Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33420 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15015-2015 proposto da:

C.N., Z.G., C.D., rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI FABRIS e BENITO PANARITI;

– ricorrenti –

contro

M.G., G.C., ZA.GI., V.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo studio

dell’avvocato FABIO SEVERINI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SERGIO TOGNON, JACOPO TOGNON;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1712/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI

CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine per il

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO ZIRILLI con delega dell’avvocato GIOVANNI

FABRIS difensore dei ricorrenti, che si è riportato agli atti

depositati;

udito l’Avvocato GIORGIA MINOZZI, con delega degli avvocati JACOPO

TOGNON e SERGIO TOGNON, che ha chiesto l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G., G.C., Za.Gi. e V.M. convennero in giudizio Z.G., N. e C.D. chiedendo, per quel che qui rileva, che venissero formate le tabelle millesimali dell’edificio condominiale dei quali tutti erano condomini, nonchè che venissero dichiarati proprietari esclusivi per usucapione di taluni spazi definiti da pareti, antistanti i rispettivi garage.

I convenuti impugnarono la sentenza di primo grado che aveva accolto entrambe le domande.

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui epigrafe, confermò la statuizione di primo grado.

Avverso quest’ultima decisione Z.G., N. e C.D. avanzano ricorso per cassazione sulla base di undici motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

I ricorrenti, i controricorrenti e il Procuratore Generale hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che la Corte d’appello aveva omesso di pronunziarsi a riguardo della critica mossa con l’appello in relazione alle approvate tabelle, giudicate “contraddittorie ed incongruenti, nonchè viziate da errori di calcolo”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano omessa motivazione, con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte d’appello aveva liquidato gli argomenti impugnatori di alle pagg. 14-18 dell’atto d’appello affermando apoditticamente che “quanto alle ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti da pag. 14 a pag. 18 dell’atto di citazione d’appello, la Corte ritiene che, non potendo in alcun modo assurgere a specifico motivo di doglianza esse non debbano essere esaminate in tale ambito, trattandosi, al più di non meglio specificate e generiche critiche all’impugnata sentenza e, dunque, inammissibili”. Secondo gli impugnanti si era in presenza di un simulacro di motivazione, dalla quale non era dato trarre in alcun modo la ragione della decisione, a fronte della critica mossa alle tabelle, in particolare, essendosi contestato l’elaborato peritale “poichè una parte della zona disobbligo (trattasi della zona antistante i garage, della quale gli attori avevano rivendicato l’acquisto per usucapione delle porzioni poste in corrispondenza dei loro garage) dichiarata comune dalla sentenza (i due ripostigli dei signori C. e Z.) resa dal Giudice di prime cure, ma dal CTU addebitate nei millesimi agli stessi”.

3. Con il terzo e il quinto motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto alle tabelle millesimali, la sentenza non aveva considerato che “solo i ripostigli utilizzati dai sig.ri M., V. e G.- Za. sono stati riconosciuti di loro esclusiva proprietà, mentre quelli individuati nella relazione dell’ing. M. come sub 13 e 15 andavano considerati, allo stato, di proprietà comune di tutti i condomini”.

Quanto alla prova del ventennio di legge, la Corte veneta aveva reputato che lo stesso fosse trascorso in favore della controparte, senza considerare che gli attori erano divenuti proprietari solo nel 1987, di talchè l’intervento edilizio che avrebbe immutato i luoghi in favore dei medesimi, non poteva che essere avvenuto successivamente. La circostanza dell’acquisto alla indicata epoca risultava dall’istruttoria.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ulteriore violazione dell’art. 112, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che la sentenza aveva collocato l’intervento edilizio di cui s’è detto in data anteriore al 1987, male interpretando la censura mossa dagli appellanti. Costoro, infatti, oltre a dedurre l’assenza di pacifica convivenza fra i condomini, avevano contestato anche il decorso dei venti anni.

5. Con il sesto motivo viene ipotizzata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 244 c.p.c. e art. 2722 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte territoriale aveva recepito acriticamente la tesi degli appellati, senza considerare, che, siccome ammesso dagli stessi, “l’intervento edilizio” era stato concordato col costruttore e i proprietari dell’epoca (ivi inclusi i Ce.- M.), che avevano acquistato solo nel 1987. Era stata attribuito rilievo decisivo alle deposizioni testimoniali, valutate senza la dovuta prudenza e in contrasto con la prova documentale, avendo anche fatto esprimere ai testi apprezzamenti e valutazioni personali.

6. Con il settimo motivo il ricorso enuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa motivazione a riguardo dei motivi 3, 4 e 5 dell’appello.

Secondo l’assunto la Corte d’appello aveva risposto ai predetti motivi limitandosi a ricopiare gli argomenti della controparte, utilizzati per relationem, “senza illustrare l’iter logico seguito per arrivare alla propria decisione”.

