Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33423 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 27/12/2018), n.33423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 21755/2012 proposto da:

MAPEI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 118, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLA LAURA SPEZZAFERRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LILIANA TARI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

LATINA AMBIENTE SPA, in persona del Direttore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE IBELLO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA EASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARI LILIANA, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Mapei S.p.A. impugnava, innanzi alla CTP di Latina, la fattura n. (OMISSIS), notificata da Latina Ambiente S.p.A., con cui si richiedeva il pagamento dell’importo di Euro 161.421,95 a titolo di applicazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni di imposta dal 2006 al 2009, con riferimento ad un compendio industriale sito in Latina. La contribuente assumeva di produrre rifiuti speciali pericolosi smaltiti autonomamente, con la conseguenza che le aree da sottoporre a tariffa erano solo quelle ove si producevano rifiuti urbani e cioè locali, uffici, attività ricreative, spogliatoio e servizi, la cui superficie complessiva veniva quantificata in mq. 1795,54. La CTP, con sentenza n. 105/02/11, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non dovuta soltanto l’IVA sulla fattura. La sentenza veniva appellata innanzi alla CTR del Lazio che, con sentenza n. 53/39/12, respingeva il gravame, ritenendo che a seguito di sopralluogo dei funzionari di Latina Ambiente S.p.a., effettuato in data 16.4.2009, erano state identificate, in contraddittorio con i rappresentati della società Mapei S.p.a., le superfici da assoggettare alla tassazione e quelle da escludere. I giudici di appello concludevano che, come da planimetria allegata, per il periodo dal 1.01.2006 al 24.6.2007 venivano riscontrate superfici utili in mq. 10343 e superfici escluse in mq. 10.012, mentre per il periodo dal 25.6.2007 al 31.12.2009 venivano riscontrate superfici utili in mq. 13.039 e superfici escluse in mq. 15.027.

La società contribuente ricorre per cassazione, svolgendo cinque motivi. La società Latina Ambiente S.p.A. si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilià del ricorso per cassazione, proposta dalla società Latina S.p.a., per mancanza di procura speciale.

Si rileva che nel mandato difensivo, conferito dalla società a margine del proposto ricorso, vi è delega al difensore a “rappresentarmi e difendermi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione…”, senza alcuna indicazione in ordine alla sentenza che si intende sia cassata e, dunque, al relativo procedimento.

1.1. L’eccezione è infondata. Nella specie, infatti, non possono trovare accoglimento le dedotte censure posto che, pur dovendosi concordare sulla genericità della delega conferita con l’atto di procura speciale, non si ritiene che ciò possa inficiare il presupposto di specificità della stessa, in quanto apposta a margine del ricorso per cassazione che reca nel frontespizio la precisa indicazione della sentenza impugnata, riportando testualmente il numero e l’anno di pubblicazione (n. 53/39/12 della CTR del Lazio). Ne consegue che la specialità del mandato è assicurata dalla predetta indicazione, garantendo la finalizzazione al patrocinio in questa fase di legittimità (Cass. n. 1328 del 2006), ed investendo il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. n. 7084 del 2006; Cass. n. 929 del 2012).

2. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando falsa applicazione di norme di diritto ed insufficienza della motivazione in relazione alla determinazione della tariffa dei rifiuti urbani, includendo superfici destinate ad attività industriali ove si producono rifiuti speciali e rifiuti industriali. Parte ricorrente si duole del fatto che l’avviso di accertamento impugnato applica indiscriminatamente la TIA alle superfici del complesso industriale per mq. 13.039,00, che comprendono anche quelle produttive (attività industriali con capannoni di produzione) e, quindi, non è limitata alle sole superfici degli uffici, servizi e spogliatoi che sono pari a mq. 1795, 54, come denunciato e documentato dalla società contribuente. Lamenta che la sentenza della CTR farebbe riferimento ad un sopralluogo eseguito dai funzionari di Latina Ambiente del 16.4.2009, con cui sarebbero state identificate, in contraddittorio con i rappresentanti della Mapei, le superfici da assoggettare alla tassazione e quelle da escludere, laddove, invece, nessuna misurazione della consistenza degli immobili da assoggettare a TIA sarebbe stata eseguita, nè direttamente dalla Latina Ambiente S.p.A., nè in contraddittorio. Conclude, inoltre, che non sussisterebbe la legittimazione di Latina Ambiente ad applicare la TIA su superfici destinate alla produzione, dal momento che il Comune di Latina, soggetto titolare dell’imposizione tributaria, nell’avviso di accertamento del 23.11.2010, aveva applicato la tassazione solo sulle superifici che riguardavano la produzione di rifiuti urbani (spogliatoi, corridoi, uffici, studi commerciali ecc.).

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità,in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e prospetta una pluralità di questioni, le quali non sono neppure precedute dalla elencazione delle norme di diritto che si assumono violate, cumulando genericamente l’eccepita violazione di legge con la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, sicchè si richiede un inammissibile intervento alla Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare, per ciascuna delle generiche doglianze, lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione lamentato (Cass. n. 21611 del 2013).

2.2. E’, altresì, inammissibile la parte del motivo riferita all’affermazione contenuta nella decisione impugnata, circa la contestata esistenza di un sopralluogo eseguito in data 16.4.2009 in contraddittorio con i rappresentanti della MAPEI, atteso che trattandosi di un elemento probatorio acquisito al processo, e posto a base della motivazione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere censurato come errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 4015 del 2006, Cass. n. 15979 del 2001).

