Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3343 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26437-2018 proposto da:

D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIANCA MARIA SAVONA;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 517/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 517 del 2018, in riforma della sentenza impugnata rigettava le domande spiegate da D.B.G. nei confronti di T.A. in relazione all’asserito mancato pagamento della residua somma di Euro 7.069,29 pretesa a titolo di TFR.

La Corte rigettava le domande in quanto il D.B. aveva apposto la propria firma per quietanza in calce alla busta paga del febbraio 2012 in cui era indicata la somma netta di Euro 7.627,37 dovuta a titolo di TFR. Secondo la Corte essendo incontroversa la misura del credito, oggetto del contendere era esclusivamente l’effettivo pagamento di quanto dovuto, sicchè era onere del D.B. dimostrare il mancato parziale pagamento del TFR come affermato dalla Cassazione n. 24.186 del 2008; la Corte rilevava inoltre la genericità della deposizione testimoniale resa da M.F.P.; mentre riteneva rilevante l’affermazione del teste B.G. secondo cui fu lo stesso D.B. ad avergli riferito di aver percepito integralmente il TFR.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione d.B.G. con un motivo; T.A. è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del Giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- con l’unico motivo il ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa dei punti decisivi della controversia per non avere la Corte d’appello tenuto conto che, nonostante la sottoscrizione della busta paga, il ricorrente D.B. avesse disconosciuto di aver ricevuto la somma ivi indicata ed avesse dato prova decisiva attraverso altri testimoni della mancata corresponsione della somma indicata;

2.- il motivo di ricorso è inammissibile in quanto implica un riesame del merito e si risolve in un diverso apprezzamento dei fatti già valutati; va infatti rilevato che non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento e dell’interpretazione di tali risultanze quale prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione.

3.- Inoltre lo stesso motivo di ricorso proposto si limita a denunciare l’omessa contraddittoria o insufficiente motivazione su punti e non appare perciò conforme alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti; e che, secondo la conforme giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

4.- Va ancora rilevato che costituisce ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

5.- In forza delle ragioni esposte il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese essendo la controparte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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