Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33421 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 27/12/2018), n.33421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27152/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura;

– ricorrente –

contro

S.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Savito,

con domicilio eletto in Roma Via Appiano n. 8 presso lo studio

dell’Avv. Orazio Castellana;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania n. 388/34/10 depositata il 20

settembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21

marzo 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania (in seguito, la CTR) n. 388/34/10 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania (in seguito, la CTP) n. 2/06/2007, avente ad oggetto un avviso di accertamento mediante il quale veniva rettificato in capo a S.M.G. il reddito per l’anno di imposta 1998, nella misura della propria quota di partecipazione, quale socia della Ariazzi Succhi di S.A. S.a.s.;

– Propone ricorso l’Agenzia, affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso; entrambe le parti depositano memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– Pregiudizialmente, dev’esser scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla contribuente; la sentenza gravata non risulta notificata ed è stata depositata in data 20 settembre 2010, da cui decorre un anno e 46 giorni, temine lungo operante al tempo ai fini dell’art. 327 c.p.c., tenuto anche conto della sospensione feriale al tempo vigente; la scadenza al 5 novembre 2011, sabato, va poi prorogata al primo giorno feriale successivo ex art. 155 c.p.c., lunedì 7 novembre 2011 e, di conseguenza, il ricorso, portato alla notifica proprio in tale data, come si evince dal timbro di accettazione dell’ufficiale postale in atti, è tempestivo;

– Ancora, in via pregiudiziale, dev’essere rilevato d’ufficio il mancato rispetto del contraddittorio sin dal primo grado tra la socia, odierna controricorrente, e la società Ariazzi Succhi di S.A. S.a.s. in relazione alla pretesa fiscale azionata (cfr. Cass. 24 marzo 2016 n. 5844, resa inter partes in relazione al medesimo anno di imposta);

– La Corte rammenta al proposito che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n. 7789);

Va anche considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di IRAP, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n. 6303; Cass. 21 ottobre 2015 n. 21340);

– In conclusione la Corte, pronunciando sul ricorso, assorbito ogni altro profilo di doglianza, in via pregiudiziale deve dichiarare la nullità dell’intero processo e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata avanti alla CTP di Catania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

PQM

la Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa avanti alla CTP di Catania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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