7. Con l’ottavo, il nono e il decimo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140,1158,1163,1141 e 1144 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto:

– la sentenza non aveva distinto il possesso uti dominus da quello uti condominus, siccome spiegato in numerose sentenze di legittimità, non bastando la mera astensione dall’uso della cosa comune perchè possa affermarsi il possesso esclusivo in capo al singolo condomino;

– la sentenza non aveva verificato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, finendo, anzi, con l’invertire l’onere probatorio, in particolare era da escludere la presenza di “un possesso idoneo all’usucapione e quindi pacifico, pubblico, e dunque, nè violento, nè clandestino, continuo ed ininterrotto”, per contro, l’operazione di segregazione ad uso esclusivo delle aree in discorso era stata effettuata “nascostamente”;

– aveva, di conseguenza, omesso di esaminare il quarto motivo, con il quale si era stigmatizzata la clandestinità dell’immutazione;

– “Il possesso del locale disobbligo”, quindi, non solo ebbe inizio in maniera clandestina, ma anche in virtù di un accordo interno tra i primi acquirenti, e quindi come semplice detenzione, e fu reciprocamente tollerato, con ciò non conseguendo gli effetti dell’usucapione per espressa disposizione dell’art. 1141 c.c., comma 2, artt. 144 e 1163 c.c.”.

8. Con l’undicesimo e ultimo motivo, ancora una volta viene evidenziata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essere stata valutata la inattendibilità dei testimoni, nonostante i rapporti di parentela di costoro con gli attori.

8. Fatta eccezione per il secondo motivo, di cui si discorerà in seguito, tutte le altre doglianze vanno disattese.

8.1. Il primo, il quarto e l’undicesimo motivo non superano il vaglio d’ammissibilità.

Nonostante ogni sforzo diretto al fine di verificare la scrutinabilità dell’impugnazione, che, nel suo complesso, non poco diverge dalla struttura del ricorso di legittimità, indulgendo in rievocazioni, peraltro, non sempre nitide, del fatto, in questa sede, ovviamente, inconoscibile, le censure in parola non attingono la sentenza d’appello neppure marginalmente.

Quanto al primo motivo, basti osservare che la decisione impugnata non ha affatto omesso di decidere sul punto, ma, esattamente al contrario dell’assunto, ha reputato il motivo d’appello inammissibile. Sicchè, i ricorrenti avrebbero dovuto in questa sede dolersi della statuizione d’inammissibilità e non già affermare che la sentenza aveva omesso di decidere.

Quanto al quarto e all’undicesimo motivo deve osservarsi che la Corte di Venezia ha ricostruito i fatti di causa, in particolare la vicenda possessoria, scrutinando insindacabilmente le prove. Di conseguenza risulta priva di pertinenza la denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c. Infine, è appena il caso di soggiungere che il giudizio di attendibilità dei testi non è oggetto a revisione di legittimità.

8.2. Il terzo e il quinto motivo sono del pari inammissibili.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

Nella sostanza, scevra da dissimulazione, i ricorrenti con i motivi in esame instano per un riesame delle insindacabili valutazioni del giudice del merito, peraltro senza la necessaria specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, evocando risultanze istruttorie in questa sede inconoscibili.

8.3. Il sesto motivo appare manifestamente destituito di giuridico fondamento.

Le doglianze investono l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), apprezzamento che, per contro, la Corte locale ha, invece, effettuato alle pagg. 7/9 della sentenza.

8.4. Il settimo motivo è del pari infondato.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente. Apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talchè appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo a priori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Qui non ricorre nessuna delle due ipotesi. La sentenza d’appello ha reso motivazione specifica e logicamente comprensibile (cfr. pagg. 7 e 8), non essendo dato cogliere in che consista il lamentato difetto d’illustrazione. La circostanza, poi, che la decisione abbia scelto una delle due tesi, com’è inevitabile, non la degrada ad atto immotivato.

8.5. L’ottavo, il nono e il decimo motivo non meritano accoglimento.

Trattasi di doglianze che, con evidenza, mirano ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018).

9. Il secondo motivo, come si è anticipato, è fondato.

Riprendendo il ragionamento speso al p. 8.4., qui, a parere del Collegio ricorre la denunziata ipotesi di motivazione apparente.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

La Corte di Venezia, al fine di disattendere i motivi d’appello di cui alle pagg. da 14 a 18 dell’atto d’impugnazione si limita ad affermare, come sopra riportato: “quanto alle ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti da pag. 14 a pag. 18 dell’atto di citazione d’appello, la Corte ritiene che, non potendo in alcun modo assurgere a specifico motivo di doglianza esse non debbano essere esaminate in tale ambito, trattandosi, al più di non meglio specificate e generiche critiche all’impugnata sentenza e, dunque, inammissibili”.

Applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e le ulteriori specificazioni di cui al richiamato p. 8.4. deve escludersi che l’espressione lessicale di cui sopra possa ricondursi al genus di motivazione, cioè di giustificazione, non solo intellegibile, ma anche ripercorribile, della decisione. Essa costituisce apparenza, vero e proprio simulacro, dei motivi del decidere, sia perchè non rende percepibile il fondamento della decisione, sia perchè risulta priva dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame.

9.1. Consegue a quanto immediatamente sopra esposto la cassazione della sentenza sul punto, rimettendosi al Giudice del rinvio nuovo esame, nel rispetto del principio di diritto testè enunciato, nonchè di regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il primo, il terzo, il quarto, il quinto e l’undicesimo; rigetta il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo; cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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