Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3343 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20190/2018 proposto da:

L.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bianchi Maria Grazia, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Milano;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il

03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Loredana Tulino, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento e si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino ucraino destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di regione.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, il GdP rileva l’inaccoglibilità dell’eccezione della difesa relativa alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 per mancata traduzione del decreto impugnato nella lingua madre ucraina del ricorrente, o in lingua da lui conosciuta, in quanto la presentazione del ricorso sana le eventuali irregolarità contestate perchè l’atto ha raggiunto il proprio scopo, che è quello di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa; inoltre, l’obbligo dell’Autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero (che non deve necessariamente coincidere con la lingua madre) è derogabile, sempre che l’Autorità procedente attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e imponga la traduzione nella lingua “veicolare” di cui al D.Lgs. n. 289 cit., art. 13, comma 7 e nella specie, tale impossibilità era determinata dall’assenza di un interprete di lingua ucraina immediatamente reperibile, inoltre, il GdP evidenzia come dal “foglio notizie” emergesse la dichiarazione dell’odierno ricorrente di preferire la lingua inglese per la traduzione degli atti amministrativi.

In secondo luogo, il Gdp rileva l’infondatezza dell’eccezione relativa al termine per la partenza volontaria di cui alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2 che non era ancora decorso al momento dell’espulsione, in quanto non era stato possibile concedere tale termine all’interessato per la partenza volontaria, poichè lo stesso aveva dichiarato di non voler far rientro nel proprio Paese, nè aveva garantito risorse finanziarie provenienti da fonti lecite o di avere una qualche attività lavorativa che gli assicurasse i mezzi di sussistenza.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione L.A. sulla base di tre motivi, mentre, la Prefettura di Milano non risulta costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 13, comma 7 e norme correlate del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto, la normativa richiamata impone all’Amministrazione di comunicare all’interessato ogni atto concernente il procedimento di espulsione unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo in caso di impossibilita preventivamente giustificata, in una delle lingue veicolari, risultando altrimenti leso il diritto di difesa. La citata impossibilità di traduzione e il conseguente utilizzo della lingua veicolare può ritenersi integrata tutte le volte in cui venga affermata dall’amministrazione e ritenuta plausibile dal giudice l’indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall’espellendo e venga attestata l’irreperibilità nell’immediato di un traduttore. Nel caso di specie, non risulterebbe legittima la mancata traduzione per asserita impossibilita di reperire in tempo utile un qualificato traduttore, ove si consideri, in primis che la lingua ucraina costituisce senza dubbio un idioma comune nell’ambito dei flussi d’ingresso, ed in secundis che la fattispecie de qua rientra tra le ipotesi di espulsione “standard”.

Ad avviso del ricorrente, non può condividersi l’assunto del Giudice di Pace secondo cui la violazione in parola non potrebbe accogliersi in quanto la presentazione del ricorso avrebbe sanato le eventuali irregolarità dell’atto stesso per raggiungimento dello scopo, posto che l’unico modo per far valere l’invalidità de qua è proprio il ricorso al GdP. Al contrario, la mancata traduzione, nonchè l’assenza della prova dell’effettuata formale scelta di una delle lingue veicolari da parte dello straniero (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6), comporta un’ingiustificata diminuzione del diritto di difesa dell’espellendo.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame su un punto decisivo della controversia e motivazione insufficiente sulla circostanza che lo straniero non avesse reso la dichiarazione di presenza all’autorità competente nel termine prescritto, laddove dal passaporto, documento che il difensore si era riservato di produrre in originale, se il giudice di pace lo avesse ritenuto necessario, risultava l’ingresso dalla frontiera Shengen (in Polonia) il 21.12.2017 mentre, il decreto di espulsione era stato emesso il 23.12.2017 senza il rispetto del termine degli 8 giorni di cui alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2.

Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13,comma 2, lett. b e c e norme correlate, in quanto, erroneamente, il Giudice di Pace aveva ritenuto che il ricorrente avesse violato le norme di cui alla rubrica, e ciò, in quanto, risulta documentalmente che il ricorrente era entrato dalla Polonia in data 21.12.2017 e il giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare che non era trascorso il termine di 8 giorni, e che il ricorrente straniero si trovava nel territorio dello Stato da soli due giorni e, pertanto, doveva annullare il decreto di espulsione, mentre, in riferimento alla pericolosità sociale il giudice di Pace aveva posto a fondamento della sua decisione una denuncia per tentato furto in supermercato, senza che il relativo processo fosse giunto a termine.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte” In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata; tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d’invalidità e non d’inesistenza dell’atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile” (Cass. n. 22607/15, 18749/15, 14733/15, 13323/18).

Nel caso di specie, per quanto risulta dalla sentenza impugnata si verteva in un caso di mera indisponibilità di un traduttore (circostanza esposta con mera clausola di stile) in una lingua non rara, mentre, atteso il contenuto standard del decreto di espulsione, che non richiedeva nessuna traduzione “personalizzata”, era onere dell’ufficio attivarsi per una previa traduzione del decreto espulsivo nella lingua ucraina non infrequente nella gestione dei flussi migratori provenienti da quel paese.

Tale nullità non può dirsi esclusa, invocandosi il raggiungimento dello scopo come attestato – secondo il provvedimento impugnato -dalla tempestiva opposizione, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il predetto principio di sanatoria, propria del diritto processuale civile (Cass. Sez. 6-1 n. 16962/2011) ed in considerazione del fatto che la nullità del provvedimento per mancata traduzione pub essere fatta valere soltanto mediante ricorso in opposizione, trattandosi di una tipologia d’invalidità (…) dell’atto amministrativo (Cass. Sez. 1 n. 17908/2010).

In accoglimento del primo motivo, assorbiti secondo e terzo, va accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., annullato il decreto di espulsione impugnato.

Le spese di lite del primo grado e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione impugnato.

Condanna la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto a pagare le spese di lite che liquida, quanto al giudizio davanti al giudice di Pace, in Euro 1.200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, e quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre che per entrambi, il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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