3. Ciò premesso, per ragioni di priorità logica va esaminato il quinto motivo di ricorso, rispetto alle restanti censure, con cui si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, testualmente per: “omessa motivazione sulla contestata illegittimità della delib. comunale n. 44 del 30.5.2006, istitutiva della TIA ed assegnazione dell’entrata, avente natura tributaria, alla società per azioni Latina Ambiente S.p.A, e sulla evidenziata disparità di trattamento”. Si argomenta che la delibera comunale che ha istituito la TIA, in sostituzione del regime previgente TARSU, è stata approvata il 30.5.2006, pertanto, il D.Lgs. n. 22 del 1997, e, quindi, anche l’art. 49, erano stati abrogati il 29.4.2006 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i, in vigore dal 29.4.2006), pertanto non poteva procedersi ad istituire la tariffa il 30.4.2006, con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2006, prevista da un norma non più vigente.

Si lamenta che la stessa decisione impugnata riporta che la Corte Cost., con sentenza n. 238 del 2009, aveva stabilito che la TIA, ex TARSU, ha natura tributaria, sicchè le entrate della tariffa non potevano essere assegnate come corrispettivo della prestazione e/o costo del servizio ad una società privata (Latina Ambiente S.p.A.), avendo la stessa natura tributaria.

La sentenza impugnata, inoltre, ometterebbe di esprimere una motivazione sull’evidenziato contrasto con le precedenti diverse sentenze della CTP che avevano determinato una disparità di trattamento (n. 573-3-09 del 30.9.2009, n. 221-3-10 del 17.2.2010 e n. 324/1/10 del 28.4.2010, n. 267/1/10 del 5.5.2010), secondo cui la deliberazione del Comune di Latina n. 44 del 2006 doveva essere disapplicata perchè istitutiva di un’entrata soppressa dalla legge nazionale al momento della sua approvazione e, conseguentemente, viziata.

3.1. Il motivo, inammissibile per carenza di autosufficienza, è comunque infondato.

Per ragioni di completezza è utile illustrare il quadro normativo di riferimento. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (Decreto Ronchi), la TIA 1 è stata sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (codice dell’ambiente), la TIA 2 è stata sostituita dalla TARES (tributo comunale sui servizi), introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, convertito dalla L. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (Tassa sui rifiuti), istituita dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e ss.) a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), ha previsto l’introduzione del nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), sostitutivo di quello incentrato sul tributo. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell’Ambiente), che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Tale Reg. ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010) per cui sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d’interesse, sia la TARSU che la TIA 1, quella appunto prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto della L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184, (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di Det. della TARSU. Il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che, ” Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia stato adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. Dunque è stata prevista per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, la facoltà di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011. Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, è stato previsto che: “Le Disp. di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”, e ciò al fine di sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA. A detta norma non è stata riconosciuta natura interpretativa (Cass. S.U. n. 26268 del 2016) in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione era, già al momento della entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e non di corrispettivo della TIA 1 (Cass. S.U. n. 5078 del 2016; Cass. S.U. n. 23114 del 2015). Dunque, fino alla scadenza del termine per l’emanazione del Reg. di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, (il 30 giugno 2010), i Comuni dovevano continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti in materia di TIA, ritenuta essere una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conservava la qualifica di tributo (Cass. nn. 14903 del 2010; Cass. 25929 del 2011; Cass. n. 9600 del 2012; Cass. n. 2320, 3293, 5831 del 2012; Cass. n. 11157 del 2013; Cass. n. 4723 del 2015; Cass. n. 23114 del 2015; Cass. n. 17271 del 2017). Ne consegue che con riferimento all’anno 2009, la natura della tariffa applicata alla società contribuente era tributaria, con conseguente operatività dei principi sopra enunciati, sicchè la Delib. comunale n. 44 del 2006 era da ritenersi legittima.

3.2. Priva di pregio anche l’ulteriore doglianza relativa all’eccepito divieto di assegnare il corrispettivo della prestazione e/o costo del servizio ad una società privata (Latina Ambiente S.p.A.), avendo la stessa natura tributaria.

In materia di tariffa di igiene ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 8 e 9, e art. 13, mentre l’attività impositiva delegata dalla L. statale spetta in via esclusiva al comune che determina l’an ed il quantum della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l’attività di gestione e di recupero del tributo, in cui rientra l’emissione di avvisi di accertamento (Cass. n. 17491 del 2017).

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 9, “la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare” e, al comma 3, “la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio”, con la conseguenza che l’avviso di accertamento opposto e la riscossione del corrispettivo rientrano nell’ambito dell’attività della società affidataria. Si osserva come analoga disciplina sia contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, T.U. – Ambiente, art. 238, comma 3, vigente all’esito della normativa regolamentare di attuazione, secondo cui la tariffa “è applicata e riscossa dai soggetti affidatari”. Va, infatti, considerato che, pur avendo la TIA natura tributaria e non corrispettiva (Corte cost. n. 238 del 2009), sussiste la competenza della società affidataria nell’attuazione in concreto della pretesa impositiva, i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell’osservanza di quanto stabilito dalla legge.

4. Dal rigetto del primo e del quinto motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, con cui si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale, mentre va dichiarata l’inammissibilità del terzo e del quarto, con cui si denuncia l’omessa motivazione sulla insussistenza dell’obbligo di conferire i rifiuti speciali e speciali pericolosi al soggetto gestore Latina Ambiente S.p.A., ed omessa motivazione sulla insussistenza dell’erogazione del servizio da parte del soggetto Gestore Latina Ambiente S.p.A. per i rifiuti originari dall’attività industriale.

Le doglianze, invero, sono tutte carenti di autosufficienza, posto che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si lamenti l’omessa motivazione del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, deve indicare nella integralità il contenuto delle censure, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dovere procedere all’esame dei fascicoli di parte o di ufficio (Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 14561 del 2012).

5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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