

– Conseguentemente, la CTR avrebbe dovuto tener conto dell’accertamento dei fatti ivi contenuti e non analiticamente contestati e, dunque, oltre ai dati O.M.I., ancheulteriori elementi di prova a riscontro. La Corte rammenta infatti che “In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.” (Cass. 12 aprile 2017 n. 9474);

– Servono dunque ulteriori elementi indiziari per corroborare l’eventuale discrepanza, ed essi consistono nel caso di specie, oltre che nei mutui contratti dagli acquirenti alla cui somma mutuata devono essere sommati gli acconti corrisposti accertati nel p.v.c., anche nella anti-economicità dell’operazione economica sottesa alle compravendite oggetto della ripresa, che non remunererebbe adeguatamente il capitale investito; si tratta di accertamenti condotti dai verbalizzanti sulla base di documenti non versati negli atti del processo, ma non analiticamente contestati nella loro realtà;

– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con cui si lamenta l’omessa e insufficiente motivazione, anche come omesso esame di documenti decisivi, in particolare le pagg. 2-6 del p.v.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– In accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per le spese.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA