Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3342 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LITTLE GARDEN DI VERONESI BRUNO & C. SNC in persona del

socio e

legale rappresentante V.B. anche in proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18,

presso lo studio legale GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARZOLA ANDREA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FERRARA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARZOLA, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto il 21.7.03 la società Little Garden snc di Veronesi Bruno & C, con sede in (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentate, sig. V.B., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara una cartella di pagamento di Euro 125.397,58 contestando, tra l’altro, di aver mai ricevuto gli atti (tre avvisi di rettifica ed un atto di contestazione) da cui tale cartella traeva origine. Con memoria integrativa depositata nel giudizio di prime cure il 28.10.03 la società contribuente evidenziava che i suddetti atti erano stati depositati presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e che i relativi avvisi di giacenza erano stati inviati non alla società ma al sig. V.B., all’indirizzo della società.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara respingeva il ricorso della contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, adita dalla contribuente con l’appello, rilevava in fatto che gli atti impositivi erano stati spediti per posta, ai sensi della L. n. 890 del 1982, alla sede della società e l’agente postale, nell’impossibilità di consegnarli, aveva provveduto a depositarli presso l’ufficio postale, spedendo quindi i relativi avvisi di giacenza nella sede della società; tanto premesso, la Commissione Tributaria Regionale affermava che il fatto che i suddetti avvisi fossero indirizzati al socio ” V.B.”, invece che alla società, non inficiava la validità della procedura notificatori a, posto che il nome ” V.B.” faceva parte integrante, in conformità al disposto dell’art. 2292 c.c., delle ragione sociale della società destinataria della notifica. La Commissione Tributaria Regionale pertanto concludeva che, essendo regolare la notifica degli atti presupposti alla cartella, doveva giudicarsi legittima la cartella stessa e, pertanto, respingeva l’appello della contribuente e confermava la sentenza di prime cure.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione la Little Garden snc, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia, compresa, eventualmente, la decisione nel merito con la declaratoria di illegittimità del ruolo opposto, in quanto fondato su atti non validamente notificati. L’Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio di cassazione depositando controricorso, a cui la società ricorrente ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla Little Garden snc si fonda su un unico complesso motivo, rubricato come:

Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto -notificazione a persona giuridica (s.n.c.) a mezzo del servizio postale (artt. 145 e 149 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2) – temporanea assenza – mancanza del destinatario – invio della comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale, personalmente e nella sede della società alla persona fisica indicata nella ragione sociale – violazione delle norme per la notificazione ex artt. 145 e 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 – ritenuta regolarità della notifica in rapporto all’art. 2292 c.c., costituendo il nome della persona fisica parte integrante della ragione sociale -falsa applicazione dell’art. 2292 c.c. – nullità e/o inesistenza della notifica.

La ricorrente censura l’argomento della sentenza impugnata secondo cui – poichè il nome ” V.B.” faceva parte integrante, in conformità al disposto dell’art. 2292 c.c., delle ragione sociale della società destinataria della notifica – l’avviso di giacenza presso l’ufficio postale degli atti destinati alla società poteva essere validamente indirizzato al V., invece che alla società. In proposito la ricorrente svolge i seguenti rilievi:

1) La procedura di notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella non sarebbe conforme al modello legale (artt. 145 e 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1992, art. 8), in quanto, mentre i pieghi postali contenenti gli atti da notificare erano stati indirizzati alla società, nella sua sede legale, gli avvisi di giacenza di tali atti sono stati indirizzati non alla società ma alla persona fisica menzionata nella ragione sociale e sono stati inviati non alla residenza o al domicilio di tale persona fisica, ma alla sede legale della società.

2) Il richiamo della sentenza impugnata alla disposizione dettata dall’art. 2292 c.c. è erroneo, perchè tale disposizione non implica che la persona fisica il cui nome appaia nella ragione sociale di una società in nome collettivo sia necessariamente legale rappresentante (e nemmeno necessariamente socio) della società.

3) Per il disposto dell’art. 145 c.p.c., la notifica non poteva essere effettuata al legale rappresentante se non previo tentativo presso la sede legale e tale tentativo, nella specie, non risultava perfezionato, non avendo l’ufficio postale inviato alla società (bensì alla persona fisica il cui nome appariva nella ragione sociale) gli avvisi di giacenza dei plichi postali contenenti gli atti da notificare.

La società ricorrente conclude il ricorso formulando anche un quesito di diritto, sulla cui conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. non mette conto soffermarsi perchè quest’ultima disposizione non trova applicazione nel presente giudizio, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata prima del 2.3.2006.

