Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33429 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 27/12/2018), n.33429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8333/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

FUSPELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n.24/26/10 depositata il 19/2/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/4/2018 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, (in seguito, CTR) veniva rigettato tanto l’appello dell’Agenzia delle Entrate quanto l’appello incidentale della FUSPELLI S.R.L. in seguito, la contribuente), e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (in seguito, CTP) n. 75/01/2007, avente ad oggetto un avviso di accertamento Iva e Irap di rettifica del reddito per l’anno di imposta 2000, in ragione di maggiori ricavi non dichiarati e calcolati sulla base delle percentuali medie di ricarico applicate di fatto dalla società, indebita deduzione di costi, e acquisto di beni in violazione degli obblighi di fatturazione;

– In particolare, a seguito di ricorso della contribuente, esercente attività di commercio all’ingrosso di cuoio, la CTP riduceva il maggior reddito accertato nell’avviso e rideterminava le maggiori imposte in ragione dei costi detratti dalla contribuente, confermando nel resto l’avviso; gli appelli proposti dall’Agenzia e dalla contribuente per i capi in cui erano risultati rispettivamente soccombenti venivano rigettati dalla CTR;

– Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia, affidato a due motivi. La contribuente è rimasta intimata;

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo si censura, quanto alla individuazione di ricavi non dichiarati dalla società contribuente, la contraddittoria e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, per aver la CTR confermato la decisione dei giudici di prime cure nell’abbattimento del 30% rispetto a quanto accertato, pur muovendo da premesse che confermavano integralmente le risultanze dell’accertamento;

– il motivo è fondato. La CTR ha condiviso la motivazione della CTP secondo cui i verbalizzanti, hanno applicato il “criterio del costo specifico attribuibile a ciascuna unità di prodotto”, in luogo del costo medio ponderato fatto proprio dall’avviso, in quanto “più allineato ai principi sia della prassi contabile che della normativa civilistica e tributaria”. Tuttavia, i giudici di appello confermano anche la riduzione della percentuale di ricarico del 30% operato dai giudici di prime cure apoditticamente, dal momento che non vengono esposte ragioni a sostegno di tale abbattimento. A fronte di tale incongruenza motivazionale, l’Agenzia ha assolto l’onere di esporre le ragioni sulle quali si fonda il gravame con sufficiente grado di specificità, che correla alla motivazione della sentenza impugnata riproponendo alle pagg. 10 e ss. del ricorso analiticamente i passaggi pertinenti dell’avviso di accertamento. Sussiste dunque l’insufficienza motivazionale denunciata e la decisione merita di essere rimeditata in relazione al profilo;

– Con il secondo motivo si lamenta, quanto ai costi indebitamente dedotti e detratti, ai fini delle imposte dirette e IVA, in quanto non afferenti all’anno di imposta 2000 ovvero non inerenti, l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del T.U.I.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 4 e 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art.19, comma 1 in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.3;

– Il motivo è fondato, sotto il profilo motivazionale, in quanto sul punto la CTP annulla tali recuperi affermando apoditticamente “ritiene non congrua la rettifica del reddito complessivo rideterminato per l’anno di imposta 2000 il quale deve essere ridotto in considerazione della inerenza di tutti i costi detratti dalla parte che ha fornito prova al riguardo”, come riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza del motivo. Inoltre, la CTR aderisce a tale motivazione genericamente “ribadendo sul punto la motivazione della sentenza impugnato” e affermando che “ad una rettifica del reddito in base alla ricostruzione induttiva dei ricavi non contabilizzati, deve esser contrapposta una proporzionale diminuzione per quanto attiene ai costi (…)”; tuttavia non sono evidenziati elementi di prova a sostegno della inerenza e competenza dei costi, a fronte della puntuale riproposizione in ricorso delle pagg. 3-5 dell’atto impositivo in cui vengono analiticamente contestati tali presupposti;

– Il mezzo è fondato anche sotto il profilo della violazione di legge, cumulativamente dedotta nello stesso motivo, in quanto/fermo restando che “In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte Cost. 8 giugno 2005 n. 225), nel caso di specie trattasi di un avviso che consegue ad un accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d); orbene, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. 29 settembre 2017 n.22868). Nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, è dunque onere del contribuente indicare e provare specificamente i singoli costi deducibili: “In tema di rettifica all’accertamento di ILOR, IRAP ed IVA a carico di una società, l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o componenti negativi del reddito, non determinando alcuna inversione dell’onere della prova la circostanza che l’Erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazioni per dimostrare l’insussistenza di oneri e costi deducibili ed inerenti alle attività produttive del contribuente stesso” (Cass. 1 luglio 2013 n. 16461);

– L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, in ordine ai profili accolti, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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