Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3342 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16149/2019 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso dall’avvocato

Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– contoricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.J., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Genova, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 2 Cost. ed art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. 25 ottobre 1977, n. 881), in relazione, in particolare, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 11, comma 1, lett. c-ter, nonchè della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’omesso esame della domanda di protezione umanitaria, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura senza inquadrare correttamente l’istituto, posto che la protezione umanitaria costituisce un catalogo aperto di situazioni tutelabili, tra cui in particolare quelle imputabili all’instabilità politica e alla povertà del paese di provenienza, postula una valutazione comparativa tra il contesto di provenienza e quello di accoglienza, contrassegnati nella specie da incolmabile sproporzione tra l’uno e l’altro, e non può prescindere dal prestare un’attenta considerazione, oltre che alla raggiunta integrazione nel paese di accoglienza, ai traumi patiti nel paese di attraversamento.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo – previamente sfrondato da ogni suggestione motivazionale, posto che la Corte territoriale ha esaminato e motivatamente respinto la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente, sicchè non sussiste alcun “omesso esame” al riguardo – è quanto al resto privo di pregio cassatorio essendo inteso unicamente a sollecitare una rivalutazione del quadro fattuale sfavorevolmente apprezzato dal decidente di merito.

3. E’ appena il caso di rimarcare – riprendendo concetti già enunciati in precedenti analoghi (Cass., Sez. II, 1/10/2020, n. 20939; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12541; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12517) – che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente, a cui il diritto vivente riconnette il riconoscimento della protezione umanitaria, deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel nostro paese e quella a cui il medesimo verrebbe esposto in caso di rimpatrio, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

In questo scenario il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente, ma tale elemento deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di riferimento.

Eppur vero che in questa direzione il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non è peraltro sufficiente a questo fine il solo elemento costituito dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, potendo questo assumere decisività non quale fattore esclusivo di giudizio, ma quale circostanza in grado di concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di una misura atipica; così come del pari non ha portata decisiva l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, onde essa costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata in linea di principio con riferimento al Paese di origine.

4. Riflettendo esattamente questo ordine di idee la Corte d’Appello ha evidenziato la lacunosità che inficia la perorazione ricorrente nell’insistere per la concessione della misura denegata in primo grado.

Ed invero “il ricorrente non ha neppure indicato alcuna circostanza che giustificherebbe la (sua) permanenza… nel territorio dello Stato per motivi umanitari quali oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale” e che “il mero rischio di povertà nel caso di rientro nel Paese di origine non consente la protezione umanitaria attesa la funzione dell’istituto che non mira a garantire una forma di assistenza sociale agli stranieri bisognosi e non abbienti”; donde la conclusione che “non sussiste nel caso in esame alcuna situazione di vulnerabilità attuale o accertata, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernenti diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale”.

La trascritta motivazione soddisfa perciò i parametri interpretativi enunciati in materia da questa Corte, di guisa che le lagnanze esposte nel motivo incarnano esclusivamente la mera sollecitazione ad una revisione del giudizio di merito reso dal decidente a cui non è però compito di questa Corte procedere.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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