Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33429 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6012-2015 proposto da:

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L., in rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO n. 14, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO STIGLIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DARIO LUNDER;

– ricorrente –

contro

MODULAR BLDG S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO n. 9,

presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FURIO KOBEC;

– controricorrente –

nonchè contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO n. 3,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BORGNA;

– controricorrente –

nonchè contro

P.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 677/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. PEPE ALESSANDRO, il

quale ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del

ricorso e per l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo;

udito l’Avvocato MARIO LUNDER per parte ricorrente, il quale ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MATTEO NUZZO, in sostituzione dell’Avvocato MARIO

NUZZO, per il controricorrente Modular Bldg S.r.l., il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI per il controricorrente

R.E., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 28.4.2008 Italspurghi Ecologia S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Trieste la società Modular Building S.r.l., con la quale aveva sottoscritto il 13.4.2001, in veste di committente, un contratto di appalto per la realizzazione di un prefabbricato ad uso ufficio articolato su tre piani, nonchè P.O., progettista, e R.E., collaudatore delle opere, per ottenere l’accertamento dei vizi e difetti progettuali ed esecutivi dell’opera, la conseguente dichiarazione della responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 1669 c.c. e la loro condanna al risarcimento del danno, nonchè l’accertamento della ridotta fruibilità dell’edificio in dipendenza dei vizi lamentati.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto, eccependo in limine l’esistenza di un precedente giudicato tra le parti in relazione al contratto di appalto di cui è causa, segnatamente per effetto della sentenza n. 1425/2004 del medesimo Tribunale di Trieste, divenuta definitiva.

Con sentenza n. 621/2011 il Tribunale, dopo aver ritenuto superflue le prove orali ed il quesito al C.T.U. che l’attrice aveva articolato nelle proprie memorie istruttorie al fine di dimostrare la ridotta fruibilità del bene realizzato dalla società appaltatrice, rigettava la domanda ritenendo sussistente il giudicato eccepito dalle parti convenute.

Interponeva appello Italspurghi Ecologia S.r.l. e si costituivano in seconda istanza gli appellati, concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.

Con la decisione oggi impugnata, n. 677/2014, la Corte di Appello di Trieste rigettava l’impugnazione confermando la sentenza appellata. La Corte friulana riteneva in particolare non sussistente il giudicato ravvisato dal primo giudice, poichè la domanda spiegata da Italspurghi Ecologia S.r.l. nella causa conclusasi con la sentenza n. 1425/2004 aveva ad oggetto soltanto la riduzione del prezzo in conseguenza dei vizi e difetti dell’opera appaltata, mentre quella svolta nel presente giudizio riguardava il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’appaltatore, del progettista e del collaudatore. Riteneva inoltre che la committente non fosse decaduta dal diritto di proporre l’azione per i vizi dell’opera e che non si fosse maturata alcuna prescrizione, essendo stati i vizi stessi accertati solo nell’ottobre 2007, all’esito della perizia tecnica redatta dall’ing. R. su incarico dell’appellante ed essendo stata esercitata l’azione entro l’anno dalla scoperta. Escludeva tuttavia la responsabilità ex art. 1669 c.c., valorizzando il fatto che il C.T.U. nominato in prime cure aveva chiarito che la realizzazione dell’opera appaltata non aveva minato la struttura del preesistente edificio della società committente ed aveva individuato soluzioni tecniche che, con una spesa contenuta in Euro 21.772 oltre iva, consentivano di risolvere gli inconvenienti pur riscontrati dall’ausiliario.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Italspurghi Ecologia S.r.l. affidandosi a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi Modular Bldg S.r.l. e R.E.. P.O., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato originariamente all’adunanza camerale del 29.1.2019, è stato in quella sede rinviato alla pubblica udienza con apposita ordinanza interlocutoria.

