Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3342 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 18/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16421-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F. E FIGLI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

F.F. E FIGLI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 74 INT. 8, presso lo studio dell’avvocato CARLO COLAPINTO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da S.r.l. F.F. e figli annullava la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Foggia, portante iscrizione a ruolo di somme dovute in conseguenza della liquidazione relativa a -1) dichiarazione integrativa di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis prodotta nell’anno 2003; -2) liquidazioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per i periodi di imposta 2004 (modello 770/2005) e -3) 2004 (modello UNICO 2005).

2. La Commissione Tributaria Regionale di Foggia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Relativamente alla liquidazione di cui al punto 1) confermava il giudizio del primo giudice secondo cui alla fattispecie non poteva applicarsi il termine di decadenza del 31 dicembre 2008 per la notifica della cartella – previsto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, invocato dall’appellante – per l’impossibilità di prorogare il termine del 31 dicembre 2006, già scaduto D.Lgs. n. 602 del 1973, ex art. 17.

A diversa conclusione giungeva relativamente alle somme richieste di cui ai punti 2) e 3) in quanto le notifiche delle cartelle di pagamento erano avvenute nel rispetto del termine triennale previsto dal D.L. n. 106 del 2005.

3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate per violazione della L. n. 248 del 2006, art. 37 e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il giudice di appello aveva erroneamente affermato che l’art. 37 citato non fosse applicabile alla fattispecie. Alla data dell’omesso versamento, era applicabile l’art. 17 cit. che imponeva di iscrivere a ruolo le somme dovute in esito alla liquidazione ex art. 36 bis entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nella sentenza di primo grado detto termine era stato indicato al 31 dicembre 2006 e su questo punto si era formato il giudicato interno. Dal 10 agosto 2005, in pendenza del termine, l’art. 17/602 era stato abrogato e aveva acquistato rilevanza la notifica della cartella che doveva avvenire entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In ogni caso, osserva, il 12 agosto 2006, prima che scadesse il termine del 31 dicembre 2006, era entrata in vigore la L. n. 248 del 2006 che imponeva la notifica delle cartelle di pagamento relative ai condoni ex L. n. 289 del 2002 entro il 31 dicembre 2008.

Conclude quindi per la cassazione sul punto della sentenza.

3. Resiste la F.F. & figli Srl che propone ricorso incidentale.

Secondo la società:

– le questioni sul giudicato interno erano inammissibili perchè “non sollevate nel corso del giudizio di secondo grado come risulta dalla sentenza di prime cure”;

– l’Agenzia delle entrate non aveva impugnato la specifica deduzione del giudice di primo grado secondo cui l’iscrizione a ruolo doveva avvenire il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del condono;

– essendo stati i ruoli resi esecutivi il 21 dicembre 2007, era inapplicabile la proroga introdotta successivamente dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, conv. nella L. n. 248 del 2006.

La sentenza impugnata era illegittima per:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e L. n. 212 del 2000, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avendo la CTR rigettato l’eccezione sollevata dalla società escludendo che il mancato invio dell’avviso bonario, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, determinasse la nullità dell’iscrizione a ruolo.

2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere stata l’attività di liquidazione per il periodo di imposta 2004 (modello UNICO 2005) effettuata il 28 dicembre 2007, anzichè entro il mese di giugno dell’anno 2006.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso principale e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è fondato sussistendo il vizio dedotto. Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, per quanto rileva in questa sede “Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis”. Pertanto, in relazione alla dichiarazione integrativa di condono del 2003 il termine scadeva il 31 dicembre 2006. Tuttavia, come correttamente rileva la difesa della ricorrente, la L. n. 156 del 2005, pubblicata sulla G.U. del 9 agosto 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo ha stabilito che “art. 1 ((5-bis. Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

omissis b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003” contemporaneamente abrogando l’art. 17 cit (comma 5-ter). Trattandosi di norma di carattere generale applicabile a tutti i rapporti pendenti, il termine per la notifica è stato differito ex lege al 31 dicembre 2008. Successivamente, la L. n. 284 del 2006, art. 37, comma 44, entrata in vigore il 4 luglio 2006, ha stabilito che “La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis”.

Erroneamente, quindi, la CTR ha ritenuto l’inapplicabilità della norma sul falso presupposto dell’essere il termine per la notifica già scaduto. Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza delle tesi giuridiche prospettate nel controricorso. La sentenza va cassata, con rinvio alla CTR di Bari, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

2. Il ricorso incidentale è infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo cui “In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione dì irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2. (Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016, Rv. 640341). L’avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario è dovuto solo quando è necessario risolvere questioni giuridiche ovvero qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art. 6 comma 5 L. n. 212 del 2000; v. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016, Rv. 639864).

Il secondo motivo è infondato per quanto già esposto al precedente punto 1.

3. Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

PQM

Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla C.T.R. di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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