Osserva il Collegio che la decisione adottata con la sentenza impugnata è conforme a diritto, pur se è necessario correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ultimo comma. E’ infatti erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le notifiche degli atti impositivi presupposti alla cartella impugnata dovrebbero giudicarsi regolari perchè il nome della persona fisica a cui gli avvisi di giacenza furono inviati compariva nella ragione sociale della società destinataria degli atti. Ha infatti ragione la ricorrente nel sostenere che:

L’avviso di deposito di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, (nel testo attuale, in vigore dal 16.3.05, ed anche nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, quale risultante per effetto della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 346/1998) deve essere inviato allo stesso soggetto (il destinatario della notifica) al quale è stata inutilmente tentata la consegna del plico postale contenente l’atto da notificare;

non vi identità soggettiva tra una società in nome collettivo e la persona fisica dei suoi soci (Cass. 7228/1996);

il fatto che il nome di una persona fisica compaia nella ragione sociale di una società in nome collettivo non implica necessariamente che tale persona abbia la legale rappresentanza della società (in quanto, ai sensi dell’art. 2295 c.c., n. 3, l’indicazione dei soci che hanno la rappresentanza della società spetta alla statuto) e neanche che la stessa rivesta la qualità di socio (in quanto, ai sensi dell’art. 2292 c.c., comma 2, nella ragione sociale può essere presente anche il nome di un socio receduto o defunto).

Tanto premesso, va tuttavia rilevato che, nella specie, il fatto che gli avvisi di deposito degli atti presso l’ufficio postale siano stati inviati a ” V.B., via (OMISSIS)”, invece che a “Little Garden snc di Veronesi Bruno & C, via (OMISSIS)”, costituisce una irregolarità meramente formale, che non induceva alcuna incertezza sull’identità del soggetto destinatario della notifica degli atti, nè impediva all’avviso di giacenza di svolgere la sua funzione di portare la società, destinataria della notifica, a conoscenza del fatto che presso l’ufficio postale erano stati depositati atti a lei destinati.

Al riguardo va infatti sottolineato che la Commissione Tributaria Regionale ha accertato in fatto, che:

1) gli atti da cui trae origine la cartella impugnata erano stati inviati per raccomandata postale alla società odierna ricorrente, all’indirizzo della sua sede legale, in (OMISSIS) (pag. 5 della sentenza, rigo 8);

2) Il 17.6.02 l’agente postale, non avendo potuto recapitare gli atti, aveva provveduto al relativo deposito in giacenza presso l’ufficio postale, lasciando il relativo avviso nella cassetta postale della società (pag. 5 della sentenza, righi 11 e 12);

3) Il 18.6.02 l’ufficio postale aveva inviato gli avvisi di deposito in giacenza (uno per ciascun atto) con raccomandata postale diretta a ” V.B.”, all’indirizzo della sede legale della società in via (OMISSIS) (pag. 5 della sentenza, righi 16 e 17).

4) V.B. era socio legale rappresentate della società in nome collettivo (pag. 5 della sentenza, rigo 18), Da tali accertamenti di fatto, operati dal giudice di merito e non contestati dalla ricorrente, emerge che:

a) All’epoca della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, V.B. era socio legale rappresentate della società; egli quindi aveva accesso alla corrispondenza che perveniva nella sede sociale;

b) egli dunque era quindi nella condizione di rilevare che all’indirizzo della società erano pervenute raccomandate postali (o, in ipotesi, avvisi di giacenza di raccomandate postali) indirizzate a lui personalmente;

c) egli pertanto poteva, quale destinatario di dette raccomandate, aprirle (eventualmente, previo ritiro delle medesime dall’ufficio postale) e così prendere cognizione dell’avviso, ivi contenuto, di deposito presso l’ufficio postale di atti tributari indirizzati alla società da lui rappresentata;

d) il V. dunque era o poteva essere a conoscenza della giacenza presso l’ufficio postale di atti tributari indirizzati alla società da lui rappresentata;

e) per il rapporto organico che lega una società al suo amministratore, la conoscenza che il V. aveva o poteva avere della giacenza presso l’ufficio postale di atti tributari indirizzati alla società Little Garden snc di Veronesi Bruno & C vale giuridicamente quale conoscenza della stessa società.

In definitiva, dunque, il fatto che – all’esito del mancato recapito di atti impositivi regolarmente inviati per raccomandata postale alla società destinataria – l’avviso del relativo deposito nell’ufficio postale, pur esso regolarmente inviato nella sede della società destinataria, fosse indirizzato non alla società ma alla persona fisica del socio legale rappresentante della stessa costituisce mera irregolarità, che non da luogo a nullità della notifica nè ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 1, in mancanza di espressa comminatoria di legge, nè ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo della notifica.

La procedura di notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella impugnata deve dunque giudicarsi validamente perfezionata;

correttamente, quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che detti atti impositivi fossero divenuti definitivi e che, pertanto, l’impugnativa della cartella dovesse essere respinta.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento al valore della causa di Euro 125.397,58.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 6.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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