Tutte le parti costituite nel presente giudizio di legittimità hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel confermare, nel dispositivo della sentenza impugnata, la sentenza di primo grado, pur avendone sostanzialmente modificato l’impianto motivo. Ad avviso della ricorrente in tali ipotesi non si potrebbe infatti pronunciare la conferma della decisione di primo grado, in quanto essa è stata comunque oggetto di revisione da parte del giudice dell’impugnazione.

La censura è infondata.

In funzione dell’effetto sostitutivo della pronuncia di appello rispetto a quella di prime cure, la decisione pronunciata dalla Corte territoriale prende comunque il posto di quella oggetto di gravame, a prescindere dall’esito finale di quest’ultimo. La statuizione di conferma della sentenza di primo grado, contenuta nel dispositivo della decisione di appello, costituisce di conseguenza una mera -e, come tale, innocua- imprecisione terminologica, poichè proprio per il richiamato effetto sostitutivo pieno della pronuncia di appello, che prescinde dalla motivazione, il giudice di seconda istanza non è chiamato alla conferma o meno della decisione impugnata, ma solo a decidere se accogliere o meno l’impugnazione sottoposta alla sua cognizione.

Sul punto, occorre ribadire il principio per cui “In tema di impugnazioni la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d’appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello. Ne consegue che il giudice d’appello che abbia confermato la sentenza impugnata e quindi rigettato la domanda, in parte sostituendo la motivazione del primo giudice ed in parte proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella ritenuta dall’appellante, ma conforme a diritto, non viola i principi di cui agli artt. 112,342 e 345 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10/10/2003, Rv.567415; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017, Rv.643150).

Anche nel caso in cui l’esecuzione coattiva sia stata già intrapresa sulla scorta della decisione di prime cure, dotata di efficacia esecutiva, quando interviene la sentenza di appello, non si verifica alcuna sopravvivenza della decisione di prime cure. Il fatto che, in tale eventualità, e per intuibili ragioni di economia processuale, l’esecuzione prosegua sulla base delle statuizioni contenute nel primo titolo, che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione, non è infatti dovuto ad una ultrattività della decisione sostituita, ma – al contrario – all’efficacia della statuizione confermativa contenuta nella decisione di appello. Tanto è vero che, nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata al momento del deposito della sentenza di appello, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest’ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell’impugnazione e l’integrale conferma della sentenza di prime cure (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018, Rv.651659).

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta l’omesso assolvimento dell’onere della prova (recte, la violazione delle norme in tema di onere della prova) perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere non dimostrata la limitata fruibilità del manufatto realizzato dall’appaltatrice, senza avvedersi che il Tribunale non aveva ammesso la prova orale ed il quesito al C.T.U. dedotti dall’originaria attrice, che erano espressamente diretti a dimostrare detta limitata fruibilità. Tali istanze istruttorie erano state riproposte dall’odierna ricorrente nell’atto di appello.

Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1669 c.c., perchè la Corte di Appello avrebbe errato nell’affermare che la falsità commessa dal progettista e dal collaudatore non avevano alcuna rilevanza in sede civile, ma solo in ambito penale, senza considerare dette condotte anche ai fini dell’inadempimento, e quindi della responsabilità, dei predetti professionisti.

Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame delle risultanze della C.T.U., perchè la Corte triestina avrebbe dovuto considerare che l’ausiliario nominato in seconde cure aveva affermato che la costruzione del manufatto prefabbricato all’interno del preesistente edificio minava la stabilità dell’intera costruzione.

Con il quinto ed ultimo motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame dei fatti dimostrativi della responsabilità dell’appaltatrice, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che la predetta società si era impegnata per contratto a fornire un’opera “chiavi in mano”. Di conseguenza i relativi vizi, ancorchè derivanti da problemi alla preesistente fondazione (ed in particolare al suo variabile spessore) avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell’inadempimento dell’appaltatore, che si sarebbe dovuto avvedere dei problemi realizzativi poi evidenziati in corso di causa ed avrebbe dovuto porvi rimedio, o comunque segnalarli alla committente.

