Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33428 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 27/12/2018), n.33428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2389/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

AURUM SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 150/50/09 depositata il 21/12/2009.

Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/4/2018 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, CTP) n. 911/01/2007, avente ad oggetto una cartella esattoriale emessa, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nei confronti della AURUM SERVICE S.R.L. (in seguito, la contribuente) per IRPEG, IRAP e IVA dovute in relazione all’anno di imposta 2003;

– La contribuente ricorreva alla CTP deducendo, tra l’altro, la nullità della cartella per mancato invio della comunicazione di irregolarità e avviso bonario, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, non essendo riportati gli estremi della notifica. Il ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, decisione confermata in appello;

– Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia, affidato a dieci motivi.

Diritto

RITENUTO

che:

– Premesso che il quesito ai fini dell’art. 366-bis c.p.c., non è obbligatorio a pena di inammissibilità nel caso di specie, essendo stata la decisione impugnata pubblicata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale ne ha disposto l’abrogazione con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti nei confronti di sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009, con il primo motivo dei dieci motivi di ricorso, l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo l’Ufficio la CTR avrebbe errato nel dichiarare nulla l’iscrizione a ruolo, e conseguentemente la cartella, per l’omessa comunicazione del c.d. avviso bonario;

– Il motivo è fondato. L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, (Statuto del contribuente) prevede che “l’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare H mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”. In particolare, il c.d. avviso bonario è disciplinato dal successivo comma 5, il quale recita: “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”;

Nel caso di specie, la sentenza dà conto del motivo di appello proposto dall’Agenzia secondo il quale l’avviso è obbligatorio solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non riscontrabili nel caso. Tuttavia, nella succinta parte motiva, la CTR non evidenzia alcun particolare elemento di incertezza nella fattispecie, e tautologicamente afferma che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta dall’avviso emesso a seguito del controllo automatizzato tout court. Tale affermazione collide con le previsioni di legge sopra richiamate, essendo necessario il riscontro, adeguatamente motivato, delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non evidenziate in alcun modo dai giudici d’appello;

– L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, tutti miranti a censurare l’unica ratio decidendi della CTR, secondo cui l’avviso avrebbe dovuto essere preceduto dalla notifica del c.d. avviso bonario in ogni caso;

– All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per l’assenza di necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2 la causa dev’essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

– Considerati gli esiti difformi dei gradi di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di tali gradi, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono l’ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese del merito e condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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