Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33425 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/12/2019), n.33425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26324/15) proposto da:

M.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso, dell’Avv. Domenico

Dodaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma v.

Caccini 1;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale autenticata dal notaio G. in data 18

febbraio 2009 (rep. (OMISSIS)), dagli Avv.ti Andrea Bernardini e

Alessandra Giovannetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio

della seconda in Roma, v. Piemonte, 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 633/2015,

depositata il 31 marzo 2015 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

luglio 2019 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi l’avvocato Domenico Dodaro, per il ricorrente, e l’avvocato

Simone Palombi, per delega, nell’interesse della controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del settembre 2010 la Fondiaria-Sai s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la M. Assicurazioni s.r.l., chiedendo la condanna della stessa alla consegna – in conformità all’art. 23 dell’ANA 2003 dei locali agenziali siti in Napoli (centro Direzionale, isola C/2), con annessi posti macchina e tutto quanto – anche in forma documentale – inerente all’esercizio dell’incarico agenziale, nonchè la condanna della medesima convenuta, a titolo di risarcimento dei danni per l’eventuale inadempimento dell’obbligo di immediata consegna di quanto sopra, al pagamento della penale giornaliera di Euro 1.745,00 per ogni giorno intercorso tra il 12 gennaio 2010 (o, in subordine, 17 gennaio 2010) e la data di effettiva riconsegna dei locali agenziali.

Si costituiva la società convenuta, la quale chiedeva dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda intesa ad ottenere la consegna dei materiali agenziali, siccome intervenuta in data 23 settembre 2010 e, avuto riguardo alla domanda di rilascio dei locali agenziali, invocava l’accertamento dell’operatività dell’art. 16 del contratto di locazione stipulato il 10 dicembre 2001 e, per l’effetto, dichiararsi – anche in relazione all’art. 28 c.p.c., – l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale (asserendo che si sarebbe dovuto ritenere competente il Tribunale di Firenze).

In ogni caso la convenuta instava per il rigetto nel merito dell’avversa domanda e, in subordine, per la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c., oltre che per l’accertamento della natura atipica del concluso contratto di locazione. Inoltre, la medesima convenuta formulava, in via riconvenzionale subordinata (e per il caso in cui fosse stata ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino), domanda di condanna della società attrice – ai sensi e per gli effetti della L. n. 392 del 1978, art. 34, – al pagamento delle relative indennità di avviamento previste per legge nella misura di Euro 106.511,04 (equivalente al valore di 36 mensilità) o, in subordine, di Euro 53.255,52 (per il valore di 18 mensilità).

All’esito della trattazione e dell’esperita istruzione probatoria, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 37/2013, previo rigetto dell’eccezione della sua incompetenza territoriale e dato atto dell’intervenuta consegna dei documenti agenziali, condannava la società convenuta al rilascio degli indicati locali agenziali con relativi accessori (in relazione all’applicazione dell’art. 23 dell’ANA 2003) nonchè di quanto di pertinenza per lo svolgimento dell’incarico agenziale; condannava, altresì, la medesima convenuta al pagamento della somma di Euro 453.700,00 a titolo di penale; rigettava tutte le domande della stessa convenuta.

Decidendo sull’appello formulato dalla soccombente M. Assicurazioni s.r.l. e nella costituzione dell’Unipolsai (già Fondiaria-sai s.p.a.), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 633/2015, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava M.G. (nell’intervenuta assunta qualità di socio unico e liquidatore della M. Ass.ni s.r.l. in liquidazione) al pagamento, in favore dell’appellata, della ridotta somma di Euro 226.850,00, a titolo di penale, rigettando nel resto il gravame e compensando per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, con correlata condanna dell’appellante alla rifusione degli altri due terzi.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte piemontese osservava come dovesse ritenersi ormai formatosi il giudicato interno sull’esclusione della ricorrenza di un ordinario contratto di locazione anzichè di un contratto i dipendente dal rapporto principale di agenzia e che, per effetto della risoluzione di quest’ultimo, era sorto il diritto della Unipolsai ad ottenere la riconsegna dei saldi di chiusura risultanti dall’ultima verifica contabile, dei mobili e delle macchine di proprietà della suddetta società assicuratrice oltre che dei locali adibiti a sede dell’agenzia con i relativi impianti connessi. Inoltre, esclusa ogni vessatorietà dell’art. 11 del mandato agenziale, il giudice di secondo grado riteneva equo ridurre la somma liquidata con l’impugnata sentenza a titolo di penale in quella di Euro 226.850,00.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il M.G. (nell’assunta qualità di socio unico e liquidatore della M. Ass.ni s.r.l. in liquidazione), al quale ha resistito con controricorso l’intimata Unipolsai.

