Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33430 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27148-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO n. 38,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.

134, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO ARPESELLA;

– controricorrente –

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSSERIA n.

5, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LOBINA PAUDICE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABINA AMBROGETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1410/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. PEPE ALESSANDRO, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per parte ricorrente l’Avvocato ALESSANDRO TUCCI, in

sostituzione dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, il quale ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

udito per parte controricorrente l’Avvocato CLAUDIO SADURNY, il quale

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30.7.2004 M.V. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, la propria moglie S.R., esponendo di essere erede testamentario della madre Sp.Ri. la quale, insieme alla propria madre (nonna dell’attore) aveva ceduto in vita alla convenuta, mediante atto di compravendita del (OMISSIS) dissimulante in realtà una donazione, alcuni beni immobili. L’attore invocava la declaratoria della nullità della predetta disposizione e l’accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul bene che ne aveva costituito l’oggetto. In subordine, chiedeva accertarsi il suo diritto di comproprietà sulla casa coniugale, in ragione del 50% o comunque di un quarto pro indiviso, sul presupposto che tale bene fosse stato acquistato dalla S., quanto alla metà indivisa, giusta atto dell’11.11.1982 in costanza di matrimonio. Chiedeva infine la condanna della convenuta al pagamento delle somme versate da esso attore per l’edificazione della predetta casa familiare.

Si costituiva la convenuta resistendo alla domanda ed affermando di aver effettivamente acquistato i beni cedutile dalla madre del M., avendo provveduto al saldo del relativo prezzo di vendita convenuto con le venditrici. In via preliminare, eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di A.G., parte del contratto dell'(OMISSIS) oggetto di causa.

All’esito dell’integrazione del contraddittorio ( A. si costituiva, contestando a sua volta la domanda attorea e chiedendo la propria estromissione dal giudizio.

Con la sentenza n. 30/2012 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di simulazione proposta dal M. in relazione all’atto dell'(OMISSIS), ritenendo che essa fosse stata proposta tardivamente, rigettava le restanti domande dell’attore e lo condannava alle spese del grado.

Interponeva appello il M. e si costituivano in seconde cure le due appellate, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Con la decisione oggi impugnata, n. 1410/2014, la Corte di Appello di Genova rigettava l’impugnazione confermando la sentenza appellata e condannando il M. alle spese del grado. La Corte ligure riteneva in particolare che il Tribunale avesse correttamente ritenuto preclusa all’attore la prova della simulazione con ogni mezzo, poichè esso aveva agito come erede testamentario della defunta madre, e non come erede necessario, e non aveva proposto, neanche in via subordinata, domanda di riduzione della donazione per il reintegro della propria quota di legittima, nè aveva comunque posto a fondamento della sua domanda la lesione della quota a lui riservata per legge.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.V. affidandosi ad un unico motivo. Resistono con separati controricorsi S.R. e A.G..

La parte ricorrente e la controricorrente S.R. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1414,1417,1418 e 1421 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto consentire la prova della simulazione con ogni mezzo, essendo l’attore terzo, e non parte, rispetto al contratto.

La censura è infondata.

Dall’esame delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, riportate a pag. 5 del ricorso, e dalla lettura dell’atto di citazione allegato al fascicolo del presente giudizio di legittimità emerge che il M. aveva agito, in prime cure, invocando l’accertamento della nullità della compravendita asseritamente dissimulante donazione eseguita dalla di lui madre nel 1974 a favore della moglie e facendo valere soltanto la sua qualità di “erede testamentario” della propria madre.

Questa Corte ha affermato che “L’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo -con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni-quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benchè successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poichè il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018, Rv.649176).

Analogamente, sì è ritenuto che vada riconosciuta la posizione di terzo al legittimario totalmente pretermesso che impugni un atto di disposizione compiuto dal de cuius in vita sul presupposto che esso abbia comportato una lesione del suo diritto alla quota di legittima (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018, Rv.650027).

Ed infine, si è affermato che “Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019, Rv. 653810).

In funzione dei principi sopra richiamati, che il collegio condivide ed ai quali si intende dare continuità, l’erede che intenda contestare un atto di disposizione posto in essere in vita dal de cuius può liberamente scegliere di proporre soltanto la domanda di simulazione o anche quella di riduzione. Ove scelga di agire anche per la riduzione, o comunque alleghi l’avvenuta lesione della sua quota legittima per effetto della disposizione della quale chiede la riduzione, egli fa valere la sua posizione di erede necessario e quindi afferma un diritto suo proprio: la sua posizione rispetto al contratto del quale invoca l’accertamento della natura simulata è dunque quella di terzo, e di conseguenza ad essa non si applica la limitazione della prova della simulazione prevista per la parte del contratto simulato. Quando invece il legittimario sceglie di agire soltanto come erede della sua dante causa, e non anche come titolare del diritto alla quota di riserva prevista dalla legge, egli fa valere un diritto appartenente alla propria dante causa e quindi riveste, rispetto al negozio contestato, la qualità di parte; di conseguenza, in tale ipotesi egli soggiace alle preclusioni circa la prova della simulazione previste dall’art. 1417 c.c..

Nel caso di specie il M. non ha proposto domanda di riduzione, nè ha dedotto – nell’ambito della causa petendi – una lesione della quota di legittima a lui per legge riservata, essendosi limitato ad agire come erede testamentario della defunta: di conseguenza, la prova della simulazione è soggetta alle limitazioni di cui al già richiamato art. 1417 c.c..

Da quanto precede discende il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente S.R. delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente A.G. delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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