Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3342 del 19/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3342 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 1510-2014 proposto da:
PROME SAS DI MESTRINARO Sc C. 06196460015, in persona del
socio accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
BORGESE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ENRICO MANE’ giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
I.C.A.S. – INDUSTRIA CANAVESANA ATTREZZATURE
SPECIALI SPA, in persona del legale rappresentante, e GEFIN SRL?’
in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato

3G.1.

Data pubblicazione: 19/02/2016

ANDREA CAU, rappresentate e difese dall’avvocato ANDREA
TRINCHERA giusta procura a margine del controricorso;

– con troricorrenti avverso la sentenza n. 19715/2012 della CORTE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric, 2014 n. 01510 sez. M1 – ud. 18-01-2016
-2-

CASSAZIONE di ROMA del 18/10/2012, depositata il 13/11/2012;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 1510/2014 proposto dalla Prome
sas nei confronti di . ICAS spa e Gefin srl il consigliere relatore ha

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art.
380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
La Prome sas. propone ricorso per la revocazione della sentenza n.
19715 del 2012 di questa Corte deducendo di non avere avuto avviso
della udienza del 18.10.12 in cui è stata decisa la controversia che la
vedeva opposta alla Icas spa ed alla Gefin srl, nonostante dalla
notifica dell’ avviso di udienza era risultato il trasferimento del
proprio studio da via Virgilio 38 in via Palumbo 3, per cui la
Cancelleria avrebbe dovuto rinnovare l’ avviso a quest’ultimo
indirizzo anziché provvedere al deposito dello stesso in cancelleria.
Questa Corte non avrebbe rilevato siffatta circostanza incorrendo
in un errore revocatorio che avrebbe altresì comportato la nullità
della sentenza per violazione del contraddittorio.
Il ricorso si appalesa inammissibile.

depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue.

Va al riguardo ribadito che la regola, ricavabile dal combinato
disposto degli artt. 366 e 377 c.p.c., secondo cui, in difetto di
elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione,

effettuata mediante deposito dell’avviso presso la Cancelleria della
Corte Suprema di Cassazione, è applicabile, per l’analogia delle
situazioni, anche nel caso in cui non è possibile procedere alla
summenzionata comunicazione presso il domicilio eletto per essersi
il domiciliatario trasferito altrove, senza che la parte abbia
adempiuto all’onere di darne tempestiva comunicazione alla detta
Cancelleria (v. Cass., 12/12/1980, n. 6401. Cfr. altresì Cass.,
19/3/2008, n. 7394; Cass., 3/3/2010, n. 5079 Cass 19735/14).
A tale ultimo proposito la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito
che nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l’elezione di
domicilio del ricorrente deve essere contenuta nel ricorso e le sue
successive modifiche devono rispettare i requisiti dell’elezione stessa,
la quale si configura come specifica dichiarazione “indirizzata” ai
soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti,
giudice, cancelliere), sicché il trasferimento della domiciliazione, per

la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore dello stesso va

-

avere rilevanza, esige anch’esso una specifica dichiarazione
“indirizzata”, essendo irrilevante, quindi, agli effetti della notifica
dell’ avviso dell’ udienza da parte del cancelliere della Corte,

contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del
cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere
conoscenza ( Cass 24163/13).
Il ricorrente nulla deduce circa la comunicazione dell ‘avvenuto
cambiamento di domicilio del proprio domiciliatario ,né detta
circostanza risulta in atti. Ne consegue che del tutto correttamente la
cancelleria ha provveduto al deposito dell’avviso presso la
cancelleria della Corte.
Da ciò ulteriormente discende che questa Corte non è incorsa in
alcun errore revocatorio nel non rilevare il trasferimento del
domicilio da via Virgilio a via Palumbo avendo la stessa valutato in
termini di diritto gli effetti della mancata comunicazione del
trasferimento di studio del domiciliatario.

l’indicazione di un domicilio diverso da quello indicato in ricorso

-

Ricorrono i requisiti di cui all’art 375 cpc per la trattazione in
camera di consiglio.
PQM

Camera di Consiglio
Roma

12.9.15

Il Cons.relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato’ inammissibile con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore delle
controricorrenti ICAS spa e Gefin srl come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate i complessivi euro 3500,00 oltre euro
›m- kik i /A200,00 per esborsi ed oltr- 4 :
11 i r i di legge. Sussistono le condizioni per
i
l’applicazione del doppio del contributo.
p

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in

Roma 1 8 A 1 6
esidente

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