Delle quattro censure, che per motivi di connessione meritano un esame congiunto, sono fondate la terza, la quarta e la quinta, con assorbimento della seconda.

Ed invero occorre considerare che nel caso di specie l’appalto aveva ad oggetto la realizzazione e posa in opera, da parte di Modular Bldg S.r.l., di una struttura prefabbricata da inserire all’interno di un preesistente fabbricato.

La Corte di Appello ha dato atto (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) che la C.T.U. espletata in fase di gravame aveva accertato che, a causa della disomogeneità dello spessore della soletta sulla quale la predetta struttura metallica poggiava, “la sicurezza statica del prefabbricato ad uffici non è garantita nè per i sovraccarichi di progetto nè per quelli minimi di legge ed il collaudo statico depositato non risulta valido, necessitando l’opera di un intervento di consolidamento strutturale, con conseguente deposito finale di nuovo collaudo statico”.

Tuttavia, anzichè far discendere da tale affermazione una valutazione circa la sussistenza dei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c., relativamente alla struttura prefabbricata oggetto dell’appalto, la Corte giuliana ha valorizzato il fatto che l’ausiliario avesse escluso l’esistenza di problemi statici all’edificio preesistente, indicando un limitato intervento di consolidamento dell’importo di Euro 21.772 oltre iva. In tal modo la Corte territoriale ha finito per apprezzare non già l’esistenza dei gravi difetti strutturali dell’opera appaltata (la struttura prefabbricata) bensì la sussistenza del rischio di crollo dell’intera struttura, costituita dall’immobile preesistente con il nuovo prefabbricato in esso inserito. La valutazione sulla gravità dei difetti ai fini dell’art. 1669 c.c., pertanto, è stata condotta con riferimento ad un oggetto diverso da quello dell’appalto sottoscritto inter partes, posto che costituisce circostanza pacifica che alla Modular Bldg S.r.l. non fosse stata appaltata la ristrutturazione dell’intero edificio preesistente, ma soltanto la realizzazione della struttura prefabbricata da inserire al suo interno.

Del pari fondata è la censura relativa al capo della decisione impugnata con il quale la Corte di Appello ha escluso la sussistenza della responsabilità di progettista e collaudatore, ritenendo che le falsità riscontrate nelle certificazioni e negli atti di loro competenza avesse rilievo soltanto in ambito penale, e non anche civilistico. Dette falsità, infatti, dovevano essere apprezzate anche ai fini della valutazione dell’inadempimento dei predetti professionisti alle specifiche obbligazioni da essi assunte nei confronti della società committente in relazione al ruolo da loro ricoperto nell’ambito dell’appalto di cui è causa. La Corte territoriale ha completamente omesso tale apprezzamento, da ritenere invece essenziale ai fini dell’eventuale configurabilità di una responsabilità civilistica, esclusiva o concorrente, in capo ai predetti professionisti.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo, con assorbimento del secondo, la cassazione della decisione impugnata in relazione alle censure accolte e il rinvio della causa alla Corte di Appello di Trieste, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della fattispecie, apprezzando la gravità dei difetti riscontrati dal C.T.U., e la rilevanza dell’intervento correttivo suggerito dall’ausiliario per ovviare a detti difetti, non già con riferimento all’intero immobile, composto da struttura preesistente e prefabbricato realizzato dalla Modular Bldg S.r.l., ma soltanto con riguardo a quest’ultimo, che costituisce l’unico oggetto dell’appalto sottoscritto tra le parti. Il giudice del rinvio dovrà altresì apprezzare la rilevanza delle falsità riscontrate negli atti e nelle certificazioni di competenza del R. e del P. nell’ambito delle specifiche obbligazioni contrattuali dai medesimi assunti, nella loro rispettiva veste professionale, in relazione all’appalto di cui è causa, e valutarne la loro rilevanza ai fini della configurabilità di una responsabilità civile dei predetti professionisti, esclusiva o concorrente con la ditta appaltatrice.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo, quarto e quinto e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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