Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33430 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 27/12/2018), n.33430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20583/2011 R.G. proposto da:

INIZIATIVE GESTIONALI s.n.c., V.G., D.B. tutti

rappresentati e difesi giusta delega in atti dagli avv.Ti Andrea

Radice del Foro di Trento e Salvatore De Francesco del Foro di Roma

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

G. Palombini n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE – SUDTIROL s.p.a.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di

Trento n. 18/02/10 depositata il 04/06/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

9/5/2018 dal consigliere Roberto Succio;

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dei ricorrenti confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure gli stessi propongono ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, mentre il riscossore non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità;

– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in subordine in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR omesso di pronunciarsi e in subordine non aver motivato in ordine alla mancata notifica dell’avviso di accertamento diretto alla società presso la sede legale della stessa;

– con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non essersi la CTR pronunciata in ordine all’eccezione relativa al mancato perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento loro diretti ex art. 140 c.p.c.; in subordine si denuncia anche violazione dell’art. 360 c. 1 n. 5 sulla medesima questione;

– con il terzo e il quarto motivo di ricorso sì ripropone la violazione dell’art. 140 c.p.c. ut supra formulata, unitamente al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo è infondato;

– per notifica a mani proprie nei confronti di una persona giuridica deve infatti intendersi solo quella effettuata a mani del legale rappresentante (Cass. 11175/04, 4785/07); egli pertanto, in quanto legale rappresentante, è legittimamente destinatario degli atti diretti, quale notificatario, alla società rappresentata, senza che sia necessario previo tentativo di notifica degli stessi presso la sede della società;

– in tal senso questa Corte ha anche precisato come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10434 del 12/05/2011) in tema di accertamento tributario, la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c) – secondo cui “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” – va riferita ad ogni ipotesi in cui l’atto pervenga comunque nelle mani del destinatario; (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notifica di una cartella di pagamento effettuata non presso la sede della società contribuente, ma, ex art. 140 c.p.c., presso la residenza di un amministratore non più in carica, essendo stato, però, ritirato l’atto in comune dall’amministratore effettivo);

– la Corte poi, per le ragioni che si diranno, ritiene opportuno affrontare congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo poichè essi costituiscono nel loro insieme frammentazione di una medesima censura;

– ritiene la Corte, confermando sul punto il proprio già espresso orientamento (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6788 del 15/03/2017 (Rv. 643482 – 01) che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi vada eseguita ai sensi dell’ art. 140 c.c. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale;

– nel caso di specie, poichè risulta dalla sentenza impugnata che i ricorrenti erano assolutamente reperibili all’indirizzo noto al notificante, ma semplicemente erano presso tal indirizzo temporaneamente assenti, sia pur in più di una circostanza, era quindi corretta la procedura di notifica con l’art. 140 c.p.c., la quale, congiuntamente applicata con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, prevede sia il deposito presso la casa comunale, sia l’affissione all’albo, adempimenti tutti connessi e necessari non solo per l’invio della raccomandata informativa al destinatario con la quale egli viene avvertito della presenza presso il Comune dell’atto a lui diretto da ritirare, ma anche per il decorso dei termini relativi all’impugnazione dello stesso;

– si evince dalla sentenza impugnata che la sentenza penale del Tribunale di Trento ha accertato, in sede di azione civile per querela di falso, con pronuncia non più suscettibile di impugnazione, che la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. non si è integralmente perfezionata in quanto il messo comunale addetto alla notifica ha meramente “lasciato in deposito” presso il centralino gli avvisi di accertamento, avvisi che non sono stati quindi oggetto della prescritta protocollazione da parte dell’amministrazione comunale; ne derivano due conseguenze:

– la prima consiste nel fatto che in quanto mai acquisiti formalmente come per legge dal Comune tali avvisi di accertamento non potevano essere messi a disposizione dei notificatari; la seconda consiste nel mancato invio, per notiziare i destinatari del tentativo di notifica e per invitarli a ritirare gli atti, della raccomandata informativa non potendo il Comune avvertire i destinatari della presenza a sue mani di atti che non siano stati formalmente quindi regolarmente acquisiti;

– questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27479 del 30/12/2016 che la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito; (conformi sul punto Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14475 del 29/09/2003; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13317 del 07/06/2006);

– la procedura di notifica quindi non si è compiutamente realizzata, e la CTR ha commesso errore di diritto nel ritenere (valutazione che le spettava anche in forza della sentenza del Tribunale penale, che ha rimesso proprio alla CTR, correttamente, la valutazione in diritto in ordine alla necessità dell’invio della raccomandata informativa) che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, non prevedesse l’affissione all’albo presso la casa comunale; questa Corte ritiene sul punto che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018) nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte cost. 22 novembre 2012,n. 258, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso – per l’appunto – l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’ atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione;

– ne deriva che il difetto o il mancato perfezionamento di tutte le fasi e gli atti della notifica la rende invalida e improduttiva di effetto;

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il quarto, dichiara assorbito il terzo e il secondo motivo e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente, conseguentemente annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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