Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3342 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3342 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 28033-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

COSTAGLIOLA ANTONIO, VIGLIETTO SALVATORE, NOCERINO
MICHELE, CHIUMMO NICOLA, COCCO GIUSEPPE, PICCIRILLO
SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARCO MOCELLA, DANIELA MOCELLA;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 12/02/2018

nonchè contro

CAPPELLA CIRO;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositate il 11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ORICCHIO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che
ha chiesto il rigetto.

Cl

consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere ANTONIO

Rilevato – che

é stato impugnato il decreto

:

della Corte di Appello

di Roma di cui in atti e .notificato, col quale veniva rigettata•
l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il
precedente decreto, di cui in atti, emesso dal Consigliere

la condanna della medesima P.A. al pagamento di indennizzo in favore dell’odierna parte controricorrente per
la non ragionevole oltirata del processo di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su due ordini di motivi ed è

resistito con controricorso della parte intimata.
Il ricorso viene deciso ai sensi . dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza

in camera di consiglio non essendo stata – .

rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la – Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c.
Considerato che :

1.- Con il primo motivo _dei ricorso si censura il vizio di
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. i ,

n. 3 c.p.c., sostenendo

…quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in
contrario avviso”-

l’inapplicabilità della sospensione ex L.

n. 7421’69 al termine decadenziaie ex art. 4 L. n. 89/2001.

designato di quella Corte e che aveva accolto il ricorso per

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il
vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n.
89/2001 in relazione all’art. 360, co. I , n. 4 c.p.c..
3.- I due motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
ragioni di opportunità, congiuntamente.
se

con distinte

prosoettazioni, ma analogo fine-. a far affermare la
decadenza dai termine per la proposizione del ricorso ex L.

n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui- ampi sono gli stralci
riportati in .fotocopia, per &legazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e.•
conoscenza della ratio e. del prinicpio su cui si fonda la.
decisione gravata; e, quindi, sul fatto (richiamato dalla Corte territoriale)
dell’univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via • generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte nil stessi costituiscano 1-unico rimedio per far valere il

Essi, nella sostanza, mirano -pur

Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso:con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in
esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria

decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come
detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla
P.A. ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.

La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n . ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.

5

all’orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il

Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna l’amministrazione

ricorrente al pagamento in favore della

parte

controricorrente delle spese del giudizio, determinate
in C 800,00, oltre spese generali nella misura del 15%
ed accessori come per legge, con distrazione in favore
del difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 ottobre 2017.

Il Presidente
4′”

Il ricorso è, pertanto, del tutto infondato e va respinto.

5

Funzionario Giudjziark
Dott.m Donatella D’ ANNA

DEPOSIT O th ORME”
12 FEB. 2018

il Funzionario GiudiziarN»‘
A D’ik\ADIA

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