In un primo momento il ricorso veniva fissato per la sua trattazione nelle forme del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ne disponeva la rimessione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione in ordine all’abusività della clausola penale contenuta in un contratto di agenzia assicurativa ai sensi della disciplina contenuta nell’Accordo nazionale Imprese Agenti di assicurazione nonchè alla luce del Provvedimento n. 702 del 30 maggio 2014 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ovvero sulla ritenuta pretesa mancata volontà della M. Assicurazioni s.r.l. di procedere alla riconsegna dell’agenzia.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., per non aver il giudice di appello applicato la limitazione di responsabilità nei suoi confronti quale socio della cancellata M. Ass.ni s.r.l..

4. Osserva, in primo luogo, il collegio che i primi due motivi, laddove si riferiscono al vizio di carenza di motivazione, sono inammissibili ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “ratione temporis” applicabile nel caso di specie, poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata successivamente all’11 settembre 2012.

Occorre, infatti, evidenziare che, intorno alla portata del nuovo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v. Cass. S.U. nn. 8053-8054/2014 e, da ultimo, Cass. n. 23940/2017) nell’affermare che, in seguito alla riformulazione di detta disposizione normativa, come intervenuta per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Essendo, nel caso di specie, rimasta esclusa una delle richiamate evenienze, le censure attinenti al vizio motivazionale sono da qualificarsi inammissibili.

Peraltro, nello svolgimento della prima censura, non risulta nemmeno riportato – come sarebbe stato necessario ai fini della sua imprescindibile specificità – il testo (non avente forza di legge) dell’accordo nazionale degli agenti, con riferimento alle disposizioni di interesse. Oltretutto, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già eventualmente effettuato il deposito di detti atti (cfr. Cass. n. 4373/2010 e Cass. SU n. 20075/2010).

In ogni caso, la Corte territoriale ha dato conto del percorso logico implicante la conseguenza che la previsione di una penale nel contratto di agenzia non era idonea a comportare alcuna deroga all’art. 23 dell’ANA 2003, il quale sancisce l’obbligo di restituzione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di agente al momento dello scioglimento del rapporto, con il derivante diritto al risarcimento dei danni in caso di sua violazione, la cui misura era stata predeterminata attraverso la concordata clausola penale, senza che la stessa potesse costituire frutto di una condotta abusiva.

Inammissibile si profila, poi, la censura anche in ordine al riferimento relativo al Provvedimento del Garante trattandosi di questione nuova, oltre a non essere stato riportato in ricorso nemmeno il contenuto dello stesso provvedimento.

Con riferimento al secondo motivo, al di là della inammissibile denuncia di un’asserita carenza motivazionale, va rilevato che con la sentenza impugnata non è stata affatto omessa la valutazione di merito sul comportamento ostativo del M. in ordine alla riconsegna dei locali (v. pag. 12), avendo la Corte territoriale esercitato sul punto un adeguato apprezzamento delle acquisite emergenze probatorie, risultando sufficientemente valorizzata la circostanza secondo cui lo stesso andamento dello svolgimento della vicenda processuale (anche con riguardo alla fase cautelare) aveva offerto un’indiretta conferma della volontà oppositiva dell’allora M. s.r.l. al rilascio dei locali e dei beni agenziali considerati nel loro complesso.

5. Il terzo e ultimo motivo (attinente alla assunta violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.) è anch’esso da qualificarsi inammissibile perchè pone riferimento ad una questione che non risulta essere stata specificamente dedotta nel giudizio di secondo grado, tanto è vero che la Corte di appello ha ritenuto che – per effetto della verificatasi successione – le domande dell’originaria attrice avrebbero dovuto considerarsi estese al socio unico M., che – nella nuova qualità assunta – non aveva formulato alcuna eccezione in proposito, accettando così pienamente il contraddittorio su quanto fatto valere dall’avversa parte e da decidere in base ai petita inizialmente dedotti.

6. In definitiva, alla stregua degli argomenti complessivamente svolti, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Va dato, infine, anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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